ORDINANZA SANZIONE PECUNIARIA

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ORDINANZA SANZIONE PECUNIARIA
 per opere soggette a DIA in aree vincolate

Gli abusi realizzati in zone vincolate sono soggetti a sanzioni ripristinatorie o pecuniarie, sia sotto il profilo edilizio che ambientale, a secondo della gravità dell'intervento.

Nelle zone soggette a vincolo ambientale l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi  (art. 146 D.Lgs 42/04), quindi il responsabile dell'abuso non può presentare una DIA in sanatoria neanche in caso di conformità come normalmente previsto dall'art. 37, comma 4 del D.P.R. 380/01. 
Ciò non significa che a un abuso in zona vincolata debba necessariamente essere sanzionato con ordinanza di ripristino.

Nel caso l'intervento abusivo venga qualificato come eseguito in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività la sanzione di riferimento è quella pecuniaria (art. 167 D.Lgs 42/04) che va ad aggiungersi a quella di cui all'art. 37, del D.P.R. 380/01. 
L'art. 37 del DPR 380/01 non fa distinzione tra intervento conforme e non conforme e questo vale anche per le zone vincolate.
La somma va determinata previa perizia di stima ed equivale al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
In caso di interventi minori, la sanzione pecuniaria viene applicata nella misura minima, evitando onerose perizie.
Naturalmente ciò a condizione che, a giudizio dell’autorità amministrativa preposta alla tutela, le abusività non siano tali da arrecare un effettivo pregiudizio ai valori paesaggistici tutelati.
Solo in caso contrario, da motivare adeguatamente, è giustificato un intervento sostitutivo dell'Amministrazione per ripristinare lo stato dei luoghi.

Tutti gli interventi abusivi realizzati in zone vincolate sono soggetti a sanzioni penali. Il giudice penale con la sentenza di condanna può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi. (Art. 181 D.Lgs. 42/04.)

La sanzione pecuniaria è prevista anche per altre tipologie di abuso.


SCHEMA 

 

 COMUNE DI ……………………

Provincia di Belluno

Prot.  ……………..                                                                            data, ………………….
Ord. n. …………….

  

ORDINANZA

di applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380 del 6 Giugno 2001 e dell'art. 167 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 per opere abusivamente realizzate in loc. ……………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il verbale di accertamento in data ........... dell’ufficio tecnico comunale e/o dell’ufficio vigili urbani dal quale risulta che sono state eseguite in assenza/difformità della prescritta denuncia inizio attività come previsto dall’art. 22 comma 1 del D.P.R. 380/01, le opere di .........  in località ..............., su terreno catastalmente individuato al ............;

ACCERTATO che responsabili dell'abuso risultano: titolare, committente, direttore lavori, impresa *  (se facilmente individuabili, nome indirizzo)

VISTO l’art. 37, comma 1 del D.P.R. 380/01 che prevede per gli interventi eseguiti in assenza/difformità della Denuncia Inizio Attività   una sanzione pecuniaria  pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro; 

VISTO che l'area risulta sottoposta a vincolo ambientale e pertanto l'intervento abusivo è soggetta anche alle sanzioni di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/04

PRESO ATTO altresì che la Commissione Edilizia Integrata, autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo, ha espresso parere favorevole in materia di compatibilità con le esigenze di tutela delle bellezze paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/04;

CONSIDERATO, quindi, che le abusività in questione non sono tali da arrecare un effettivo pregiudizio ai valori paesaggistici tutelati, né sono tali da giustificare un intervento sostitutivo dell' Amministrazione per ripristinare lo stato dei luoghi;

RITENUTO di dovere applicare la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/04, in conformità alle prescrizioni del D.M. 26 Settembre 1997 per opere comportanti danno ambientale, in misura minima per le tipologia di abuso contestato;

RITENUTO altresì, alla luce di quanto al punto precedente, di dover omettere l'esecuzione della stima analitica del danno ambientale e del profitto, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/04 e dell'art. 2 del D.M. 26 Settembre 1997;

CONSIDERATO che le rilevate abusività, consistenti in modeste modifiche ……., non sono tali da determinare un effettivo incremento del valore di mercato dell'immobile; (valutare)

RITENUTO alla luce del punto precedente, di dovere applicare la sanzione di cui all'art. 37, comma 1, del D.P.R. 380/01, in misura minima per le tipologia di abuso contestato; (valutare)

VISTO l'art. 37 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42;

VISTI gli artt. … e .. del Regolamento Edilizio; (eventale)

