Sistemare
OGGETTO: Lavori di .................................. ai sensi dell'art. 6,7,8 e 9 del DECRETO 19 febbraio 2007 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il Sottoscritto ............. residente .... iscritto al Albo/Collegio ............... con il n. .... in qualità di tecnico abilitato incaricato dalla committenza,
la rispondenza dell’intervento in oggetto al DECRETO 19 febbraio 2007 come dai pertinenti requisiti richiesti agli articoli 6, 7, 8 e 9.
Precisare .....
Luogo e data Timbro e firma del tecnico
DECRETO 19 febbraio 2007
Articolo 6 (Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti)
1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma 2, l’asseverazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle all’allegato C al presente decreto.
Articolo 7 (Asseverazione degli interventi sull’involucro di edifici esistenti)
1. Per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti,
di cui all’articolo 1, comma 3, l’asseverazione di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera a), specifica il valore della trasmittanza originaria del
componente su cui si interviene e che, successivamente all’intervento, le
trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati
nella tabella riportata nell’allegato D al presente decreto.
2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi
l’asseverazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sul rispetto
degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, può essere
sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti
il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli
componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di
attestazione di conformità del prodotto.
Articolo 8 (Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari)
1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all’articolo 1, comma 4, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.
d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Articolo 9 (Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale)
1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all’articolo 1, comma 5, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che:
a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all’articolo 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni:
a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
3. Rientra nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 5,
anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di
climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le
trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la
contabilizzazione del calore. E’ escluso il passaggio da impianto di
climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di
edifici ad impianti individuali autonomi.
4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW,
l’asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione
dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a
bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata
dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della
normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.