Legge n. 10 del 9 gennaio 1991
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia ( G.U. del 16-01-1991 n. 13)
così modificato dall'art. 16 del d.lgs. 192/05 aggiornato al d.lgs 311/06 - in vigore dal 2 febbraio 2007
SOMMARIO
TITOLO II - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.
TITOLO I
- Norme in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili d energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti
rinnovabili di energia o assimilate:
- il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree,
il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di
prodotti vegetali.
Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti
rinnovabili di energia:
- la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o
meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti
termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme
di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i
risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione
degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.
Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il sinistro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.
1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel
quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali
tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata
nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione
degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima
procedura, ogni due anni. [1]
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, emana con decreto la normativa
tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la
concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di
opere pubbliche. [1]
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria
interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale
dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia,
riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: [1]
determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici;
temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'articolo 1.
5. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati relativi.
[1] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs n. 192/05 adeguato al D.Lgs n. 311/06.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presene legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione egli impianti di teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.
1. Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ,modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II;
d) installazione di apparecchiature perla produzione combinata di energia elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;
f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e
le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di
propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei
consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità
di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché: per
gli interventi di cui all'articolo 8, della tipologia degli edifici e dei
soggetti beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi integrati;
per gli interventi di cui all'articolo 10, dell'obsolescenza degli impianti e
dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'articolo 13,
della tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse energetiche
del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle
domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4 Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone entro trenta giorni al
CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a
ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di
concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi.
I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro
i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle
percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al
comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda
anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla base della normativa
previgente la presente legge e non impegnati entro il termine di centoventi
giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche
dell'ENEA ai sensi dell'articolo 16, comma 3, provvedono ad accertare
l'effettivo conseguimento del risparmio energetico, attraverso idonei strumenti
di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di
esito negativo delle verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca totale o parziale
dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di
un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo
di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di
Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le
modalità di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
previsti dalla presente legge, decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui
il parere è preordinato, l'autorità competente può provvedere anche in
assenza dello stesso.
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/ al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'articolo 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.
1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino connessioni di derivazioni di acqua.
2. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonché da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano a seconda della competenza dell'impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al comma 1.
1. Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le università degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA, effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle verifiche l'ENEA dà immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri i valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali facoltà, si provvede in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti, fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione dell'articolo 3.
1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.
Omissis
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.
Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'articolo 38, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 38.
1. Il contributo previsto a carico del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati
nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con
deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale
soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità
europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del
19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di
cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per
ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28
novembre 1980, . 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo
concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il
Ministro del tesoro, nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione
ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la
procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli
interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo
al primo triennio approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si
fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19
della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi
autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300
miliardi con l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni.
4. I programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente
al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di
cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE,
definendo il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna,
provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della
Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del
sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE
stabilisce una prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per
la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente
esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle
opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.
TITOLO II - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di
energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono
soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto
1978, n. 457.
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli
edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al
contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione
delle fonti di energia di cui all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle
quote millesimali.
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali. [1]
[1] Comma sostituito dall'art. 16 del D.Lgs n. 192/05 adeguato al D.Lgs n. 311/06.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve
essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. [1]
4. Una copia della documentazione di cui al
comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui
all'articolo 33. [1]
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.
[1] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs n. 192/05 adeguato al D.Lgs n. 311/06.
1. Per la certificazione e il collaudo
delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n.
46.
[2] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs n. 192/05 adeguato al D.Lgs n. 311/06.
1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA,
sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto
individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione
il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati
a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della
singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono
richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di
certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione
energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del
suo rilascio.
[2] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs n. 192/05 adeguato al D.Lgs n. 311/06.
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni
della vigente normativa UNI e CEI. [1]
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
[1] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs n. 192/05 adeguato al D.Lgs n. 311/06.
1. Ai fini della commercializzazione, l caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
1. Il comune procede al controllo
dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle
opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente. [1]
2. La verifica può essere effettuata in
qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti. [1]
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, i sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.
[1] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs n. 192/05 adeguato al D.Lgs n. 311/06.
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori
che omettono la certificazione di cui all'articolo 29, ovvero che rilascino una
certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di
cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera, sono puniti in solido con la
sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per
cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
[1]
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
[1] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs n. 192/05 adeguato al D.Lgs n. 311/06.
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la
sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento
dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con
spese a carico del proprietario.
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 32.
TITOLO III - Disposizioni finali.
1. Per le finalità della presente legge è
autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992
e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme è
destinato alle finalità di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di
lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire
746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione:
a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il
1992 e lire 614 miliardi per il 1993;
b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992
e lire 92 miliardi per il 1993;
c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il
1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le
proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982
in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi
energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n.67 del 1988".
4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di
lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire
326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni
dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia
di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché
dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme
di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto
conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica. 7. Alle
ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo lettera
a) tra gli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge si provvede
con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a (delta)t (m(elevato 2) °C h/kCal), (delta)t è il salto termico di progetto definito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 agosto 1977, e "a" è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi
Sottotetti a = 0,1
Terrazzi e porticati a = 0,04
Pareti d'ambito isolate all'esterno a = 0,04
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine senza limitazione
Pareti d'ambito isolate all'interno a = 0,04
Doppi vetri
Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, del territorio nazionale come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 m cubi/ora per metro lineare di giunto apribile e di 20 m cubi/ora per m quadri di superficie apribile in corrispondenza di un differenziale di pressione di 100 Pascal
Tubature di adduzione dell'acqua calda
Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie)
Art. 4, punto 4: si veda anche il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 5, punto 1 e 2: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e Bolzano individuano i bacini, ivi considerati, "d'intesa con" anziché "sentito" l'ENEA, nonché dell'art. 5, secondo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani "dintesa con" anziché "sentiti" gli enti locali e le loro aziende.
Art.5, punto 4: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati.
Art.9: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega legislativa relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.
Art.11, punto 8: Con D.M. 7 giugno 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.), sono stati stabiliti i criteri generali per la concessione di anticipazioni garantite da fidejussioni per finanziamenti su progetti o realizzazioni che comportino risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Con D.M. 17 luglio 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.) e con D.M. 7 maggio 1992 (Gazz. Uff. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della presente legge.
Art.12, punto 2: con D.M. 17 luglio 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.) e con D.M. 7 maggio 1992 (G. U. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della presente legge
Art.13, punto 2: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate.
Art.15, punto 4: con D.M. 17 luglio 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.), e con D.M. 7 maggio 1992 (G. U. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della presente legge.
Art. 16, comma 1: in sede di attuazione regionale, cfr. la Deliberazione della Giunta regionale (Lazio) 14 marzo 1995, n. 1517.
Art. 22, punto 4: si veda anche il regolamento di attuazione del presente art. 22 approvato con D.P.R. 23 luglio 1991, n. 241.
Art. 28, punto 5: con D.M. 13 dicembre 1993 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1993, n. 297) sono stati approvati i modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.
Art. 38: per l'anno 1991 le modalità per la ripartizione dei fondi sono state stabilite dal D.M. 25 marzo 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.).
Art.38, punto 8: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.