Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI
DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007
IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, PARCHI E PROTEZIONE DELLA NATURA, EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE (1)
CAPO I -
Disposizioni in materia di governo del territorio
Art. 1 - Modifica dell’articolo
14 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e
successive modificazioni.
Art. 2 - Modifica dell’articolo
15 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e
successive modificazioni.
1. Al comma 7 dell’
articolo
15 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole
“dopo la sua
pubblicazione nel BUR” sono sostituite dalle parole:
“dopo la
pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e del relativo atto di
ratifica della giunta provinciale”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo
26 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
Art. 4 - Modifica dell’articolo
27 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e
successive modificazioni.
Art. 5 - Modifica dell’articolo
44 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e
successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’
articolo
44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (
3)
2. Dopo il comma 3 dell’
articolo
44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (
4)
3. La lettera a) del comma 4 dell’
articolo
44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituita:
omissis (
5)
4. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’
articolo
44, della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunta la seguente lettera:
omissis (
6)
5. Il comma 5 dell’
articolo
44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
omissis (
7)
6. Dopo il comma 5 dell’
articolo
44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (
8)
7. Al comma 6 dell’
articolo
44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , dopo le parole: “
protezione o
forzatura delle colture” sono aggiunte le parole: “
e le serre
mobili” e alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole:
“
Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il
permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori
terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di
esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse
tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il
PI nell’individuazione di cui all’articolo 43, comma 2, lettera e), si
attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta
regionale.”.
8. Dopo il comma 7 dell’
articolo
44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (
9)
Art. 6 - Disposizioni transitorie
in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
1. Le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al
divieto di cui all’
articolo
48, comma 1, della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelle previste dalla presente legge, possono essere adottate
anche fino all’approvazione del piano degli interventi (PI), laddove non
previsto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
Art. 7 - Modifica dell’articolo
48 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , dopo le parole: “
alla realizzazione
di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico” sono aggiunte le
seguenti parole: “,
al recupero funzionale dei complessi immobiliari
dismessi dal Ministero della difesa di cui all’articolo 1, comma 259, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 “
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”,
all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e
privati, con le procedure di cui all’articolo 50, comma 3, della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni”.
2. Al comma 1 dell’
articolo
48 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , dopo le parole
“dall’articolo
50, commi da 4 a 8 e 16, della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni” sono
aggiunte le seguenti parole:
“; con le medesime procedure possono essere
altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente
finalizzate a dare attuazione all’articolo
5 della legge
regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a
favore dell’edilizia sostenibile” nonché quelle necessarie per
l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici.”.
3. Al comma 1 ter dell’
articolo
48 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , dopo la parola:
“(PTCP)” si
aggiungono le parole:
“, ai piani di assetto del territorio intercomunale
(PATI) aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1,
dell’articolo 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma 2,
lettere a) e b) del medesimo articolo 16 limitatamente a temi di interesse
pubblico o di pubblica utilità,”.
4. Il comma 7 bis 2 dell’
articolo
48 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è sostituito dal seguente:
omissis (
10)
5. Il limite massimo di ampliamento di 1.500 mq. e dell’80 per cento della
superficie coperta, previsto dal comma 4 per le attività produttive in zona
impropria, può essere conseguito, dall’entrata in vigore della presente
legge, anche con più varianti, purché con le stesse il suddetto limite non
sia complessivamente superato.
6. Nelle procedure relative allo sportello unico per le attività produttive
di cui al decreto le Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e
successive modifiche, decorsi inutilmente i termini fissati dall’articolo 4,
commi 1, 1 bis e 3 del medesimo decreto, senza che il responsabile del
procedimento presso la struttura dello sportello unico comunale o
intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento conclusivo,
ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui all’articolo 4, commi
3 e seguenti, il richiedente può presentare istanza alla struttura regionale
competente in materia di sportello unico per le imprese affinché, entro
quindici giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi
finalizzata ad individuare le modalità per l’eventuale prosecuzione del
procedimento. Le medesime procedure si applicano nell’ipotesi in cui, ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto le Presidente della Repubblica
n. 447 del 1998 e successive modifiche, non sia stato comunicato il rigetto
dell’istanza.
7. Il comma 7 ter dell’
articolo
48 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
omissis (
11)
8. Dopo il comma 7 quater dell’
articolo
48 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
omissis (
12)
Art. 8 - Modifica dell’articolo
13 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’
articolo
13 vanno aggiunte le parole:
“tale limite può essere derogato previa
autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per
interventi di rilievo sovracomunale;”.
Art. 9 - Modifica dell’articolo
4 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono
edilizio” e successive modificazioni.
Art. 10 - Modifica dell’articolo
3 della legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia
di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree
naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e
trasporti a fune”.
Art. 11 - Modifica degli articoli
1 e 3 legge
regionale 1 febbraio 2001, n. 2 “Intervento regionale a favore dei centri
storici dei comuni minori” e successive modificazioni.
Art. 12 - Inserimento
dell’articolo 79 bis nella legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 79 della
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente
articolo
79 bis:
omissis (
18)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli interventi
edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del
provvedimento di cui al comma medesimo.
Art. 13 - Interpretazione
autentica dell’articolo 50 comma 3 e 48 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
e successive modificazioni.
1. Il comma 3 dell’
articolo
50 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , deve essere interpretato nel senso che
la decorrenza del termine per l’applicazione degli articoli da 1 a 49 non
comporta il venir meno della competenza regionale, dettata in via transitoria
dall’
articolo
48 della medesima legge, all’approvazione degli strumenti urbanistici
generali e loro varianti fino all’approvazione dei PAT e comunque fino
all’applicazione del comma 4 dell’articolo 48, di trasferimento delle
funzioni alle province.
Art. 14 - Disposizioni
transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS).
1. Nelle more dell’entrata in vigore di una specifica normativa regionale in
materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale” e 3 aprile 2006, n.
152 “Norme in materia ambientale”:
a) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n.
4 del 2008 la cui approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti
locali, o di iniziativa regionale approvati da altri soggetti o oggetto di
accordo, l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di
cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, la
commissione regionale VAS nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n.
3262 del 24 ottobre 2006, pubblicata nel BUR n. 101 del 2006;
b) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n.
4 del 2008 afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica
l’articolo 4 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;
c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente
legge sono conclusi con le procedure di cui alle deliberazioni di Giunta
regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, pubblicata
nel BUR n. 10 del 2007 e n. 2988 del 1° ottobre 2004, pubblicata nel BUR n.
107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi procedimentali e gli adempimenti già
svolti.
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 44 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
CAPO II -
Disposizioni in materia di protezione della natura e parchi
Art. 16 - Inserimento
dell’articolo 28 ter nella legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi
e riserve naturali regionali” e successive modificazioni.
1. Dopo l’
articolo
28 bis della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 è aggiunto il seguente articolo:
omissis (
19)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte
con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101 “Interventi
strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse
naturalistico” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.
Art. 17 - Inserimento
dell’articolo 28 quater nella legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi
e riserve naturali regionali” e successive modificazioni.
1. Dopo l’
articolo
28 ter della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 , come introdotto dall’articolo 16 della
presente legge, è aggiunto il seguente articolo:
omissis (
20)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte
con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101 “Interventi
strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse
naturalistico” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.
Art. 18 - Piani di gestione
delle zone di protezione speciale della Regione del Veneto facenti parte della
Rete Ecologica Europea “Natura 2000”.
1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle
funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di
dare attuazione agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie 92/43/CEE
“Direttiva Habitat” e 79/409/CEE “Direttiva Uccelli” e dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e
successive modificazioni, le province, le comunità montane e gli enti gestori
delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione
previsti dalle misure di conservazione, individuate nella deliberazione di
Giunta regionale n. 2371 del 27 luglio 2006, pubblicata nel BUR n. 76 del
2006, e contenute nell’allegato E della
legge
regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico venatorio-regionale”
per le zone di protezione speciale.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, definisce le modalità e le procedure per la predisposizione
ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e
quelle per l’approvazione dei suddetti piani da parte della Regione,
l’individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le
misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi, ferma restando la
disciplina contenuta nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura
2000”, con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione.
CAPO III -
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 19 - Modifica
dell’allegato C) della legge
regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base
di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della
convenzione tipo per l’edilizia convenzionata” e successive modificazioni.
Art. 20 - Modifica dell'articolo
11 della legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la
fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e
successive modificazioni.
Art. 21 - Modifiche
all’articolo 2 comma 1 della legge
regionale 30 luglio 1996, n. 21 “Nuove modalità di calcolo delle
volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze
limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e
orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo
acustica o di inerzia termica”.
1. All’
articolo
2, comma 1 della
legge
regionale 30 luglio 1996, n. 21 le parole:
“e di centimetri quindici
per quelli orizzontali intermedi”, sono sostituite con le parole:
“e
di centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi”.
Art. 22 - Interpretazione
autentica degli articoli 4 e 5 degli allegati A e B (24)
della legge
regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base
di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della
convenzione tipo per l'edilizia convenzionata”.
1. Gli articoli 4 e 5 delle convenzioni tipo di cui agli
allegati
A e
B
della
legge
regionale 9 settembre 1999, n. 42 , devono intendersi nel senso che il
prezzo suscettibile di variazione e/o di aggiornamento, è unicamente il
prezzo medio di prima cessione stabilito in convenzione. (
25)
Art. 23 - Modifica
dell’articolo 65 della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”.
1. Al comma 1 bis dell’
articolo
65 della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo le parole “diminuito del venti per
cento.” sono aggiunte le seguenti parole: “Il prezzo di vendita degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o
dalle ATER, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449
“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e dell’articolo
46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, è
determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia
di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ove, da
apposita verifica tecnica dell’ente proprietario risulti la non conformità
degli impianti dell’alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza
e l’assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari
espressamente nell’atto di trasferimento dell’immobile l’esclusione
della garanzia del venditore, ai sensi dell’articolo 13 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione
dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”.”.
CAPO IV -
Disposizioni in materia di mobilità e infrastrutture
Art. 24 - Modifica
dell’articolo 17 della legge
regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2000” e successive modificazioni.
1. Alla rubrica dell’
articolo
17 della
legge
regionale 11 settembre 2000, n. 19 (
26)
le parole
“straordinario” sono soppresse e dopo le parole
“a
favore della Comunità del Garda” sono aggiunte le seguenti parole
“e
della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro regionale del Veneto.”.
2. Al comma 1 dell’
articolo
17 della
legge
regionale 11 settembre 2000, n. 19 le parole
“per l’anno 2000 un
contributo straordinario di lire 60 milioni” sono sostituite con le
seguenti
“un contributo”.
3. Dopo il comma 1 dell’
articolo
17 della
legge
regionale 11 settembre 2000, n. 19 è inserito il seguente comma:
omissis (
27)
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte
con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0126 “Interventi
generali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione per
l’esercizio 2009.
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 18 della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’
articolo
18 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole
“da realizzare”
sono inserite le seguenti parole
“, le tecnologie”.
2. Al comma 4 dell’
articolo
18 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono aggiunte, in fine, le parole
“nonché
il divieto di alienazione o di destinazione ad uso diverso delle tecnologie
oggetto di contributo regionale, prima che siano trascorsi otto anni dalla
concessione del medesimo.”.
3. Dopo il comma 4 dell’
articolo
18 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è inserito il seguente comma:
omissis (
28)
4. Alla fine del comma 5 dell’
articolo
18 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è aggiunta la seguente frase “Il
beneficiario deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di
mobilità l’avvenuto trasferimento o la messa in disponibilità dei beni
finanziati.”.
Art. 26 - Modifica
dell’articolo 22 della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Alla fine del comma 1 ter dell’
articolo
22 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono aggiunte le seguenti parole
“In
tal caso la Regione, previo accordo con l’ente competente, provvede allo
svolgimento delle procedure concorsuali anche per gli eventuali servizi
aggiuntivi.”.
Art. 27 - Inserimento
dell’articolo 22 bis nella legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 25 della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’
articolo
25 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 le parole
“dall’articolo 26,
allegato A), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.” sono sostituite
con le parole
“secondo i principi dell’articolo 2112 del codice civile
per quanto attiene all’applicazione dei trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del
subentro.”.
Art. 29 - Modifica
dell’articolo 30 della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’
articolo
30 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole “
I contratti di servizio
vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, a decorrere dal 1°
gennaio 2004, hanno durata di sei anni.” sono sostituite con le parole
“I
contratti di servizio stipulati a seguito delle procedure concorsuali hanno
durata non superiore a nove anni.”.
Art. 30 - Modifica
all’articolo 37 della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’
articolo
37 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo la parola
“viaggio,” sono
aggiunte le seguenti parole:
“ad obliterarlo e convalidarlo anche
all’inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite
prescrizioni previste dal gestore,”.
2. Al comma 2 dell’
articolo
37 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo le parole:
“al comma 1”
sono aggiunte le seguenti:
“, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,”,
alla lettera b), dopo le parole:
“sanzione amministrativa” le
parole
“da 30 a 100 volte” sono sostituite con le parole:
“da
40 a 150 volte” e dopo la parola:
“arrotondata” le parole:
“alle
lire mille superiori” sono sostituite con le parole:
“all’euro
superiore”.
3. Al comma 3 dell’
articolo
37 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole:
“al comma 1,”
sono aggiunte le seguenti parole:
“, fatto salvo quanto previsto dal
comma 4,”, alla lettera b), dopo le parole:
“sanzione
amministrativa” le parole
“da 30 a 100 volte” sono sostituite
con le parole:
“da 40 a 150 volte” e dopo la parola:
“arrotondato”
le parole:
“alle lire mille superiori” sono sostituite con le
parole:
“all’euro superiore”.
