Art. 16
del d.lgs. 192/05 aggiornato al d.lgs 311/06
- in vigore dal 2 febbraio 2007
Il d.P.R. 26 agosto 1993,
n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e
può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale
decreto sono abrogate le seguenti norme: a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4;
l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18,
19, 20.
Art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
- in vigore dal 12 luglio 2013
1. È abrogato l'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
2. Sono abrogati l'allegato I ed i seguenti articoli del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;
b) articolo 9;
c) articolo 10;
d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10
Coordinato con:
DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1994
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre
1999, n. 551
LEGGE 1° marzo 2002, n. 39
DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 2003
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.
barrato
barrato:
testo abrogato dall'art. 16 del d.lgs. 192/05 aggiornato al d.lgs 311/06
_______________-
corsivo
mie evidenziazioni - commenti
Art. 1
Definizioni
- Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende:
- per “edificio”, un sistema costituito dalle strutture edilizie
esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti,
dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri
edifici; *
- per “edificio di proprietà pubblica”, un edificio di proprietà
dello Stato, delle regioni, degli Enti locali, nonché di altri Enti
pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività
dell’Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione
privata;
- per “edificio adibito ad uso pubblico”, un edificio nel quale si
svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di Enti
pubblici;
- per “edificio di nuova costruzione”, salvo quanto previsto
dall’art. 7, comma 3, un edificio per il quale la richiesta di
concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del regolamento stesso;
*
- per “climatizzazione invernale”, l’insieme di funzioni atte ad
assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto termico
consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere
degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti,
della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità,
della portata di rinnovo e della purezza dell’aria;
- per “impianto termico”, un impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per
usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua
calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici
gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati
impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori
individuali, scaldacqua unifamiliari;
*
- per “impianto termico di nuova istallazione”, un impianto termico
installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o
porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
- per “manutenzione ordinaria dell’impianto termico”, le
operazioni specificamente previste nei libretti d’uso e manutenzione
degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con
strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi
e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo
d’uso corrente;
- per “manutenzione straordinaria dell’impianto termico”, gli
interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello
previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso,
in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni,
ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o
componenti dell’impianto termico;
- per “proprietario dell’impianto termico”, chi è proprietario,
in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati
di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso
di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le
responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento
sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
- per “ristrutturazione di un impianto termico”, gli
interventi rivolti a trasformare l’impianto termico mediante un
insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia
dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in
questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico
centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione
impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in
caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco
dall’impianto termico centralizzato;
- per “sostituzione di un generatore di calore”, la rimozione di un
vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad
erogare energia termica alle medesime utenze;
- per “esercizio e manutenzione di un impianto termico”, il
complesso di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità
finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle
norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e
di salvaguardia ambientale;
- per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico”, la persona fisica o giuridica che, essendo
in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di
idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal
proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della
manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento
dei consumi energetici;
- per “contratto servizio energia”, l’atto contrattuale che
disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le
condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in
materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo
di trasformazione e di utilizzo dell’energia;
- per “valori nominali” delle potenze e dei rendimenti di cui ai
punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il
regime di funzionamento continuo;
- per “potenza termica del focolare” di un generatore di calore, il
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e
della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata
è il kW;
- per “potenza termica convenzionale” di un generatore di calore, la
potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al
camino; l’unità di misura utilizzata è il kW;
- per “potenza termica utile” di un generatore di calore, la quantità
di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore,
corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza
termica scambiata dall’involucro del generatore con l’ambiente e
della potenza termica persa al camino; l’unità di misura utilizzata
è il kW;
- per “rendimento di combustione”, sinonimo di “rendimento termico
convenzionale” di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza
termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- per “rendimento termico utile” di un generatore di calore, il
rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- per “temperatura dell’aria in un ambiente”, la temperatura
dell’aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica
UNI 5364;
- per “gradi giorno” di una località, la somma, estesa a tutti i
giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole
differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente,
convenzionalmente fissata a 20 gradi centigradi, e la temperatura media
esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado giorno
(GG).
* Il D.Lgs. 192/05 ha
modificato e integrato alcune delle definizioni sopra riportate per adeguarle
meglio alle finalità delle nuove disposizioni.
Art. 2
- Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in
funzione dei gradi- giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:
- Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore
a 600;
- Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di
600 e non superiore a 900;
- Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di
900 e non superiore a 1.400;
- Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di
1.400 e non superiore a 2.100;
- Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di
2.100 e non superiore a 3.000;
- Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di
3.000.
