DECRETO 22 dicembre 2006
Approvazione del programma di misure ed interventi su
utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 20 luglio 2004. (GU n. 2 del 3-1-2007)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Premesso che il Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha emanato
il decreto 20 luglio 2004 recante nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (nel
seguito: il dm elettrico) e che, in particolare, l'art. 13, comma 2, del dm
elettrico prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con la Conferenza unificata, e' approvato un programma di misure e interventi su
utenze energetiche, la cui titolarita' e' di organismi pubblici, unitamente ai
criteri per la relativa attuazione e alla distribuzione delle misure e degli
interventi tra le regioni e le province autonome;
Premesso che il Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, ha emanato il decreto 20 luglio 2004 recante nuova
individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (nel seguito: il dm gas);
Visto il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 23
agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11
novembre 2004, n. 200/04 recante adeguamento della deliberazione 18 settembre
2003, n. 103/03, al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della
legge 23 agosto 2004, n. 239: linee guida per la preparazione, esecuzione e
valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20
luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio
dei titoli di efficienza energetica;
Vista la lettera dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 1° marzo 2005 protocollo n. RM/M05/896, con la
quale si da' comunicazione che le risorse finanziarie di cui all'art. 13, comma
1, del dm elettrico risultano pari a 17.014.030,73 euro;
Visto l'art. 13,
comma 5, del dm elettrico, il quale prevede che il 50% di dette risorse, pari a
8.507.015,37 euro, e' destinato, al netto degli oneri di cui al comma 8 del
medesimo dm elettrico, alla effettuazione di diagnosi energetiche e alla
progettazione esecutiva delle misure e degli interventi, di cui al presente
decreto;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia;
Ritenuto opportuno procedere, in attuazione dell'art. 13,
comma 2, del dm elettrico, all'approvazione di un programma di misure ed
interventi su utenze energetiche, la cui titolarita' e' di organismi pubblici, e
dei criteri per la relativa attuazione e per la distribuzione delle misure e
degli interventi tra le regioni e le province autonome;
Acquisita l'intesa
della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sancita nella riunione del 16 novembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione del programma
-
Ai sensi dell'art. 13 del dm elettrico, con il presente
decreto e' approvato e disciplinato un programma di misure ed interventi su
utenze energetiche, la cui titolarita' e' di organismi pubblici, unitamente ai
criteri per la relativa attuazione e per la distribuzione delle misure e degli
interventi tra le regioni e le province autonome.
-
Il programma di cui al comma 1 e' destinato alla
effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle
conseguenti misure ed interventi. Il programma specifica anche le modalita' e
le condizioni per l'effettuazione di diverse tipologie di intervento nei vari
contesti regionali e per l'individuazione delle misure e degli interventi
maggiormente significativi, in rapporto a ciascuno di tali contesti.
-
Il programma di cui al comma 1 e' articolato in:
- diagnosi energetiche e progettazione esecutiva di interventi di
risparmio energetico su utenze ricadenti tra le tipologie di cui all'art. 5,
prescelte dalle regioni e province autonome, eseguite con le modalita' di
cui all'art. 7, con predisposizione di uno schema di contratto per la
successiva eventuale realizzazione degli interventi;
- monitoraggio e diffusione dei risultati, con le modalita' di cui
all'art. 9;
- gestione amministrativa, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3.
-
Le risorse destinate a ciascuna voce del programma, di cui
al comma 3, sono individuate all'art. 3.
Art. 2.
Finanziamento del programma
-
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del dm elettrico, le
risorse destinate alla realizzazione del programma di cui all'art. 1, comma 1,
sono pari a 8.507.015,37 euro, al netto delle risorse destinate alle finalita'
di cui ai commi 2 e 3.
-
A valere sulle risorse di cui al comma 1, e' individuato un
importo pari a 850.701,54 euro per la copertura degli oneri sostenuti da Cassa
conguaglio per il settore elettrico per l'esecuzione delle attivita' ad essa
assegnate dall'art. 13 del dm elettrico e per l'effettuazione di attivita' di
monitoraggio e diffusione dei risultati, di cui all'art. 9.
-
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti di cui all'art. 13, comma 8, del dm elettrico, anche al fine di
determinare le risorse per la copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa
conguaglio per il settore elettrico per l'esecuzione delle attivita' ad essa
assegnate dall'art. 13 dello stesso dm elettrico. Tali risorse sono a valere
su quelle individuate dal comma 2. L'autorita' provvede altresi'
all'attuazione di quanto disposto all'art. 8.
-
L'importo di 850.701,54 euro di cui al comma 2, al netto
delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa
conguaglio per il settore elettrico, di cui al comma 3, e' utilizzato per la
stipula e l'esecuzione della convenzione di cui all'art. 9.
Art. 3.
Ripartizione delle risorse destinate a diagnosi
energetiche e
progettazione esecutiva di interventi di risparmio energetico
-
Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, al netto
dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, sono ripartite tra le regioni e
province autonome come da allegata tabella 1.
-
Le regioni e province autonome possono destinare, per
l'esecuzione del programma di cui all'art. 1, risorse aggiuntive a quelle
individuate nella tabella 1.
Art. 4.
Soggetti destinatari dei finanziamenti
-
In fase di prima attuazione, le risorse di cui all'art. 3,
comma 1, sono assegnate dalle regioni e province autonome con procedure di
pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art.
8, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 richiamati nelle
premesse, ivi incluse le societa' operanti nel settore dei servizi energetici,
che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5,
comma 6, degli stessi decreti.
-
Le regioni e province autonome provvedono affinche' i
soggetti aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica siano titolati
alla effettiva esecuzione delle relative misure ed interventi.
-
I soggetti di cui al comma 1, che provvedono alla effettiva
esecuzione delle misure e degli interventi per i quali sono state effettuate
le diagnosi energetiche e le progettazioni, possono richiedere il rilascio dei
titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 di entrambi i decreti
ministeriali 20 luglio 2004 richiamati nelle premesse, nel rispetto delle
condizioni previste dai medesimi decreti nonche' dalle linee guida di cui
all'art. 5, comma 6, degli stessi decreti.
Art. 5.
Tipologia e modalita' di scelta delle utenze
energetiche
-
Le tipologie delle utenze energetiche ammesse alla
effettuazione delle diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle
misure e degli interventi sono:
- scuole pubbliche;
- sistemi idrici;
- illuminazione pubblica;
- edifici pubblici o ad uso pubblico;
- edifici ad uso residenziale;
- ospedali, cliniche, case di cura, strutture adibiti a ricovero o cura di
minori o anziani e assimilabili.
-
La scelta delle utenze energetiche su cui effettuare le
misure e gli interventi ai sensi del presente decreto e' demandata alle
regioni e province autonome. A tale fine, saranno presi in considerazione i
seguenti criteri:
- rappresentativita' delle utenze energetiche;
- valenza energetico-ambientale degli interventi;
- entita' dei consumi e dei possibili risparmi;
- replicabilita' e visibilita' degli interventi;
- immediatezza dell'intervento.
Art. 6.
Costo tipici indicativi degli interventi
-
I costi tipici indicativi onnicomprensivi per l'esecuzione
di diagnosi energetica e progettazione esecutiva degli interventi sulle utenze
energetiche individuate all'art. 5, comma 1, che dovranno essere
orientativamente assunti per le procedure ad evidenza pubblica richiamate
all'art. 4, comma 1, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
-
I costi tipici indicativi di cui al comma 1 sono riferiti
esclusivamente alle attivita' di diagnosi energetica descritte nell'allegato 1
e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi.
Art. 7.
Modalita' di attuazione
-
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le singole regioni e province autonome comunicano al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, all'autorita' per l'energia elettrica e il gas e
alla cassa conguaglio per il settore elettrico la lista degli interventi
rientrante nel quadro finanziario di cui all'art. 3, indicandone la precisa
collocazione e le caratteristiche, oltreche' l'eventuale importo di
cofinanziamento per ciascun intervento.