4. Al comma 4 dell’
articolo
37 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo le parole:
“pecuniaria,”
le parole
“di lire 2000” sono sostituite con le parole:
“di 6
euro” e dopo il punto è aggiunto il seguente capoverso:
“La stessa
sanzione pecuniaria di 6 euro si applica nel caso in cui l’utente non abbia
provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a
convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta del
viaggio”.
Art. 31 - Modifica
all’articolo 41 della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (30)
“Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla fine del comma 1 dell’
articolo
41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è aggiunta la seguente frase:
“Gli
stessi gestori del servizio possono affidare il controllo, l’accertamento e
la contestazione delle stesse violazioni anche a guardie particolari giurate
allo scopo autorizzate, secondo le modalità di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza” e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del
regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle
leggi di pubblica sicurezza”.”.
Art. 32 - Modifica
dell’articolo 11 della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di
infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di
autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di
finanza di progetto e conferenza di servizi” e successive modificazioni.
Art. 33 - Modifica
dell’articolo 30 della legge
regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di navigazione
interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia” e
successive modificazioni.
Art. 34 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(1)
La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con
ricorso n. 48/2008 (G.U. 1ª serie speciale n. 41/2008), con il quale è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18,
relativo ai piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione
facenti parte della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”, per violazione
dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della
Costituzione; la norma regionale è stata ritenuta dal Governo contrastante
con le disposizioni di derivazione comunitaria (direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita con
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357) e lesiva
della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela
dell’ambiente: giudizio pendente.
(
2)
Testo riportato all’articolo 26 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
3)
Testo riportato all’articolo 44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
4)
Testo riportato all’articolo 44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
5)
Testo riportato alla lett. a) comma 4, dell’articolo 44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
6)
Testo riportato all’articolo 44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
7)
Testo riportato all’articolo 44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
8)
Testo riportato all’articolo 44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
9)
Testo riportato all’articolo 44 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
10)
Testo riportato all’articolo 48 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
11)
Testo riportato all’articolo 48 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
12)
Testo riportato all’articolo 48 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
13)
Testo riportato all’articolo 4 della
legge
regionale 5 novembre 2004, n. 21 .
(
14)
Testo riportato all’articolo 3 della
legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 .
(
15)
Testo riportato all’articolo 1 della
legge
regionale 1 febbraio 2001, n. 2 .
(
16)
Testo riportato all’articolo 1 della
legge
regionale 1 febbraio 2001, n. 2 .
(
17)
Testo riportato all’articolo 3 della
legge
regionale 1 febbraio 2001, n. 2 .
(
18)
Testo riportato alla
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
(
19)
Testo riportato alla
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 .
(
20)
Testo riportato alla
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 .
(
21)
Testo riportato all’allegato C) tabella 3 punto 6 della
legge
regionale 9 settembre 1999, n. 42 .
(
22)
Testo riportato all’articolo 11 della
legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
(
23)
Testo riportato all’articolo 11 della
legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
(
24)
Per mero errore materiale sono state pubblicate le parole “Interpretazione
autentica degli articoli 4 e 5 della legge regionale” anziché le parole
“Interpretazione autentica degli articoli 4 e 5 degli allegati A e B della
legge regionale” vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 88 del 24
ottobre 2008 pag. 143.
(
25)
Per mero errore materiale è stata pubblicata la parola “convezione”
anziché la parola “convenzione” vedi avviso di rettifica pubblicato nel
BUR n. 88 del 24 ottobre 2008 pag. 143.
(
26)
Per mero errore materiale sono state pubblicate le parole “
legge
regionale 11 settembre 2000, n. 29 ” anziché le parole “
legge
regionale 11 settembre 2000, n. 19 ” vedi avviso di rettifica pubblicato
nel BUR n. 88 del 24 ottobre 2008 pag. 143.
(
27)
Testo riportato all’articolo 17 della
legge
regionale 11 settembre 2000, n. 19 .
(
28)
Testo riportato all’articolo 18 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
(
29)
Testo riportato alla
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
(
30)
Per mero errore materiale sono state pubblicate le parole “articolo 41 della
regionale 30 ottobre 1998, n. 25” anziché le parole “articolo 41 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ” vedi avviso di rettifica pubblicato
nel BUR n. 93 dell’11 novembre 2008 pag. 155.
(
31)
Testo riportato all’articolo 11 della
legge
regionale 9 agosto 2002, n. 15 .
(
32)
Testo riportato all’articolo 11 della
legge
regionale 9 agosto 2002, n. 15 .
(
33)
Testo riportato all’articolo 30 della
legge
regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .