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Ai Manutentori
degli impianti termici della Provincia di Belluno
Newsletter inviata ai Tecnici Manutentori che intervengono negli impianti termici della Provincia di Belluno con lo scopo di aprire un confronto costruttivo.
non stampare queste
Newsletters, sono sempre reperibili in questo
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D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74
Nuovo Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termiciNella Newsletter n. 43 è stato pubblicato il testo del Decreto che abroga: l'articolo 5 del D.P.R 2 aprile 2009, n. 59, l'allegato I e gli articoli 4 (commi 1, 2, 3 e 4), 9, 10, 11 (commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 13 e 17) del D.P.R 26 agosto 1993, n. 412. Per la definizione ufficiale dei termini usati, vedi l'Allegato A al D.Lgs 192/05 e succ.
Le nuove regole, sono applicate in tutto il territorio nazionale dal 12 luglio 2013. Alle Regioni compete l'adozione di provvedimenti uniformi, quali l'istituzione del Catasto degli Impianti Termici.
Al riguardo, le Provincie venete hanno chiesto e sono in attesa di indicazioni da parte della Regione Veneto.Sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimenti da parte di Cittadini e Manutentori Convenzionati. Per fornire informazioni corrette ed uniformi, pare utile una prima lettura di due articoli di interesse:
Ai fini della sicurezza e buon funzionamento:
Art. 7 Manutenzione periodica degli impianti termici
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
L'obbligo alla manutenzione periodica viene confermato. Quali siano le operazioni di controllo e la frequenza lo dovrà definire l'installatore o il manutentore in forma scritta
Ai fini di verificare che le emissioni in atmosfera siano nei limiti:
Art. 8 Controllo di efficienza energetica degli impianti termici
Estratto dell'Allegato A con la nuova frequenza dei controlli:
Tipologia impianto Alimentazione Potenza termica utile nominale [kW] Cadenza controlli di efficienza en. (anni) Rapporto di controllo
(2)Impianti con generatore di calore a fiamma Generatori alimentati a combustibile liquido o solido 10 < P < 100 2 Rapporto di tipo 1 P ≥ 100 1 Generatori alimentati a gas, metano o Gpl 10 < P < 100 4 Rapporto di tipo 1 P ≥ 100 2 (2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013 (?), come previsto dall'articolo 7, comma 6. Pertanto, si ritiene corretto che il Manutentore Convenzionato informi il Responsabile dell'Impianto delle nuove cadenze (MINIME) relative al Controllo di Efficienza Energetica (controllo fumi) del proprio impianto.
Telefona al 0437 959261 per comunicazioni oppure manda una mail a: t.cornaviera@provincia.belluno.it |
Questa newsletter viene inviata ai Manutentori che ne fanno richiesta, ed è distribuita via e-mail con frequenza saltuaria. In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i dati dei destinatari saranno trattati al solo fine dell'invio della newsletter. Su richiesta, sarà possibile essere rimossi in qualsiasi momento all'elenco dei destinatari.
Newsletter del
3.09.2013
a cura di Tiziano Cornaviera
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