LEGGE REGIONALE 13 aprile 2001, n. 11

(BUR n. 35 del 17-4-2001)

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge regionale:

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Finalità e indirizzi generali

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge regionale, individua, nelle materie relative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni, le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali.

2. Tali funzioni sono esercitate e conferite in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modifiche e integrazioni.

3. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione del principio di sussidiarietà; conseguentemente tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite alle province, ai comuni, alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali associative ed organizzative.

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 attengono, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) sviluppo economico ed attività produttive;

b) territorio, ambiente ed infrastrutture;

c) servizi alla persona e alla comunità;

d) polizia amministrativa.

5. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento di funzioni comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni conferite.

6. Tutte le funzioni amministrative non espressamente conservate allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 2

Principio di sussidiarietà e partecipazione dei privati all’esercizio di funzioni amministrative

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo dell’autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.

2. In attuazione del principio di sussidiarietà, Regione, province, comuni, comunità montane e autonomie funzionali esercitano i rispettivi compiti e funzioni anche attraverso la partecipazione, il concorso o l’iniziativa dei soggetti privati, salvo quando l’organizzazione pubblica sia indispensabile alla realizzazione dell’interesse generale costituzionalmente protetto.

3. La partecipazione, il concorso o l’iniziativa dei privati, nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza, può interessare tutti gli ambiti indicati dall’articolo 1, comma 4.

4. La partecipazione, il concorso o l’iniziativa di cui al comma 3, si esplica con le modalità individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni.

Art. 3

Principio della concertazione

1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti sociali.

2. Le modalità di partecipazione delle parti sociali nel tavolo di concertazione regionale sono individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

(Omesso)

CAPO III

(Omesso)

CAPO IV

(Omesso)

CAPO V

(Omesso)

 

TITOLO II

(Omesso)

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

CAPO I

(Omesso)

CAPO II

(Omesso)

CAPO III

Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

SEZIONE I

(Omessa)

SEZIONE II

(Omessa)

SEZIONE III

(Omessa)

SEZIONE IV

(Omessa)

SEZIONE V

(Omessa)

SEZIONE VI

(Omessa)

SEZIONE VII

Tutela dell’inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 79

Disposizioni generali e di rinvio

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, nelle materie disciplinate dalla presente sezione resta ferma la ripartizione delle competenze fra Regione ed enti locali prevista dalle leggi regionali vigenti.

2. La Regione, con propria legge da approvare entro due anni dall’entrata in vigore del presente provvedimento approva un testo unico che disciplina in modo organico la materia della presente sezione.

3. È di competenza della Regione l’espressione del parere di cui all’articolo 17, comma 2 del d.p.r. 24 maggio 1988, n.203 "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", previsto esclusivamente per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o superiore a 300 MW termici.

4. Per gli impianti di produzione di energia termoelettrica di potenza inferiore a 300 MW termici il provvedimento di autorizzazione alla installazione ed esercizio vale anche quale autorizzazione ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203.

 

Art. 80

Funzioni della provincia

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 79, comma 1, sono delegate alla provincia le seguenti funzioni:

a) l’abilitazione alla conduzione di impianti termici e l’istituzione dei relativi corsi di formazione;

b) la formazione e l’aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;

c) la decisione dei ricorsi contro i dinieghi delle autorizzazioni comunali all’installazione degli impianti termici, nonché contro l’esito negativo del collaudo.

2. Le province sono tenute a comunicare all’ARPAV i provvedimenti relativi alle autorizzazioni degli impianti e all’attività di controllo adottati in attuazione del d.p.r. n. 203/1988.

 

Art. 81

Funzioni dell’ARPAV

1. L’ARPAV esercita le funzioni relative:

a) alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco regionale delle fonti di emissione ;

b) alla predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell’aria di cui all’art. 4, comma 1, lettera g), del d.p.r. n. 203/1988, da trasmettere alla Regione e alle province;

c) la predisposizione dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, lett. d) della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico";

d) la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dei tecnici competenti di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico".

 

CAPO IV

(Omesso)

CAPO V

(Omesso)

CAPO VI

(Omesso)

CAPO VII

(Omesso)

CAPO VIII

(Omesso)

 

TITOLO IV

(Omesso)

TITOLO V

(Omesso)

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 aprile 2001