Codice penale
Articolo 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila (162 bis, 654, 657, 703).
2. Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità (162).
Codice Civile
Articolo 844 - Immissioni
1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Modifica all’articolo 844 del codice civile in materia di inquinamento acustico
PROPOSTA DI LEGGE (RESPINTA) O
ART. 1.
1. All’articolo 844 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« I limiti di normale tollerabilità dei rumori sono quelli indicati dal comma
2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 dicembre 1997,
che definisce i rumori rientranti entro tali limiti come trascurabili ».
Le disposizioni in materia di inquinamento acustico, e in particolare in relazione al rumore immesso nell’ambiente abitativo, introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991, riprese dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997, sono state spesso disattese dalla magistratura.
Dall’entrata in vigore della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, e dei successivi decreti attuativi, l’impresa si trova a dovere ottemperare a obblighi di legge in materia di inquinamento acustico che le impongono il giusto rispetto, anche a fronte di notevole impiego economico, di limiti territoriali di emissione e di immissione sonora.
La stessa legge, con la definizione del cosiddetto « criterio differenziale », tutela il privato dal rumore intrusivo e impone all’impresa il rispetto dei limiti differenziali di emissione.
Molte aziende, preesistenti anche agli insediamenti abitativi, si sono adoperate, anche con notevoli oneri economici, per ridurre le proprie emissioni sonore, al fine di rispettare sia i limiti assoluti che quelli differenziali.
In molti casi pero` questo non e` sufficiente:
nonostante gli organi di controllo preposti (agenzie regionali per la protezione dell’ambiente – ARPA, e aziende sanitarie locali – ASL) accertino il rispetto, da parte dell’impresa, degli obblighi citati, questa e` indifesa contro il cittadino che ritenendosi disturbato e non soddisfatto si rivolge direttamente alla magistratura.
Il magistrato, acquisite le relazioni peritali del consulente tecnico d’ufficio (CTU), spesso applica, come detto, l’articolo 844 del codice civile, che non considera, a differenza di quanto fatto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, i limiti inferiori di applicabilita` (in quanto, come ricordato, al di sotto di tali limiti « ogni effetto del rumore e` da ritenersi trascurabile »), ma ritiene intollerabile qualsiasi emissione sonora che superi di tre decibel il valore del rumore di fondo.
Il criterio a cui viene fatto maggiore riferimento e` la normale tollerabilita` , che non ha un carattere assoluto, ma relativo rispetto alla situazione oggetto dell’esame.
In particolare, esso varia da luogo a luogo, in base alle caratteristiche della zona, alle abitudini degli abitanti e soprattutto al cosiddetto « rumore di fondo » (Cassazione n. 83/5157).
Il rumore di fondo e` la fascia rumorosa costante presente in una data zona e composta dal complesso di suoni di origine varia e non sempre identificabile, continui e caratteristici, su cui si innestano di volta in volta rumori piu` intensi prodotti da voci, veicoli, eccetera.
Tutti questi elementi devono essere valutati secondo il criterio dell’uomo medio, prescindendo dalle valutazioni delle persone interessate, tanto che si ritiene non ammissibile la prova testimoniale in materia di immissioni moleste, dovendo le stesse essere accertate tramite apposita CTU.
Nel valutare la soglia massima oltre la quale un rumore diventa intollerabile, parte della giurisprudenza ha ritenuto applicabili i limiti contenuti nelle norme per la tutela dell’inquinamento acustico, ma occorre ricordare che, mentre le norme richiamate si limitano a indicare i valori massimi che le immissioni sonore possono raggiungere, l’articolo 844 del codice civile accerta caso per caso in relazione alla concreta situazione in esame la tollerabilita` dei suoni, ponendo dei limiti sicuramente piu` bassi.
Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 tutela l’interesse collettivo, nonche´ la salute pubblica e la qualita` della vita in un determinato contesto ambientale.
