Energy Manager | ||
Edifici
industriali, civili, terziario con consumi importanti Art. 19 della legge 10/91 |
Nomina tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. (Energy Manager) per consumi > 1000 TEP I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2. |
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Certificazione energetica | ||
Edifici
pubblici
o di uso
pubblico
Art. 6 comma 7 del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006) |
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1.000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico. |
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Contratti
fornitura
Art. 6 comma 1-quater del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006 |
A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica. |
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Adeguamento normativa comunale |
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Strumenti di pianificazione ed urbanistici Art. 9 comma 5-bis del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006
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Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti. | |
Edifici
privati Fonti rinovabili comma 289 Finanziaria 2008 -> Art. 4 comma 1-bis DPR 380/01, poi modificato dall'articolo 8, comma 4-bis, legge n. 25 del 2010 abrogato dall'art. 11 del D.Lgs 28/11 |
Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa (comma 350 Finanziaria 2007 sostituito) 1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW (comma abrogato dall'art. 11 del D.Lgs 28/11)
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Edifici
privati Sostituzione generatori Allegato I comma
4 f) del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006 (ex) |
Nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull’obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima può essere omessa a fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni. | |
Attività di accertamento ed ispezione |
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Edifici
privati Controlli Art. 8 comma 4 del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006 |
Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. |
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Fonti Rinnovabili |
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Direttiva
2002/91/CE
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(9) Le misure per l'ulteriore miglioramento del rendimento energetico degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Esse non dovrebbero contravvenire ad altre prescrizioni essenziali sull'edilizia quali l'accessibilità, la prudenza e l'uso cui è destinato l'edificio. |
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Decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
Art. 5 comma 15 e 16
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15 Per
gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto
obbligo, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell’art. 1 comma 3 della
legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso
di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di
natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella
relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge stessa relativi
all’impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno
determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o
assimilate. (vedere norme più restrittive c. 12,
13, e 14
Allegato I del D.Lgs 192/05.) e ora D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 16 Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l’obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell’impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l’acquisto del combustibile, o di alti vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all’atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza dell’impatto ambientale. |
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D.Lgs.
3 marzo 2011, n. 28 ALLEGATO 3 (art. 11, comma 1) |
Obblighi utilizzo fonti rinnovabili per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.
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Miglioramento dell'efficienza energetica |
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D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 Capo IV - Settore pubblico Art. 12. Efficienza energetica nel settore pubblico
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1. La
pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui
agli articoli seguenti.
2. La responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti. 3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intraprese.
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Art. 13. Edilizia pubblica | 1. In
relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli
obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma:
a) il ricorso, anche
in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari
per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che
prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e
predeterminata; 2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
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Il comma 2 precisa che le
amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal D.Lgs 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Il D.P.R. 2 Aprile 20096, n. 59, attuativo del D.Lgs 192/05, stabilisce limiti più severi (vedi sotto) |
Art. 14. Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione | 1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi. | |
Art. 15. Procedure di gara | 1. Agli
appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla
parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad
oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che
prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la
presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione
specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del
finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a
cura dell'Amministrazione.
2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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D.P.R. 2 Aprile 2009, n. 59 Art. 4 comma 15
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In tutti
i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o
a uso pubblico, così come definiti ai commi 8 e 9 dell'allegato A al decreto
legislativo, devono essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni: a) i valori limite già previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento; b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, già previsto al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, e' calcolato con la seguente formula: ηg= (75 + 4 log Pn)%; c) i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista. |
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La
Nuova Direttiva Europea 2010/31/CE (EPBD)
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La
direttiva pone dei limiti ulteriori rispetto a quanto previsto nel 2008 che,
con il cosiddetto “20-20-20”, prevedeva la riduzione del 20% delle emissioni
di gas, l’aumento del 20% del risparmio energetico e il raggiungimento del
20% di consumi da fonti rinnovabili, tutto ciò entro il 2020. Tra le novità più importanti della nuova direttiva emerge l’indicazione, per gli edifici realizzati dopo il 2020 e per gli edifici pubblici edificati dopo il 2018, di un consumo di energia prossimo allo zero. La certificazione energetica assumerà sempre più importanza e diventerà un punto fermo della legislazione comunitaria: viene infatti riconfermato il ruolo guida degli enti pubblici |