VISTO il D.M. del 26 Settembre 1997, relativo alla determinazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nella aree sottoposte a vincolo paesaggistico;

TUTTO ciò premesso, 

DETERMINA

di applicare a carico di ognuno dei responsabili dell'abuso, ………..,  così come sopra meglio identificati in sede di istruttoria,  la sanzione pecuniaria di:

€ 516,46 cadauno ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 nr. 380;

€ 258,23 cadauno ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 e del D. M. 26 Settembre 1997

a titolo di sanzione amministrativa per l’esecuzione dei lavori di ..................  in località .............................., su terreno catastalmente individuato al ................ in assenza/difformità della denuncia inizio attività così come prescritto dall'art. 37  comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e in assenza/difformità della autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/04

            La somma dovrà essere versata entro il termine di giorni 30 dalla notifica della presente al Comune tramite la tesoreria comunale presso l’Agenzia ..........................................., avvertendo che in caso di inottemperanza si procederà alla riscossione coattiva ai sensi di legge.

            Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi della vigente normativa.

    

si dispone che il presente atto venga notificato a:

committente               nome indirizzo

direttore  lavori          nome indirizzo

impresa                      nome indirizzo

ed inviata copia:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

- al Presidente della Provincia di  

- al Comando di Polizia Municipale - SEDE ­

- all' Area Servizi Finanziari - SEDE ­

- all Albo Comunale- SEDE­

                                            Il Dirigente/Responsabile dell’Ufficio
                                                                  

 

* Il titolare, il committente, il costruttore il direttore dei lavori sono espressamente indicati dall’art. 29 del DPR 380/01 come “tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie”. Invero, nei casi di vecchi abusi, non sono figure facilmente individuabili e pertanto, secondo giurisprudenza prevalente, risponde l’attuale proprietario dell’immobile.


RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 61/85 - Art. 94 - Sanzioni amministrative per interventi in assenza o in difformità dall’autorizzazione o in assenza della relazione.

Le opere conseguenti a interventi eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione edilizia, anche tacitamente assentita, comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse come valutato dall’Ufficio Tecnico Comunale, e comunque in misura non inferiore a L. 500.000. In caso di richiesta dell’autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima.
Qualora le opere abusive siano eseguite in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione non è dovuta.
Quando le opere abusive consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili vincolati da leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell’abuso e irroga una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 20.000.000.
Qualora gli interventi di cui al comma precedente, siano eseguiti su immobili non vincolati, compresi nelle zone territoriali omogenee di tipo A, il Sindaco richiede all’autorità competente alla tutela dei beni culturali e ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma.
Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla richiesta, il Sindaco provvede autonomamente.
Il mancato invio della relazione per le opere interne di cui al secondo comma dell’articolo 76, quando non costituisca una violazione più grave, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
I provvedimenti di cui al presente articolo, sono adottati mediante ordinanza del Sindaco, notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 91. 


 D.P.R. 308/01 - Art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.

4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.


DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell’interesse della protezione dei beni indicati nell’articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.

2. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.

4. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.



D.M. 26 settembre 1997

Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo.

 

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

 

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 10, comma 5-ter, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ai soli fini del condono edilizio demanda al Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, la determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

 

Decreta:

1. 1. L'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni della legge medesima e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ad esclusione delle opere interne e degli interventi indicati dal comma dodicesimo dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

2. 1. L'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive. In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione delle perizia.

 

3. 1. Il profitto è pari, in via ordinaria al tre per cento del valore d'estimo dell'unità immobiliare come determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Le amministrazioni competenti, con propria delibera possono determinare l'incremento della predetta aliquota in relazione alle tipologie di abuso individuate nella tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché in relazione alle norme di tutela, secondo lo schema di seguito riportato, per le prime tre tipologie di abuso:

 

 

Tipologia 1

Tipologia 2

Tipologia 3

Non conforme alle norme di tutela

100%  

75%  

50%  

Conforme alle norme di tutela

75%  

50%

 

 

Per le restanti tipologie di cui alla tabella allegata alla citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, le amministrazioni competenti applicheranno il valore del profitto nella misura non inferiore a quanto di seguito riportato:

 

Tipologia 4 . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000

Tipologia 5 e 6 . . . . . . . . . . . . .L.   750.000

Tipologia 7 . . . . . . . . . . . . . . . L.   500.000

 

 

4. 1. L'applicazione dell'indennità risarcitoria è obbligatoria anche se dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero, nella misura non inferiore a quella minima indicata nello schema sopradisposto o comunque prestabilita da specifica norma.

 

5. 1. Le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria sono utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio.