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Newsletter n. 22 del 5 Dicembre 2011
Manutenzione e
controllo impianti termici.
Ai Manutentori degli impianti termici della Provincia di Belluno
Newsletter inviata ai Tecnici Manutentori che intervengono negli impianti termici della Provincia di Belluno con lo scopo di aprire un confronto costruttivo. La Newsletter n. 21 è stata inviata a 172 destinatari.
non stampare queste
Newsletters, sono sempre reperibili in questo
Archivio
Aggiornamento elenco Manutentori Convenzionati
La Provincia ha formato e reso pubblico sul proprio sito l’elenco dei Manutentori Convenzionati consultabile cliccando sull'immagine sottostante:
Ogni nuovo Manutentore che si convenziona viene aggiunto all’elenco, ma si è riscontrato che non tutti gli attuali 136 iscritti sono in attività.
Allo scopo di aggiornare l'elenco, è stata inviata ai Manutentori Convenzionati che, secondo le risultanze del Catasto Informatico, da oltre un anno non hanno ritirato bollini per l’autocertificazione, la richiesta per conoscere lo stato della loro attività.
Entro il prossimo mese si conta di pubblicare l'elenco aggiornato sul sito ufficiale della Provincia.
L'elenco verrà comunque inviato a tutti i Manutentori Convenzionati in formato PDF.
Situazione Caricamento modelli sul Catasto Informatico
In data 10 Maggio 2011 è iniziato il corso di formazione manutentori.
In data 22 Agosto 2011 è iniziato l'inserimento da parte della Cooperativa La Via.
data modelli G/F
presentiimpianti attivi
presentiManutentori
convenzionati10 maggio 2011 20.295 53.800 0 28 giugno 2011 20.847 53.932 20 12 luglio 2011 20.943 54.179 26 10 agosto 2011 21.255 54.424 29 12 settembre 2011 23.120 56.098 35 05 ottobre 2011 24.812 57.141 37 04 novembre 2011 26.339 57.793 39 05 dicembre 2011 27.887 58.540 44 Le dichiarazioni non inserite nel Catasto Informatico per carenze di vario tipo (vedi Newsletter n. 20) vengono restituite al manutentore.
I manutentori che non utilizzano internet sono invitati a far pervenire i rapporti (Allegato G/F) e le schede impianto con relativo allegato effettuati nell'anno 2011, accompagnati e suddivisi come da lettera di trasmissione.
Il Manutentore che intende iniziare l'inserimento, può trovare le prime indicazioni qui
In caso di difficoltà si invita a telefonare o inviare una mail.
Se non basta l'assistenza telefonica, il caricamento dei primi modelli potrà essere fatto presso la vostra sede, affiancati da un addetto della Provincia.
APPROFONDIMENTI
IL TERZO RESPONSABILE
Quando il responsabile dell’esercizio e della manutenzione, (proprietario, amministratore, occupante), non se la sente di prendersi le responsabilità relativamente al proprio impianto, le può trasferire ad un terzo (terzo responsabile).
L’eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’art. 34 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al committente (proprietario, amministratore, occupante).
Il terzo responsabile eventualmente nominato deve comunicare alla Provincia la propria nomina, eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto.L’assunzione di responsabilità da parte di un terzo dovrà essere riportata negli appositi spazi previsti nei libretti di impianto e di centrale.
• Requisiti minimi del terzo responsabile
Il terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla CCIAA o all’albo degli Artigiani, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e), (impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell’art. 1 della stessa legge.
Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare maggiore di 350 kw, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve inoltre possedere la certificazione di operare in regime di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, ovvero essere iscritto ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria.• Terzo Responsabile – Obblighi
Il terzo eventualmente nominato è il soggetto tenuto a:
- comunicare entro sesanta giorni la propria nomina alla Provincia (Ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10). Al medesimo Ente il terzo responsabile comunica eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
- Rispettare il periodo di riscaldamento e i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell’impianto e le temperature d’esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore, salvo per gli impianti termici individuali dove le responsabilità restano all’occupante dell’immobile .
- Invio della dichiarazione (Rapporto di controllo tecnico) alla Provincia.
• Terzo Responsabile – Incompatibilità
L’assunzione dell’incarico di terzo responsabile è incompatibile per quanto disposto dall’art. 11 D.P.R. 412/93 e s.m.i. con l’esercizio dell’attività di vendita o fornitura di energia all’utente del medesimo impianto. Tale incompatibilità sussiste, altresì, nei confronti delle società collegate, partecipate, controllate o controllanti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile.
Nella normativa in materia non c'è l'obbligo di nomina del terzo responsabile, nemmeno per impianti di grandi dimensioni. (vds c. 3 art. 11 DPR 412/93 e punto 6 della Circolare allegata).
Lo stampato per la conunicazione alla Provincia è disponibile qui: Documenti da scaricare
Riferimenti normativi: D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, Art. 11
comma 3
Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è dimostrato mediante l’iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l’albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000.comma 6
Il terzo eventualmente nominato responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico comunica entro 60 giorni la propria nomina all’ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell’art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n° 10. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto.a 11
.... In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante l’originale del libretto, ed eventuali allegati il tutto debitamente aggiornato.Circolare 12 aprile 1994, n. 233/F
Telefona al 0437 959261 per comunicazioni oppure manda una mail a: t.cornaviera@provincia.belluno.it |
Questa newsletter viene inviata ai Manutentori che ne fanno richiesta, ed è distribuita via e-mail con frequenza saltuaria. In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i dati dei destinatari saranno trattati al solo fine dell'invio della newsletter. Su richiesta, sarà possibile essere rimossi in qualsiasi momento all'elenco dei destinatari.
Newsletter del
05.12.2012
a cura di Tiziano Cornaviera
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