In particolare, con la citata legge n. 447 del 1995, si pongono delle specifiche competenze a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, stabilendo che debbano essere realizzati dei piani nei quali inquadrare le varie zone del Paese a seconda delle immissioni sonore che vi si propagano, permettendo cosı` di distinguere le aree residenziali da quelle industriali, agrarie e cosı` via, e collegando a ogni singola area individuata il limite massimo di tollerabilita` per i rumori che ivi si producono.
Riteniamo percio` necessario riesaminare tali disposizioni in modo da introdurre una norma che raccordi il disposto dell’articolo 844 del codice civile con il dettato dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.
A tale fine proponiamo una modifica all’articolo 844 del codice civile che permetta la coesistenza delle due normative che in Italia si applicano ai fini della definizione dei limiti da non superare per le immissioni di rumore nelle unita` abitative:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, normativa di riferimento e applicata dalle ASL e dalle ARPA negli accertamenti, e la prassi giurisprudenziale applicata dal CTU nelle vertenze giudiziarie (criterio comparativo del non superamento di 3 decibel sul rumore di fondo).
Le nostre imprese, gia` provate dal continuo duro confronto con concorrenza e mercato, potranno cosı` avere una tranquillita` e una certezza nel loro operare quotidiano.
News:
14/11/2005 - La Commissione Affari sociali della Camera, nella seduta del
9 novembre scorso, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo della proposta
di legge in materia di inquinamento acustico.
Il
testo stabilisce quali siano i rumori che devono considerarsi rientranti nella
soglia di normale tollerabilità ai fini dell'articolo 844 del codice civile.
L'art. 844
stabilisce che il proprietario di un fondo non possa impedire l'emissione di
rumori da parte del vicino, se questi non superano la normale tollerabilità,
ovvero rientrano nei limiti indicati nell'articolo 4, comma 2, del DPCM 14
novembre 1997, emanato in attuazione della legge n. 447 del 1995, legge-quadro
sull'inquinamento acustico.
Secondo il
DPCM 14 novembre 1997, è trascurabile il rumore inferiore a 50 dB(A) di giorno
e a 40 dB(A) di notte misurato a finestre aperte; nonché il rumore ambientale
inferiore a 35 dB(A) di giorno e 25 dB(A) di notte misurato a finestre chiuse.
La vigente
normativa non si limita a fissare valori soglia in termini assoluti, ma prevede
anche valori relativi e differenziali; in particolare, il criterio dei 3 decibel
al di sopra del rumore di fondo, il cui volume varia da zona a zona.
Considerato
quindi che la disciplina relativa ai valori differenziali non viene modificata e
che il provvedimento in esame si limita a specificare la soglia di normale
tollerabilità dei rumori ai fini dell'applicazione dell'articolo 844 del codice
civile, la Commissione esprime parere favorevole.
Nella seduta
del 10 novembre, la proposta di legge è stata esaminata dalla Commissione per
le Politiche dell'Unione europea.
Il
relatore osserva che, dal punto di vista della compatibilità comunitaria, la
proposta di legge riguarda i rapporti tra privati in materia di inquinamento
acustico, nonchè i poteri dell'autorità giudiziaria in materia.
Non
trattandosi di un settore regolato dal diritto comunitario, la normativa
comunitaria disciplina solo l'aspetto pubblicistico attraverso la direttiva
2002/49/CE sul rumore ambientale, la quale impone agli Stati membri di adottare
strumenti di programmazione generale di contenimento del rumore. Tale direttiva
è stata recepita dal decreto legislativo n. 194 del 19 agosto 2005.
Poiché non
ci sono elementi di contrasto con le disposizioni comunitarie, la Commissione
esprime parere favorevole.
Disposizioni in materia di inquinamento acustico. Nuovo testo C. 5951.
