GLOSSARIO DEGLI ATTI LEGISLATIVI


CIRCOLARE MINISTERIALE
ha un valore "orientativo", di risoluzione e di riduzione di determinati problemi inerenti il Dicastero emanante
DECRETO LEGGE
è l'Ordinanza, emessa in caso di necessità ed urgenza, dal potere esecutivo (il Governo), avente valore di "legge formale", capace, cioè, di modificare o abrogare le leggi ordinarie. L'art.77 della Costituzione precisa che il Governo può, ricorrendo necessità ed urgenza, emenare il D.L. che, se non convertito in legge dalle due Camere entro 60 giorni, decade. Pertanto, anche se sciolte per crisi di Governo, le Camere devono essere convocate per la conversione in legge dei D.L
DECRETO LEGISLATIVO
è l'atto avente, sin dal suo origine, forza di legge; emanato dal potere esecutivo su delega (legge delegata) del Parlamento. Essendo questi l'unico detentore del potere legislativo, la legge emanata direttamente da esso non ha pertanto obbligo di conversione, essendo legge dal suo nascere.
 DECRETO MINISTERIALE
ciascun Ministro, nell'ambito del proprio Dicastero, può emanare Decreti che sono di pura regolamentazione. Condizione essenziale è il rispetto della legge (che viene espressamente richiamata all'inizio: vista la legge n....)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
è l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri (sentiti tutti o solo alcuni di essi) che ha per oggetto la regolamentazione eccezionale di problemi già regolamentati da leggi. Ha una prevalente funzione di orientamento.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
serve a dare vigore ad un atto dovuto ed a validare situazioni di carattere amministrativo (ad esempio, il recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie; il riconoscimento di convenzioni internazionali; il cambio di denominazione di una città o di un individuo).
ORDINANZA
provvedimento o norma di carattere amministrativo o legislativo
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ha, come il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, funzioni di orientamento per risolvere problemi relativi al Dicastero emanante.
DELIBERA
è l'atto con il quale un'Assemblea (comunale, regionale, provinciale) decide di prendere determinati provvedimenti in merito alla risoluzione di determinati problemi
DIRETTIVA
norma comunitaria con la quale i suoi vari Organi (Parlamento, Commissione, Consiglio) indicano come regolarsi su alcuni problemi. Le direttive sono indicative di una normativa da recepire, hanno valore di una raccomandazione nei confronti degli Stati aderenti alla Comunità, senza avere l'immediata forza cogente della legge nazionale. Le inadempienze che i singoli Stati possono commettere, non attuandole, sono giudicate dalla Corte di Giustizia della Comunità
LEGGE NAZIONALE
è la legge emanata dalle due Camere che compongono il Parlamento italiano. Prende vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
LEGGE PROVINCIALE
alle Province autonome di Trento e Bolzano è attribuita la funzione legislativa in materie di loro competenza. Per Provincia si intende un ente autarchico territoriale, di amministrazione statale indiretta, retto da una Giunta e da un Presidente del Consiglio Provinciale.
LEGGE REGIONALE
come alle Province, così alle Regioni, è attribuita la funzione legislativa sulle materie di loro competenza. La legge regionale (come la legge provinciale) ha un ambito territoriale limitato al proprio territorio e limiti stabiliti dal divieto di violare la legge nazionale dello Stato. Per Regione si intende un ente di amministrazione statale indiretta, autonomo ed autarchico, che esercita attività nell'interesse dello Stato, oltre che nel proprio.
 
 
 
Le Sentenze della CORTE DI CASSAZIONE decidono su casi specifici. Spesso il giudizio che la Corte è chiamata a pronunciare riguarda il fatto se una certa legge è ancora sentita "giusta" dal comune sentire. Con il mutare dei tempi, avviene che una legge (come un vestito) sia divenuta "stretta"; interviene allora il pronunciamento della Suprema Corte. Sentenze esprimenti giudizio identico su problemi analoghi, formano una "giurisprudenza costante", avente valore di legge.
 
Le Sentenze della CORTE COSTITUZIONALE (nata nel febbraio 1956) sono emesse allo scopo di decidere se un'intera norma (o parte di essa) è conforme alla Costituzione italiana.