Regione Veneto - Nuove modalitą di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Finalitą .
1. La presente legge detta disposizioni per agevolare
l' attuazione delle norme sul risparmio energetico e per
migliorare la qualitą degli edifici.
2. Essa si applica:
a) alle nuove costruzioni;
b) agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni
esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed
escluse quelle ordinarie.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge prevalgono
sui regolamenti e sulle altre norme comunali.
ARTICOLO 2
Modalitą di calcolo.
1. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti,
nonchč i tamponamenti orizzontali e i solai delle
nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme
sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli
edifici residenziali che comportino spessori complessivi
sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori
a centimetri trenta, non sono considerati nei computi
per la determinazione dei volume e nei rapporti di copertura,
per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad
un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi
verticali e di copertura e di centimetri quindici per
quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce
al miglioramento dei livelli di coibentazione termica,
acustica o di inerzia termica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le
altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici
e dalle strade fermo restando le prescrizioni minime
dettate dalla legislazione statale.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano,
con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici
gią costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a
quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di
facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi
di pregio storico ed artistico, nonchč con la necessitą estetica
di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse,
orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano
le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica
formazione.
4. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla
presentazione di istanze per il rilascio di autorizzazione o
concessione edilizia o comunque aventi facoltą , nelle altre
forme consentite, di eseguire i lavori interni ed esterni sugli
edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni
della presente legge, non possono effettuare riduzioni
degli spessori complessivi indicati nei commi precedenti,
salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo dei
volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti
massimi dettati da tali norme.
5. Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi
e delle concessioni edilizie di coloro che intendono
avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita
relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi
completi consistenti in sezioni complessive
dell' edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata,
che costituisce parte integrante del progetto.
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
veneta.
Venezia, 30 luglio 1996