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Maurizio PANIZ (FI)
relatore, osserva che la proposta di legge in esame incide sulla disposizione di cui all'articolo 844 del codice civile che prevede che il proprietario di un fondo non possa impedire le immissioni di fumo, di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se esse non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare tale norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso.Con la proposta di legge in esame si intende stabilire che i limiti di normale tollerabilità dei soli rumori - e, quindi, non anche delle altre tipologie di immissioni - siano quelli indicati all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera
a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico. Questa disposizione, peraltro, fa esclusivo riferimento all'ipotesi dei rumori provenienti dall'esterno.La
ratio sottesa all'articolo 844 del codice civile è quella di assicurare al giudice un ampio margine discrezionale nel valutare se il livello delle immissioni nell'altrui proprietà sia da considerarsi superiore alla normale tollerabilità, laddove «la normale tollerabilità» è un concreto criterio oggettivo che va valutato in relazione agli specifici luoghi, ai tempi ed alle attività svolte.La norma in questione è infatti finalizzata ad assicurare uno strumento a tutela del godimento della
proprietà e non a disciplinare conflitti tra proprietari confinanti, tanto è vero che essa si applica anche ai casi di fondi non confinanti. In quest'ottica la struttura dell'articolo 844 non sembra tollerare vincoli applicativi confinati in parametri definiti, venendo altrimenti significativamente svuotata delle numerose contemperazioni previste, salva comunque l'insuperabilità di alcuni limiti in assoluto, quali ad esempio le immissioni nocive alla salute. A questo riguardo, infatti, nella valutazione della normale tollerabilità, deve innanzitutto aversi anche riguardo alla condizione dei luoghi, principio questo che il codice ha voluto ancorare alla massima libertà interpretativa giurisprudenziale, dato che anche all'interno di una medesima tipologia di abitazioni, quale ad esempio quella residenziale, possono ravvisarsi differenze significative tra le stesse. Altre contemperazioni sono poi previste dal secondo comma dell'articolo 844 che pone in relazione le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e che stabilisce che l'autorità giudiziaria possa tenere conto della priorità di un determinato uso.La proposta di legge in esame, dunque, innanzitutto, circoscrive la propria operatività alla sola ipotesi dei rumori, dando luogo così una diversità di disciplina applicativa tra questa fattispecie, che dunque soggiacerebbe a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, rispetto alle altre ipotesi di cui all'articolo 844, e cioè fumo, calore, esalazioni, scuotimenti e propagazioni simili, la cui disciplina applicativa non subirebbe variazioni. Verrebbe in sostanza a crearsi una inammissibile frattura, all'interno dell'articolo 844, che impedirebbe di ragionare di una categoria unitaria di immissioni, mettendo in discussione l'intera portata della stessa norma.
Sotto un ulteriore aspetto, il rinvio, per la individuazione dei limiti di normale tollerabilità dei rumori all'articolo 4, comma 2 del citato decreto appare poco razionale in quanto tale comma si limita a prevedere che le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi ivi indicati. Si tratta cioè di una deroga alla regola generale, contenuta nel comma 1. Si arriverebbe in sostanza alla conclusione che la disciplina applicativa della sola ipotesi dei rumori, contenuta nell'articolo 844 del codice civile quale una delle varie fattispecie di immissioni, sarebbe contenuta in una deroga ad una regola generale contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, complessivamente emanato in attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico, senza che l'articolo 844 venga ad essere modificato.
Considera, infine, che i parametri contenuti nel citato decreto possono rappresentare comunque uno dei criteri che il giudice può considerare nella determinazione del livello di normale tollerabilità delle immissioni, come previsto dall'articolo 844 del codice civile che non risulta modificato dalla proposta di legge in esame.