- La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per
ciascun comune l’altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona
climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed
integrata, con decreto del Ministro dell’industria del commercio e
dell’artigianato, anche in relazione all’istituzione di nuovi comuni o
alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze
tecniche dell’ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno
fissate dall’UNI.
- I comuni comunque non indicati nell’allegato A o nelle sue successive
modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i
gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in
linea d’aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in
diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di
durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all’art. 9, comma
2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al
comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli
abitanti del comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall’adozione del
provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato ed all’ENEA ai fini delle successive
modifiche dell’allegato A.
- I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota
superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata
nell’allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica
dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3,
comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento
del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una
zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento
deve essere notificato al Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e all’ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni
dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero
un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Una volta operativo il
provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici
avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di
appartenenza.
Art. 3
Classificazione generale degli edifici per categorie
- Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle
seguenti categorie:
- E.1
- Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
- abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali
abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena,
caserme;
- abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali
case per vacanze, fine settimana e simili;
- edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.2
- Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati,
indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività
industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni
scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
- E.3
- Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili:
ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché
le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei
tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali
pubblici;
- E.4
- Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e
assimilabili:
- quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
- quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- E.5
- Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi,
magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati,
esposizioni;
- E.6
- Edifici adibiti ad attività sportive:
- piscine, saune e assimilabili;
- palestre e assimilabili;
- servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7
- Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili;
- E.8
- Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e
assimilabili.
- Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come
appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate
separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.
Art. 4
Valori massimi della temperatura ambiente
Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione
invernale, la media aritmetica delle temperature dell’aria
nei diversi ambienti di ogni singola unità
immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1,
lettera w) dell’art. 1, non deve superare i seguenti valori con le
tolleranze a fianco indicate: a) 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli
edifici rientranti nella categoria E.8; b) 20 °C + 2 °C di tolleranza per
gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i
limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non
comportino spreco di energia.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con
le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite
massimo del valore della temperatura dell’aria negli ambienti durante il
periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale,
qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d’uso giustifichino
temperature più elevate di detti valori.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite
massimo della temperatura dell’aria negli ambienti, durante il periodo in
cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, qualora si
verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature
superiori al valore limite;
l’energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente
non convenientemente utilizzabile in altro modo.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
- Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base
alle normative all’epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in
deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione
tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli
elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima
dell’inizio lavori le autorità comunali devono fornire il benestare per
l’adozione di tali valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga
entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione tecnica, questo
si intende accordato, salvo che non sia stato notificato prima della
scadenza un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le
risultanze della relazione tecnica.
Art. 5
Requisiti e dimensionamento degli impianti termici
Gli impianti termici di nuova installazione nonché quelli
sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da
assicurare, in relazione a: – il valore massimo della temperatura interna
previsto dall’art. 4, – le caratteristiche climatiche della zona, – le
caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio, – il regime di
conduzione dell’impianto in base agli obblighi di intermittenza-
attenuazione previsti dall’art. 9 del presente decreto, un “rendimento
globale medio stagionale”, definito al successivo comma 2, non inferiore
al seguente valore: eta g = (65 + 3 log P n)% dove log Pn è il logaritmo in
base 10 della potenza utile nominale del generatore o del complesso dei
generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in
kW.
Il “rendimento globale medio stagionale” dell’impianto
termico è definito come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile
per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti
energetiche, ivi compresa l’energia elettrica ed è calcolato con
riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9. Ai fini
della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera
l’equivalenza: 10 MJ = 1kWh. Il rendimento globale medio stagionale
risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali: – rendimento
di produzione, – rendimento di regolazione, – rendimento di
distribuzione, rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo le
metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che verranno
pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell’industria del commercio e dell’artigianato entro i successivi
trenta giorni.
Abrogati dall’art. 16, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 192/05 (per il nuovo valore del rendimento ηg e per il suo ambito
di applicazione consultare gli allegati I e C del D.Lgs. 192/05)
Nella sostituzione dei generatori di calore il dimensionamento del o dei
generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il “rendimento
di produzione medio stagionale” definito come il rapporto tra l’energia
termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia
primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica, calcolato
con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9, risulti
non inferiore al seguente valore: eta g = (77 + 3 log P n)% per il
significato di log Pn e per il fattore di conversione dell’energia
elettrica in energia primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2.
Abrogato dall’art. 16, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
Il “rendimento di produzione medio stagionale” deve essere
calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme
tecniche UNI di cui al comma 2.