-
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del dm elettrico, entro
duecentosettanta giorni data di entrata in vigore del presente decreto, le
regioni e province autonome attivano procedure ad evidenza pubblica, alle
quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 4 del presente decreto.
Nello stilare tali procedure, le regioni e province autonome tengono conto,
per l'effettuazione della fase di analisi energetica, delle indicazioni
tecniche contenute nell'allegato 1. Per l'effettuazione e la definizione della
progettazione esecutiva, vale quanto previsto dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e in particolare dall'art. 93, comma 5.
-
Al termine dell'esecuzione del programma oggetto del
presente decreto, le regioni e province autonome trasmettono al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e alla
Cassa conguaglio per il settore elettrico la rendicontazione economica
dell'esecuzione delle analisi energetiche e della progettazione definitiva
degli interventi. Tale documentazione di rendicontazione deve contenere
almeno:
- consuntivo analitico della spesa che evidenzi, per ciascun intervento,
l'importo messo a gara attraverso le previste procedure ad evidenza
pubblica, il soggetto aggiudicatario, l'eventuale ribasso, l'importo
aggiudicato e l'importo versato;
- certificazione della spesa sostenuta conforme alle vigenti leggi
fiscali, con relativo elenco.
-
Anche ai fini dell'esecuzione delle attivita' di cui al
successivo art. 9, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, le
regioni e province autonome trasmettono al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla
Cassa conguaglio e all'ENEA copia delle diagnosi energetiche e delle
progettazioni esecutive degli interventi prodotte dai soggetti aggiudicatari
delle procedure ad evidenza pubblica. 5. Il mancato rispetto del termine
indicato nel comma 1 comporta la perdita del diritto di partecipazione al
programma in esame.
Art. 8. Trasferimento delle risorse
-
Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del dm elettrico, in
attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 3, la Cassa conguaglio
per il settore elettrico provvede al trasferimento delle risorse alle regioni
e province autonome.
-
I provvedimenti di cui all'art. 2, comma 3, prevedono:
- il trasferimento del 50% delle risorse spettanti a ciascuna regione e
provincia autonoma a valle della comunicazione di cui all'art. 7, comma 1;
- il trasferimento delle somme residue a valle della trasmissione della
documentazione di cui all'art. 7, commi 3 e 4.
Art. 9.
Monitoraggio e diffusione dei risultati
-
Le attivita' di monitoraggio e diffusione dei risultati del
programma di cui al presente decreto sono affidate all'ENEA. A tal fine il
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare stipula, a valere sulle risorse di
cui all'art. 2, comma 4, e di altre risorse eventualmente disponibili a valere
sull'art. 13 del dm elettrico, un'apposita convenzione con l'ENEA.
-
La convenzione ha come oggetto i seguenti obiettivi
generali:
- raccolta dei risultati dettagliati degli interventi di analisi
energetica e di progettazione definitiva dalle regioni e province autonome;
- creazione di un database contenente i dati prodotti dall'analisi;
- esame dei costi dei diversi interventi, del risparmio di energia
ottenibile e delle emissioni evitate a seguito dell'attuazione degli
interventi, sia attraverso una stima iniziale a valere sui risultati delle
analisi energetiche e della progettazione definitiva, sia attraverso
sopralluoghi e verifiche a un anno dalla data di entrata in funzione degli
impianti/interventi eventualmente realizzati;
- esame dell'adeguatezza degli strumenti introdotti dal dm elettrico e dal
dm gas ai fini dell'attuazione dei interventi;
- analisi della condizioni di convenienza economica per la replicabilita'
degli interventi nelle regioni interessate dagli stessi interventi e in
altre regioni, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento del dm elettrico e
del dm gas;
- pubblicazione di un rapporto che riporti i risultati del programma
oggetto del presente decreto e che evidenzi, sia considerando l'aspetto
nazionale che quello locale, l'andamento dei consumi energetici registrati
nelle diverse utenze energetiche, il fabbisogno diviso per tipologia, le
criticita' nelle prestazioni energetiche degli edifici o di insiemi omogenei
di essi. Il rapporto dovra' in particolare evidenziare la fattibilita'
economica degli interventi di risparmio energetico previsti dal decreto
ministeriale elettrico e dal dm gas, prefigurando anche appropriate
soluzioni per lo sviluppo di strategie di intervento.
