PROVINCIA DI BELLUNO
Servizio Pianificazione e Gestione Energetica Provinciale

 Tel. 0437 959 261 – Fax 0437 950 041


Newsletter n. 5 -  8 Aprile 2011                 
    Manutenzione e controllo impianti termici.
 

Ai Manutentori degli impianti termici  della Provincia di Belluno  

Newsletter inviata ai Tecnici Manutentori che intervengono negli impianti termici della Provincia di Belluno con lo scopo di aprire un confronto costruttivo. La Newsletter n. 4 è stata inviata a 146 destinatari.

   non stampare queste Newsletters, sono sempre reperibili in questo Archivio


APPROFONDIMENTI

Cosa fare quando, a seguito controllo tecnico, il rendimento risulta inferiore al limite indicato in tabella (-2 punti di tolleranza):

La normativa in materia, (Allegato L al vigente D.Lgs 192/05, confermato dall'art. 5 del DPR 59/09) recita:

10. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all'allegato H al presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore verifica da parte dell’autorità competente di cui al successivo comma 14, tale scadenza viene sospesa fino all’ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte dell’autorità medesima.

 

Quindi il manutentore, dopo aver verificato mediante operazioni di manutenzione che non è possibile ricondurre la caldaia ai rendimenti prescritti, lo segnalerà nel rapporto nello spazio RACCOMANDAZIONI indicando le operazioni necessarie per il corretto funzionamento (tipo sostituzione della caldaia).

Il manutentore può consigliare la sostituzione, ma non imporla.
Spetta alla Provincia, visto il rapporto del manutentore, ordinare al responsabile dell'impianto la sostituzione entro 300 giorni.

Si noti che il cittadino, potrebbe richiedere alla Provincia la verifica, a sue spese, delle risultanze del munutentore.


NEWS LEGISLATIVE

Uso dell'energia da fonti rinnovabili 
Pubblicato il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 in attuazione della direttiva 2009/28/CE

Il decreto definisce il quadro per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili.
Da una prima lettura contiene norme che si riflettono anche su chi opera nel campo della produzione, installazione e manutenzione delle caldaie.

Allegato 3  (conto alla rovescia per le caldaiette)
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, già dal 1° giugno 2012 l'uso di caldaie sarà problematico in quanto bisognerà dimostrare che il 20% del fabbisogno termico per riscaldamento, raffrescamento e ACS proviene da fonte rinnovabile. Dal 1° gennaio 2014 si passa al 35% e quindi, applicando il decreto, la caldaia non potrà più essere installata. 

Allegato 4 (art. 15 comma 2)
Sistemi di qualificazione degli installatori che prevede azioni di aggiornamento a decorrere dal 1° agosto 2013.
La formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori comprende sia una parte teorica che una parte pratica e si conclude con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato.
Gli impianti interessati sono: caldaie o stufe a biomassa, pompe di calore, sistemi geotermici poco profondi, sistemi solari fotovoltaici o termici.

Vedi il testo del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 con gli allegati  


Questa newsletter viene inviata ai Manutentori che ne fanno richiesta, ed è distribuita via e-mail con frequenza saltuaria. In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i dati dei destinatari saranno trattati al solo fine dell'invio della newsletter. Su richiesta, sarà possibile essere rimossi in qualsiasi momento all'elenco dei destinatari.

Newsletter del 08.04.2011 a cura di Tiziano Cornaviera

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