Abrogato dall’art. 16, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
- Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con
potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno
su due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa
deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore già esistente,
qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad
esempio la limitata disponibilità di spazio nella centrale termica.
- Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli
sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell’energia
termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di
utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte
salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l’adozione
di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o
comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi
tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno
riportati nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10. L’applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai
sistemi di trattamento dell’acqua, è prescritta, nei limiti e con le
specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova
installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
Non ha più senso, con le attuali
caldaie aventi rendimenti alti a bassa potenza
- Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione
centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità
di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo le norme
tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell’acqua
calda di capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro dei
serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all’ultima
colonna dell’allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che
la temperatura dell’acqua, misurata nel punto di immissione della rete di
distribuzione, non superi i 48 gradi centigradi, + 5 gradi centigradi di
tolleranza.
- Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione
degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore
destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per
la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore
deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della
combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il
camino allo scopo di consentire l’inserzione di sonde per la
determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di
scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.
Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere
dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con
sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalle norme
tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:
– nuove installazioni di impianti
termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
–
ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
– ristrutturazioni
della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno
stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti
individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo
distacco dall’impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi
comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive
modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate
in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei
seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di
emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno
inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti
in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già
di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o
comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita
da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato
dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di
tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto
termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di
evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma
anche per le disposizioni del presente articolo l’inapplicabilità agli
apparecchi non considerati impianti termici in base all’art. 1, comma 1,
lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari.
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento
di cui al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è
sostituito dai seguenti:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono
essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione
dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla
quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica
dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali
che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con
scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con
norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello
nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo
sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori
di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni,
appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e
UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla
vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai
commi 9, 9-bis e 9-ter»
sostituito dalla Legge
90/2913 art. 17 bis
- In tutti i casi di nuova installazione o di
ristrutturazione dell’impianto termico, che comportino l'installazione di
generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della
direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l'impiego di generatori
muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1
(secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati
all’interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un
dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo
quanto indicato dalla norma tecnica UNI-ClG EN 297 del 1996.
Al fine di garantire una adeguata ventilazione,
nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali abitati dovrà
essere realizzata, secondo le modalità previste al punto 3.2.1 della norma
tecnica UNI-CIG 7129, apposita apertura di sezione libera totale non inferiore
a 0,4 metri quadrati.
- Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di
ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve
essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio
stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma
1 relative al rendimento globale medio stagionale.*
In ogni caso, come
prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore,
comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle
tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate
termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalità
riportate nell’allegato B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento
delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di
quelli da costruzione, tenendo conto in particolare
della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni
termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore.
Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse,
quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell’impianto termico,
devono essere coibentate separatamente.
*
Vista l’abrogazione del comma 1
dell’art. 5 si vedano anche le nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 192/05
all’allegato I in merito alle opere di nuova installazione e di
ristrutturazione degli impianti termici.
- Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso
fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di
guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), è prescritto che
l’impianto termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un
sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta
climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
- Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di
ristrutturazione dell’impianto termico, qualora per il rinnovo dell’aria
nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è
prescritta l’adozione di apparecchiature per il recupero del calore
disperso per rinnovo dell’aria ogni qual volta la portata totale
dell’aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei
sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati
nell’allegato C del presente decreto.
- L’installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve
essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle
prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto
obbligo, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell’art. 1 comma 3 della
legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per
quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di
nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di
natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella
relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge stessa
relativi all’impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che
hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o
assimilate.*
* Vanno tenute presenti le disposizioni
più restrittive di cui ai commi 12, 13 e 14 dell’allegato I del D.Lgs. 192/05.
- Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli
impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare,
che determina l’obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o
assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli
extracosti dell’impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate
rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di
ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l’acquisto del
combustibile, o di alti vettori energetici, valutate ai costi di fornitura
all’atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti
determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o
termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci
anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza
dell’impatto ambientale.
- Nel caso l’impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che
per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari anche per altri usi, compreso l’utilizzo di energia
meccanica e l’utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica, le
valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno
effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite.
- L’allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per
la produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L’adozione
di dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere
specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui
all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento
esoneri il progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre
tecnologie d’utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui
ritenute valide.6
Art. 6
Rendimento minimo dei generatori di calore
- Negli impianti termici di nuova installazione,
nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di
generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza
nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un "rendimento termico
utile" conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza
superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo
decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400
kW. I generatori di calore ad aria calda devono avere un "rendimento di
combustione" non inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente
decreto.
- Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
- i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
- i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati
con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da
quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati,
quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
- i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni
di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).
Art. 7
Termoregolazione e contabilizzazione
- Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata
rilasciata antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto
devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle
precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di
ristrutturazione degli impianti termici.
- Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale
per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di
calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore
a 35 kW, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di
programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno
su due livelli a valori sigillabili nell’arco delle 24 ore. Il gruppo
termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di
rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le
temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere
misurate con una incertezza non superiore a 2 gradi centigradi.
- Ai sensi del comma 6 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la
cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data
di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati
in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno
2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare.
- Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può
essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo
livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare
sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione
del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di
misura della temperatura ambiente dell’unità immobiliare e dotato di
programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su
due livelli nell’arco delle 24 ore.
- Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro
destinazione d’uso sono normalmente soggetti ad una occupazione
discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di
un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del
generatore di calore o l’intercettazione o il funzionamento in regime di
attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.
- Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se
non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti
dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di
misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la
regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura
nell’arco delle 24 ore.
Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali
di una unità immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti
gratuiti interni è opportuna l’installazione di dispositivi per la
regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle
singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi.
L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di
regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente
compatibile con l’eventuale sistema di contabilizzazione, ed è prescritta
nei casi in cui la somma dell’apporto termico solare mensile, calcolato
nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell’arco
del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico, e degli apporti
gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno
energetico complessivo calcolato nello stesso mese.
Abrogato dall’art.16, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 192/05. Il comma 11 dell’allegato I al D.Lgs. 192/05 fornisce nuove
e più precise disposizioni in merito.
- L’eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere
giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28
della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata
utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma
3 dell’art. 8.
Il comma 8 deve ritenersi privo di efficacia
in seguito all’abrogazione del comma 7 dell’articolo 7 ed alla luce delle
nuove disposizioni sopra segnalate.
- Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di
calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in
base al carico termico dell’utenza.
Art. 8
Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale
Ai fini dell’applicazione del presente decreto il fabbisogno
energetico convenzionale per la climatizzazione invernale è la quantità di
energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere
negli ambienti riscaldati la temperatura al valore costante di 20 gradi
centigradi con un adeguato ricambio d’aria durante una stagione di
riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente fissato:
per le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell’art. 9
del presente decreto;
per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di
ottobre, senza che ciò determini alcuna limitazione dell’effettivo
periodo annuale di esercizio.
Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale (FEN) è il fabbisogno energetico convenzionale di cui al
precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato e i gradi-giorno della
località. L’unità di misura utilizzata è il kJ/m3 GG.
Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la
climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno
energetico normalizzato per la climatizzazione invernale definito al comma 2
devono essere effettuati con la metodologia indicata dalle norme tecniche
UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro i
successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio
energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene conto, in termini
di apporti: – dell’energia primaria immessa nella centrale termica
attraverso i vettori energetici, – dell’energia solare fornita
all’edificio, degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli
dovuti al metabolismo degli abitanti, all’uso della cucina, agli
elettrodomestici, all’illuminazione, in termini di perdite: –
dell’energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso
l’involucro edilizio, comprendente quest’ultima anche l’energia
associata all’umidità, – dell’energia persa dall’impianto termico
nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del
calore.
Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a
10.000 m3 è ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico
convenzionale e del fabbisogno energetico normalizzato, basato su un
bilancio energetico del sistema edificio-impianto che tiene conto, in
termini di apporti: – dell’energia primaria immessa nella centrale
termica attraverso i vettori energetici, in termini di perdite: –
dell’energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso
l’involucro edilizio, comprendente quest’ultima anche l’energia
associata all’umidità, – dell’energia persa dall’impianto termico
nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del
calore.
Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per
trasmissione dell’involucro edilizio deve essere effettuato utilizzando le
norme UNI 7357 e non deve superare i valori che saranno fissati dai
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10. In attesa della emanazione di detti regolamenti, i valori limite di
tale coefficiente restano fissati in conformità di quanto disposto dal
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1986
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986, n. 244.
Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato con le metodologie di
cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore al seguente valore limite:
FEN(lim)=[(Cd+0.34 n)-K u * (0,01I/dTm+a/dTm)] * 86,4/eta*g. La predetta
formula non è utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente per
la determinazione di un valore limite superiore di detto fabbisogno; il
valore dei simboli e delle costanti viene di seguito elencato: Cd =
coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell’involucro
edilizio, espresso in W/m3 gradi centigradi, calcolato secondo le
indicazioni dell’art. 8, comma 6; n = numero dei volumi d’aria
ricambiati in un’ora (valore medio nelle 24 ore), espresso in h(-1); 0.34
= costante, dimensionata in W h/m3 gradi centigradi, che esprime il prodotto
del calore specifico dell’aria per la sua densità; I = media aritmetica
dei valori dell’irradianza solare media mensile sul piano orizzontale
espressa in W/m2, la media è estesa a tutti i mesi dell’anno interamente
compresi nel periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del presente
articolo; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma
3; dTm = differenza di temperatura media stagionale espressa in gradi
centigradi; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al
comma 3; 0.01 = valore convenzionale, espresso in m(-1), della superficie ad
assorbimento totale dell’energia solare per unità di volume riscaldato; a
= valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m3, fissati in
conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3; ku
= coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e degli
apporti gratuiti interni, calcolato in conformità a quanto indicato nelle
norme tecniche UNI di cui al comma 3; 86.4 = migliaia di secondi in un
giorno; rappresenta la costante di conversione da W/m3 gradi centigradi
(dimensioni della espressione tra parentesi nella formula) a kJ m3 GG
(dimensione del FEN); eta g = valore del rendimento globale medio stagionale
definito all’art. 5, comma 1.
Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero
dei volumi d’aria ricambiati in un’ora ed è convenzionalmente fissato
in 0.5 per l’edilizia abitativa nel caso non sussistano ricambi meccanici
controllati.
Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d’aria
imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla
destinazione d’uso dell’edificio, all’eventuale presenza nei locali di
apparecchi di riscaldamento a focolare aperto); o comunque regolamentati da
normative tecniche, il valore di n è convenzionalmente fissato pari ad 1.1
volte i valori succitati, che devono comunque essere espressi in termini di
valori medi giornalieri nelle 24 ore.
Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a
10.000 m3, nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al
punto 5, il valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per
climatizzazione invernale, dovrà essere calcolato mediante la formula di
cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.
La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato di cui al comma 7 potrà essere variata, anche in relazione
all’evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, mediante decreto
del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato.
Abrogato dall’art. 16, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 192/05. Le prescrizioni da osservare per edifici di nuova costruzione
e per gli edifici che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 192/05 sono
descritte agli allegati C e I del decreto legislativo stesso.
Art. 9
Limiti di esercizio degli impianti termici
Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli
ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento,
non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall’art. 4
del presente decreto.
L’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti
massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico ed
alla durata giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal I dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal I dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal I novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati
solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio
e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella
consentita a pieno regime.
È consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento
in due o più sezioni.
La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve
essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del
periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non
si applicano:
agli edifici rientranti nella categoria E.3;
alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni
internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole
materne e asili nido;
agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi,
pensioni ed attività assimilabili;
agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine
saune e assimilabili;
agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla
sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il
riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:
edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle
parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di
cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a
pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito
primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe
previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e
sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel
circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei
circuiti secondari nei tempi previsti;
impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di
apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di
rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore
installati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e dotati
di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della
temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno
su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore;
questi impianti possono essere condotto in esercizio continuo purché il
programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento
di una temperatura degli ambienti pari a 16 gradi centigradi + 2 gradi
centigradi di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera
di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di
apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di
rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore
installati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e nei
quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare,
un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di
termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare
stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su
due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non
inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo
l’entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di
termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore
giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su
due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del
generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente;
impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia”
i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del
comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché
si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione
degli impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata
dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e).
In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può
richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui all’art. 31,
comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga
verificata l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
In tutti gli edifici di cui all’art. 3 l’amministratore e, dove questo
manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni
impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una
tabella concernente:
l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto
termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti
di quanto disposto dal presente articolo;
le generalità e il domicilio del soggetto responsabile
dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
Art. 10
Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio
degli impianti termici
In deroga a quanto previsto dall’art. 9, i sindaci, su conforme delibera
immediatamente esecutiva della Giunta comunale, possono ampliare, a fronte
di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata
giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati,
sia per singoli immobili.
I sindaci assicurano l’immediata informazione della popolazione
relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
Art. 11
Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi
L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1,
comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o)
dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di
assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle
sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al
proprietario. Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le
responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto
delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5
marzo 1990, n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma
restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e
seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è
incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a
meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio
energia, con modalità definite con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la
figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare
stessa subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del
proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente
regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio,
alla manutenzione dell’impianto termico ed alle verifiche periodiche di
cui al comma 12.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore
a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano destinati
esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad
edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al
“terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico” è dimostrato mediante l’iscrizione ad albi nazionali tenuti
dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio,
l’albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli
impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante
l’iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità Europee, oppure
mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
Le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la
manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano
disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione degli apparecchi e dispositivi facenti parte
dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni
tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre
le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto
termico, e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili
le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere
eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti
normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o
dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui
all’allegato H devono essere effettuati
almeno una volta l’anno,
fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 12 e 13.
4. bis
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto,
l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da
rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per
ricevuta. L’originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al
libretto di cui al successivo comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento
unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il
rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto
conformemente al modello di cui all'allegato H al presente decreto.
Tale modello potrà essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al
progresso della tecnica ed all'evoluzione della normativa nazionale o
comunitaria, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con proprio decreto o mediante approvazione di specifiche norme
tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli
standard per altre tipologie di impianto.
Le operazioni di manutenzione dell’impianto termico devono essere
eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI e devono
essere effettuate almeno una volta l’anno salvo indicazioni più
restrittive delle suddette normative.
Abrogato dall’art. 16, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 192/05.
Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione degli impianti termici deve
essere riportato in evidenza sul “libretto di centrale” o sul “libretto di
impianto” prescritto dal
comma 9.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
Il terzo eventualmente nominato responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina all'ente locale
competente per i
controlli previsti al comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n.
10. Al medesimo ente il
terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni
dall'incarico,
nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità
dell’impianto.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti
termici è tra l’altro tenuto:
– al rispetto del periodo annuale di
esercizio;
– all’osservanza
dell’orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione
consentita dall’art. 9.
– al mantenimento della temperatura ambiente
entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all’art. 4.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
Il responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non
intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a
soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui
alla lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel
caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per
gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5
marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW la figura del responsabile
dell’esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che può,
con le modalità di cui al comma 1, delegarne i compiti al soggetto cui è
affidata con continuità la manutenzione dell’impianto, che assume pertanto
il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l’occupante stesso
mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al
termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al
proprietario o al subentrante il "libretto di impianto" prescritto al
comma 9, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
- Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW
devono essere muniti di un “libretto di centrale” conforme
all’allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza
nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un “libretto di
impianto” conforme all’allegato G al presente regolamento.
- I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d’impianto di cui al
comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato con proprio decreto.
- La compilazione iniziale del libretto nel
caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a
ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di
sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della
prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione,
dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione
dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità
nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità
di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso,
dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20
febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio
1992. Copia della scheda identificativa dell’impianto contenuta nel
libretto, firmata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione,
dovrà essere inviata all’ente competente per i controlli di cui al comma 18.
La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di
combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del
presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche
previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di
centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso
l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In
caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale,
il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale
terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali
allegati, il tutto debitamente aggiornato.
La compilazione iniziale del libretto di centrale e
del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere
effettuati anche su supporto informatico; in tal caso ogni singolo libretto
dovrà essere stampabile su carta.
Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul
“libretto di centrale” o sul “libretto di impianto” di cui al comma
9. Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l’anno,
normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di
calore con potenza nominale superiore uguale a 35 kW e almeno con periodicità
biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma
restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione
prescritte al comma 4.
Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di
calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW
è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di
combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di
riscaldamento.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai
commi 12 e 13, misurato al valore nominale della potenza termica del
focolare, in conformità a norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro
il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato entro i successivi trenta giorni, deve risultare:
per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a
quattro punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell’allegato
E;
per i generatori di calore ad acqua calda installati dopo l’entrata
in vigore del presente regolamento: non inferiore a un punto percentuale
rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza
nominale indicato al punto 1 dell’allegato E;
per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a
sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di
combustione alla potenza nominale indicato al punto 2 dell’allegato E;
per generatori di calore ad aria calda installati dopo l’entrata in
vigore del presente regolamento: non inferiore a tre punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza
nominale indicato al punto 2 dell’allegato E.
Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti
mediante operazioni di manutenzione ai valori di rendimento di combustione
indicati alle lettere a) e c) del comma 14 è prescritta la loro
sostituzione entro i termini appresso indicati: potenza nominale termini 350
kW e oltre entro il 30 settembre 1994 inferiore a 350 kW per zone climatiche
E, F entro il 30 settembre 1995 inferiore a 350 kW per le restanti zone
climatiche entro il 30 settembre 1996 I generatori di calore installati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento per
i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati
rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere
b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di
manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire
dalla data della verifica.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in
esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli
indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla
conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) e h) del
comma 6 dell’art. 9.
Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli
ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione di macchine e sistemi
diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le
pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli
scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di
teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante
sistemi solari attivi, devono essere muniti di “libretto di centrale”
predisposto, secondo la specificità del caso, dall’installatore
dell’impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile
dell’esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre
alla descrizione dell’impianto stesso, l’elenco degli elementi da
sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in
conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche;
un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all’annotazione degli
interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte ad eventuali
generatori di calore il libretto di centrale si atterrà alle relative
disposizioni già previste nel presente regolamento.
Abrogato dall'art. 12
del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74
Ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni con più di
quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica,
i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di
esercizio dell’impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli
impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 kW devono essere
segnati nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente
previsti.
In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma
18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi
apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi non svolgano nel
contempo funzione di responsabile dell’esercizio e della manutenzione
degli impianti termici sottoposti a controllo. L’ENEA, nell’ambito
dell’accordo di programma con il Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta
assistenza per l’accertamento dell’idoneità tecnica dei predetti
organismi.
In una prima fase transitoria di applicazione del presente regolamento, in
alternativa alle procedure di controllo di cui ai commi 18 e 19, gli Enti di
cui al comma 18 possono, con proprio provvedimento, reso noto alle
popolazioni interessate, al Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e all’ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali
si intendano effettuati nei casi in cui i proprietari degli impianti termici
o i terzi responsabili dell’esercizio e manutenzione degli stessi
trasmettano, entro termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita
dichiarazione, con firma autentica e con connessa assunzione di
responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente
regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell’ultima delle
verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli Enti, qualora ricorrano a tale
forma di controllo, devono comunque effettuare verifiche a campione ai fini
del riscontro della veridicità delle dichiarazioni pervenute, devono altresì
provvedere per tutti gli impianti termici per i quali risulti omessa la
dichiarazione di cui sopra a controlli nei termini previsti dal comma 18. La
fase transitoria di cui al presente comma non deve di norma superare i due
anni per gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 350 kW, i
quattro anni per gli impianti termici centralizzati di potenza inferiore a
350 kW ed i sei anni per gli impianti termici per singole unità
immobiliari.
Art. 11-bis
Competenza delle regioni
-
Le disposizioni di cui ai precedenti
commi 18, 19 e 20 si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di
competenza delle regioni, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento
ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì,
nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo
che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed
organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.
Art. 11-ter
Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici
- Al fine di costituire il catasto degli impianti o di
completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del
decreto di modifica del DPR 412/93, gli Enti locali competenti possono
richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento
degli impianti di cui al presente decreto, che sono tenute a provvedere entro
90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse
riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti
dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.
Art. 12
Entrata in vigore
-
Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2,
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-
Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno
effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle
normative UNI previste dall'art. 5, comma 2, dall'art. 8, comma 3, dall'art.
11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1° agosto
1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Le disposizioni dell'art. 11 abrogate, sono regolamentate dall'allegato
L al D.Lgs. 192/05.
ALLEGATO A
TABELLA DEI GRADI GIORNO DEI COMUNI ITALIANI
...omissis...
Il DPR 412/93, nell'allegato A riporta la Tabella dei Gradi Giorno
degli oltre 8.000 Comuni italiani. Con successivi decreti del Ministero
dell'Industria, ora Ministero delle Attività Produttive, sono stati modificati
denominazioni e dati climatici di oltre centocinquanta Comuni.
ALLEGATO B
ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI
Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o
vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il
cui spessore minimo è fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro
della tubazione espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale
isolante espressa in W/m °C alla temperatura di 40 °C.
TABELLA 1
Diametro esterno della tubazione (mm) |
Conduttività termica utile dell'isolante (W/m
°C) |
< 20 |
Da 20 a 39 |
Da 40 a 59 |
Da 60 a 79 |
Da 80 a 99 |
> 100 |
0,030 |
13 |
19 |
26 |
33 |
37 |
40 |
0,032 |
14 |
21 |
29 |
36 |
40 |
44 |
0,034 |
15 |
23 |
31 |
39 |
44 |
48 |
0,036 |
17 |
25 |
34 |
43 |
47 |
52 |
0,038 |
18 |
28 |
37 |
46 |
51 |
56 |
0,040 |
20 |
30 |
40 |
50 |
55 |
60 |
0,042 |
22 |
32 |
43 |
54 |
59 |
64 |
0,044 |
24 |
35 |
46 |
58 |
63 |
69 |
0,046 |
26 |
38 |
50 |
62 |
68 |
74 |
0,048 |
28 |
41 |
54 |
66 |
72 |
79 |
0,050 |
30 |
44 |
58 |
71 |
77 |
84 |
- Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli
indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante
sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1
stessa.
- I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua
dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato
ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1,
vanno moltiplicati per 0,5.
- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno nè su
locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per
0,3.
- Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o
quando non sia misurabile direttamente la conduttività termica del sistema, le
modalità di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme
tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi
trenta giorni.
I canali dell’aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non
riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore
agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a
39 mm.
ALLEGATO C
G portata in m3/h |
M = numero di ore annue di funzionamento |
da 1400 a 2100
gradi giorno |
oltre 2100
gradi giorno |
2.000 |
4.000 |
2.700 |
5.000 |
2.000 |
1.200 |
10.000 |
1.600 |
1.000 |
30.000 |
1.200 |
800 |
60.000 |
1.000 |
700 |
Per portate non indicate in tabella si procede mediante interpolazione
lineare.
ALLEGATO D
TECNOLOGIE DI UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA O ASSIMILATE
ELETTIVAMENTE INDICATE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IN SPECIFICHE CATEGORIE DI
EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA O ADIBITI AD USO PUBBLICO.
E1(1) EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA CON CARATTERE CONTINUATIVO
- Impianti con pannelli solari piani per produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari destinati ad abitazioni civili, case di pena, caserme,
collegi, conventi, comunità religiose, siti in località con irradianza media
annuale su piano orizzontale maggiore di 150 W/m2.
E2 EDIFICI ADIBITI A UFFICI O ASSIMILABILI
- Pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale nei casi in cui il volume
climatizzato è maggiore di 10.000 m3 (valutare anche eventuale azionamento delle
pompe di calore mediante motore a combustione interna);
- Refrigeratori con recupero per climatizzazione di grossi centri di calcolo.
E3 EDIFICI ADIBITI AD OSPEDALI, CLINICHE O CASE DI CURA
- Impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica per strutture
ospedaliere con oltre 200
posti letto (considerare anche possibile abbinamento con macchine frigorifere ad
assorbimento nel
caso di potenza elettrica in cogenerazione maggiore di 500 kW).
E6 EDIFICI ED IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITÀ SPORTIVE
- Pompe di calore destinate a piscine coperte riscaldate per deumidificazione
aria ambiente e per
riscaldamento aria ambiente, acqua vasche e acqua docce;
- Pannelli solari piani per riscaldamento dell'acqua delle vasche delle piscine;
- Pannelli solari piani per produzione di acqua calda per usi igienici e
sanitari destinata a docce in
impianti sportivi con particolare riferimento ai campi all'aperto.
ALLEGATO E
VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DEI GENERATORI DI CALORE
PUNTO 1. SOPPRESSO
2. Generatori di calore ad aria calda con potenza termica utile nominale non
superiore a
400 kW
VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE ALLA POTENZA NOMINALE:
ηc = (83 + 2 log Pn) %
dove log Pn = logaritmo in base 10 della potenza nominale espressa in kW.
Per potenza nominale superiore a 400 kW il valore del rendimento di combustione
deve essere uguale o superiore al valore sopra indicato e calcolato a Pn = 400
kW.
La verifica del “rendimento di combustione” dei generatori di calore ad aria
calda deve essere effettuata secondo le metodologie indicate nelle seguenti
norme tecniche UNI:
UNI 7414 Generatori di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata
per combustibile liquido e gassoso.
UNI 8125 Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria
soffiata.
UNI 9461 Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico non
equipaggiato con ventilatore nel circuito di combustione.
UNI 9462 Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico equipaggiati
con ventilatore nel circuito di combustione.
In alternativa all'applicazione delle suddette norme UNI la verifica del
rendimento può essere effettuata con le metodologie riportate in norme tecniche
equivalenti di altri paesi membri della Comunità europea.
ALLEGATO F
DM 17.03.2003 – Allegato I - LIBRETTO DI CENTRALE
...omissis...
ALLEGATO G
DM 17.03.2003 – Allegato II - LIBRETTO DI IMPIANTO
...omissis...
ALLEGATO H
RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO...
...omissis...
L’Allegato H al DPR 412 è stato implicitamente sostituito dagli
allegati F e G del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. con le seguenti distinzioni:
ALLEGATO F: Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza
maggiore o uguale a 35 kW.
ALLEGATO G: Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza
inferiore a 35 kW. |