-
La convenzione puo' prevedere ulteriori attivita' attinenti
le finalita' del dm elettrico e del dm gas.
-
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2, le regioni e province autonome forniscono le ulteriori informazioni
che ENEA dovesse richiedere per l'espletamento dei compiti assegnati
nell'ambito della convenzione.
Art. 10.
Altre disposizioni
- La tabella 1 e gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Roma, 22 dicembre 2006
|
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
|
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare Pecoraro Scanio |
|
Tabella 1
Regione |
Risorse attribuite (euro) |
Abruzzo |
Euro....190.973,73 |
Basilicata |
Euro....111.489,10 |
Calabria |
Euro....280.558,02 |
Campania |
Euro....721.913,22 |
Emilia |
Euro....516.381,83 |
Friuli |
Euro....181.570,34 |
Lazio |
Euro....651.410,76 |
Liguria |
Euro....227.974,84 |
Lombardia |
Euro....1.120.233,69 |
Marche |
Euro....215.871,75 |
Molise |
Euro....78.341,76 |
Piemonte |
Euro....544.047,48 |
Prov. Aut. Bolzano |
Euro....95.371,62 |
Prov. Aut. Trento |
Euro....97.048,08 |
Puglia |
Euro....520.849,95 |
Sardegna |
Euro....235.162,05 |
Sicilia |
Euro....634.258,45 |
Toscana |
Euro....458.314,46 |
Umbria |
Euro....138.763,32 |
Valle D'Aosta |
Euro....54.297,15 |
Veneto |
Euro....581.482,25 |
Totale . . . |
Euro....7.656.313,84 |
Allegato 1
INDICAZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE
(art. 6, comma 2 e art. 7, comma 2)
Capitolo 1. Diagnosi energetiche di edifici pubblici (art. 5, comma 1,
lettera a), d), e), f), g)).
Il presente capitolo specifica le indicazioni tecniche per l'effettuazione
delle diagnosi energetiche su edifici pubblici oggetto del programma di cui al
presente decreto. Tali diagnosi energetiche dovranno indicativamente articolarsi
nelle seguenti fasi:
- analisi dell'involucro edilizio;
- analisi degli impianti termici e elettrici;
- piano di intervento.
Per ciascuna fase vengono di seguito
riportate le analisi da effettuare e i risultati che ci si deve attendere.
1.1. Analisi dell'involucro edilizio.
Per ciascun edificio devono essere individuati almeno i seguenti parametri:
- le caratteristiche generali dell'involucro (anno di costruzione, forma e
orientamento delle superfici, relazione con altri edifici o elementi urbani,
etc.;
- le caratteristiche geometriche e termofisiche dell'involucro edilizio in
ogni sua parte;
- il coefficiente di dispersione volumica globale relativo alla trasmissione
di calore attraverso l'involucro;
- il fabbisogno di energia utile, cioe' la quantita' di calore stagionale
necessaria per mantenere l'edificio alla temperatura interna di riferimento
nelle diverse stagioni.
Tali parametri, confrontati con i valori limite previsti dalla
legge, con i consumi reali registrati, e suddivisi per classi (tramite
aggregazioni tra gli edifici assimilabili, ad esempio per destinazione d'uso,
epoca di costruzione, tipologia costruttiva) costituiranno gli indici della
qualita' energetica degli involucri. L'analisi degli indici consentira' di
formulare, con diversi livelli di priorita', idonee strategie d'intervento per
la gestione e la riqualificazione degli edifici.
1.2 Analisi degli impianti termici ed elettrici.
Per ciascun edificio dovranno essere individuati:
- il rendimento globale stagionale del sistema impiantistico e la stima del
fabbisogno di energia primaria necessaria per alimentare l'impianto di
riscaldamento e di condizionamento estivo;
- le tipologie di apparecchiature per i fabbisogni termici dell'edificio,
l'analisi del funzionamento reale della apparecchiature ed il grado di
anzianita' delle stesse, le modalita', la frequenza e la tipologia d'uso in
funzione dei fabbisogni;
- l'evoluzione dei consumi energetici almeno negli ultimi cinque anni.
I dati di consumo elettrico e termico raccolti dovranno essere trasformati in
indicatori di consumo specifico (al m3 e/o al m2), facendo riferimento ai dati
della geometria dell'dificio.
I dati di potenza e consumo specifico devono
essere elaborati e analizzati con confronti incrociati al fine di:
- verificare se la potenza impegnata da contratto sia commisurata alle
esigenze o sussiste un sovradimensionamento;
- verificare se la potenza impegnata e' commisurata ai consumi elettrici
dell'edificio e alle potenze di targa degli apparecchi utilizzatori;
- verificare, per ogni edificio, le differenze dei consumi durante l'anno
(su base mensile), individuando alcune prime ipotesi di efficacia di
interventi rivolti al risparmio, con particolare attenzione al riconoscimento
e controllo dei consumi elettrici dovuti al raffrescamento estivo;
- confrontare i consumi specifici annui (o mensili), per identificare
anomalie di esercizio collegabili a inefficienze nella gestione o nei dei
dispositivi;
- confrontare, per ogni destinazione d'uso o tipologia, il consumo specifico
dell'edificio con i consumi determinati sulla base di un modello standard (a
partire dai dati di letteratura e dalla norma UNI che prescrive come calcolare
i carichi interni delle diverse tipologie di edifici, tenuto anche conto del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).
1.3. Analisi dei dati e piano energetico di risanamento.
La terza fase dell'azione di analisi prevede l'identificazione e la
valutazione dei possibili interventi di risparmio realizzabili sull'edificio di
cui sia stata eseguita la diagnosi energetica, cosi' come indicato ai punti
precedenti. Gli interventi verranno individuati secondo un approccio energetico
integrato che include:
- interventi sull'involucro, quali isolamento, applicazione di tecniche
avanzate di ombreggiamento, sostituzione infissi;
- interventi sugli impianti (rifasamento elettrico, sostituzione di
apparecchiature a bassa efficienza con apparecchiature ad alta efficienza,
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili etc.);
- misure di accompagnamento senza interventi sugli impianti e sull'involucro
(azioni di sensibilizzazione e campagne interne di comunicazione per
correggere o indirizzare gli utenti verso un uso corretto dei sistemi).
Le analisi effettuate dovranno proporre diverse soluzioni, che
ottimizzino il rapporto costi/benefici mirando al massimo risparmio energetico e
ambientale con i minori costi possibili di investimento, gestione e
manutenzione. In ogni caso dovra' essere effettuata una stima delle emissioni
evitate dai possibili interventi.
Tra gli interventi possibili, verranno
selezionati quelli che, in un'ottica di ottimizzazione del rapporto
costo/beneficio, consentono di ottenere una riduzione della spesa e delle
emissioni di gas serra connessi alla fornitura energetica, nonche' un aumento
del comfort termico, acustico e visivo negli edifici.
La programmazione
degli interventi si basera' sulle risorse rese disponibili a seguito del
contenimento dei consumi energetici e su quelle eventualmente rese disponili dal
soggetto titolare dell'edificio.
In attuazione di quanto previsto dalla
direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002
sul rendimento energetico nell'edilizia e al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, di attuazione della medesima direttiva, viene redatto e reso visibile al
pubblico l'attestato di certificazione energetica dell'edificio.