Nonostante le finalità obiettivamente condivisibili, soprattutto nell'interesse di quel tessuto di industrie, artigiani e laboratori che costituiscono una base importante per l'economia del nostro Paese, ritiene che il parere sul testo così come proposto non possa che essere contrario. Osserva tuttavia che una variazione del suo contenuto, nel rispetto delle comprensibili esigenze sottese alla proposta, potrebbe indurre, fondatamente, ad un diverso, ed in tal caso favorevole parere. Formula pertanto un parere contrario
(vedi allegato 3).Francesco BONITO (DS-U) condivide la proposta di parere contrario formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
ALLEGATO 3
Disposizioni in materia di inquinamento acustico. (Nuovo testo C. 5951).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione giustizia, esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5951;
rilevato che:
la proposta di legge in esame incide sulla disposizione di cui all'articolo 844 del codice civile, che disciplina la materia delle immissioni, vietandole quando queste superano la normale tollerabilità,
avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi;
con la proposta di legge in esame si intende stabilire che i limiti di normale tollerabilità dei soli rumori - e, quindi, non anche delle altre tipologie di immissioni - siano quelli indicati all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera
a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico;la
ratio sottesa all'articolo 844 del codice civile è quella di assicurare al giudice un ampio margine discrezionale nel valutare se il livello delle immissioni nell'altrui proprietà sia da considerarsi superiore alla normale tollerabilità, laddove «la normale tollerabilità» è un concreto criterio oggettivo che va valutato in relazione agli specifici luoghi, ai tempi ed alle attività svolte;la norma in questione è infatti finalizzata ad assicurare uno strumento a tutela del godimento della proprietà e non a disciplinare conflitti tra proprietari confinanti, tanto è vero che essa si applica anche ai casi di fondi non confinanti. In quest'ottica la struttura dell'articolo 844 non sembra tollerare vincoli applicativi confinati in parametri definiti, venendo altrimenti significativamente svuotata delle numerose contemperazioni previste, salva comunque l'insuperabilità di alcuni limiti in assoluto, quali ad esempio le immissioni nocive alla salute.
A questo riguardo, infatti, nella valutazione della normale tollerabilità, deve innanzitutto aversi anche riguardo alla condizione dei luoghi, principio questo che il codice ha voluto ancorare alla massima libertà interpretativa giurisprudenziale, dato che anche all'interno di una medesima tipologia di abitazioni, quale ad esempio quella residenziale, possono ravvisarsi differenze significative tra le stesse. Altre contemperazioni sono poi previste dal secondo comma dell'articolo 844 che pone in relazione le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e che stabilisce che l'autorità giudiziaria possa tenere conto della priorità di un determinato uso;
la proposta di legge in esame, dunque, innanzitutto, circoscrive la propria operatività alla sola ipotesi dei rumori, dando luogo così una diversità di disciplina applicativa tra questa fattispecie, che dunque soggiacerebbe a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, rispetto alle altre ipotesi di cui all'articolo 844, e cioè fumo, calore, esalazioni, scuotimenti e propagazioni simili, la cui disciplina applicativa non subirebbe variazioni. Verrebbe in sostanza a crearsi una inammissibile frattura, all'interno
dell'articolo 844, che impedirebbe di ragionare di una categoria unitaria di immissioni, mettendo in discussione l'intera portata della stessa norma;sotto un ulteriore aspetto, il rinvio, per la individuazione dei limiti di normale tollerabilità dei rumori all'articolo 4, comma 2 del citato decreto appare poco razionale in quanto tale comma si limita a prevedere che le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi ivi indicati.
Si tratta cioè di una deroga alla regola generale, contenuta nel comma 1. Si arriverebbe in sostanza alla conclusione che la disciplina applicativa della sola ipotesi dei rumori, contenuta nell'articolo 844 del codice civile quale una delle varie fattispecie di immissioni, sarebbe contenuta in una deroga ad una regola generale contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, complessivamente emanato in attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico, senza che l'articolo 844 venga ad essere modificato;i parametri contenuti nel citato decreto possono rappresentare comunque uno dei criteri che il giudice può considerare nella determinazione del livello di normale tollerabilità delle immissioni, come previsto dall'articolo 844 del codice civile che non risulta modificato dalla proposta di legge in esame;
nonostante le finalità obiettivamente condivisibili della proposta di legge, soprattutto nell'interesse di quel tessuto di industrie, artigiani e laboratori che costituiscono una base importante per l'economia del nostro Paese,
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PARERE CONTRARIO.