A livello
metodologico, ci si potra' riferire altresi', limitatamente alla climatizzazione
invernale e alla preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, alla
raccomandazione R 03/3 del novembre 2003 e suoi aggiornamenti, emanata dal
Comitato termotecnico italiano nonche' ad altre procedure normalizzate.
Capitolo 2: illuminazione pubblica (art. 5, comma 1, lettera c)&1.;.
Il presente capitolo specifica le indicazioni tecniche per
l'effettuazione delle diagnosi energetiche su impianti di illuminazione
pubblica, oggetto del programma di cui al presente decreto. Tali diagnosi
energetiche si articolano indicativamente nelle seguenti fasi:
- analisi degli impianti;
- piano di intervento.
Per ciascuna fase vengono di seguito riportate le analisi da effettuare e i
risultati che ci si deve attendere.
2.1. Analisi degli impianti di illuminazione pubblica.
L'analisi energetica degli impianti di illuminazione pubblica consiste
tipicamente in:
- analisi dell'esistente impianto attraverso la classificazione degli
apparecchi illuminanti e degli altri componenti dell'impianto medesimo;
- analisi dell'esistente attraverso la classificazione delle strade e dei
livelli di illuminazione associati;
- analisi dell'esistenze attraverso la definizione dei livelli di
illuminazione, della tipologia delle lampade, anche in funzione del colore
della luce.
2.2. Analisi dei dati e piano energetico di risanamento.
In questa fase sono esaminati i dati rinvenienti dall'analisi di cui al
paragrafo precedente, allo scopo di individuare gli interventi che consentano di
ottenere i seguenti risultati:
- minimizzazione dei consumi energetici, anche attraverso l'uso di
apparecchi illuminanti ad alta efficienza, tenuto conto delle esigenze di
fruibilita' delle strade e di sicurezza;
- contenimento della luce emessa verso l'alto e dell'inquinamento luminoso;
- programmazione e ottimizzazione degli orari di accensione e di
parzializzazione;
- stima della riduzione dei costi di esercizio e delle associate emissioni
di gas serra;
- programmazione degli interventi impiantistici.
La programmazione degli interventi si basera' sulle risorse
rese disponibili a seguito del contenimento dei consumi energetici e su quelle
eventualmente rese disponili dal soggetto titolare dell'impianto di
illuminazione.
Capitolo 3: sistemi idrici (art. 5, comma 1, lettera b)).
Il presente capitolo contiene le indicazioni tecniche per l'effettuazione
delle diagnosi energetiche su sistemi idrici, oggetto del programma di cui al
presente decreto. Tali diagnosi energetiche dovranno indicativamente articolarsi
nelle seguenti fasi:
- analisi degli impianti e delle condutture;
- piano di intervento.
Per ciascuna fase vengono di seguito riportate le analisi da effettuare e i
risultati che ci si deve attendere.
3.1. Analisi degli impianti.
L'analisi energetica dei sistemi idrici consiste tipicamente in:
- analisi degli impianti energetici attraverso la classificazione delle
apparecchiature esistenti, della potenza impegnata e dei consumi, in relazione
alla morfologia del territorio, ai dislivelli da superare, alle quantita' di
acqua e alle pressioni di esercizio;
- individuazione e analisi delle configurazioni aventi caratteristiche
idonee ad un utilizzo vantaggioso in termini di producibilita' idroelettrica.
3.2. Analisi dei dati e piano energetico di risanamento.
In questa fase sono esaminati i dati rinvenienti dall'analisi di cui al
paragrafo precedente, allo scopo di individuare gli interventi che consentano di
ottenere i seguenti risultati:
- adeguamento della potenza impegnata;
- contenimento dei consumi energetici e dei costi di esercizio, sia
attraverso l'uso di apparecchi elettrici ad alta efficienza che di modalita'
razionali di gestione;
- stima della riduzione dei costi di esercizio e delle associate emissioni
di gas serra;
- valutazione di fattibilita' tecnico-economica relativa all'inserimento di
centraline idroelettriche lungo le reti acquedottistiche senza sottrazione di
acqua alla rete di distribuzione;
- programmazione e ottimizzazione degli orari di accensione e di
parzializzazione degli apparecchi;
- programmazione degli interventi impiantistici.
La programmazione degli interventi si basera' sulle risorse rese disponibili
a seguito del contenimento dei consumi energetici e su quelle eventualmente rese
disponili dal soggetto titolare del sistema idrico.
Allegato 2
COSTI TIPICI INDICATIVI PER L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI
ENERGETICHE
Tipologia |
Costo tipico indicativo |
Scuole pubbliche |
fino a 20.000 euro |
Sistemi idrici |
fino a 30.000 euro |
Illuminazione pubblica |
fino a 40.000 euro |
Edifici pubblici o ad uso pubblico |
fino a 60.000 euro |
Edifici ad uso residenziale |
fino a 20.000 euro |
Ospedali, cliniche, case di cura, strutture adibiti a ricovero o cura
di minori o anziani e assimilabili |
fino a 60.000 euro |
05/01/2007 - È stato definito dal Ministero dello
Sviluppo Economico un programma di interventi per il risparmio
energetico relativamente alle utenze pubbliche, come previsto da un precedente
decreto del 2004 dello stesso Ministero, che indicava gli obiettivi per
l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali, in attuazione
del Dlgs 79/1999 (DM elettrico).
Il decreto, che fa riferimento anche al Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, relativo
al rendimento energetico nell'edilizia, prevede l’effettuazione di diagnosi
energetiche e la progettazione esecutiva dei conseguenti interventi, e
definisce la ripartizione delle risorse tra le Regioni e Province Autonome.
Le risorse destinate a tali attività sono pari a 8.507.015,37 euro, ripartite
tra le Regioni e Province autonome come da tabella 1 allegata al decreto;
successivamente le Regioni le assegneranno con procedure di evidenza pubblica.
I soggetti aggiudicatari, che eseguiranno gli interventi per i quali sono
state effettuate le diagnosi energetiche e le progettazioni, potranno
richiedere il rilascio dei titoli di efficienza energetica (certificati
bianchi) di valore pari alla riduzione dei consumi conseguita.
Sono ammesse all’effettuazione delle diagnosi energetiche e alla
progettazione esecutiva degli interventi le seguenti tipologie di utenze
energetiche:
a) scuole pubbliche;
b) sistemi idrici;
c) illuminazione pubblica;
d) edifici pubblici o ad uso pubblico;
e) edifici ad uso residenziale;
f) ospedali, cliniche, case di cura.
La scelta delle utenze energetiche su cui effettuare le misure e gli
interventi di riduzione dei consumi è demandata alle Regioni e Province
autonome secondo i seguenti criteri:
a) rappresentatività delle utenze energetiche;
b) valenza energetico-ambientale degli interventi;
c) entità dei consumi e dei possibili risparmi;
d) replicabilità e visibilità degli interventi;
e) immediatezza dell’intervento.
Il programma riporta, inoltre, i costi tipici indicativi per l’esecuzione di
diagnosi energetica e progettazione esecutiva degli interventi, con preciso
riferimento alle attività descritte nell’allegato 1.
Le Regioni e Province autonome hanno 180 giorni di tempo dalla data di entrata
in vigore del decreto, per comunicare al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero dell’Ambiente, all’Autorità per l’energia elettrica e il
gas e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, la lista degli
interventi finanziabili, indicandone la collocazione e le caratteristiche, e
l’eventuale importo di cofinanziamento. Per la progettazione esecutiva si
applicano le disposizioni del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti pubblici).
Il monitoraggio e la diffusione dei risultati del programma sono affidati
all’ENEA.
Un ulteriore decreto del Ministero dello Sviluppo Economico,
modificando il DM 20 luglio 2004, ha prorogato dal 31 dicembre 2005 al 31
dicembre 2007 il termine per la realizzazione di una campagna di
sensibilizzazione degli utenti finali, eseguita dai distributori.
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