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Sintesi  del Decreto 6 agosto 2010 PDF, in vigore dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011


La prima importante differenza rispetto al decreto precedente è il passaggio dalle tre alle sei classi di potenza dell’attuale meccanismo, ma soprattutto l’eliminazione della tipologia di “impianto parzialmente integrato” per arrivare ad avere solo due tipologie impiantistiche: impianti realizzati su edifici e impianti su terreno (o altri impianti).
 

Tabella A - tariffe in vigore dal 1 gennaio 2011  al 31 maggio 2011


 


Il decreto prevede specifici incentivi per gli impianti integrati con caratteristiche innovative. Si intendono impianti fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici.

intervallo di potenza Tariffa corrispondente
da 1 kWp a 20 kWp 0,44
da 20 kWp a 200 kWp 0,40
oltre 200 kWp 0,37

 

Inoltre sono considerate specifiche maggiorazioni sulle tariffe incentivanti.
Tra i premi considerati:

  • il 5% per impianti realizzati su edifici presenti in zone classificate come industriali, commerciali, cave o discariche, e per quelli operanti in regime di scambio sul posto realizzati su edifici da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dei quali i predetti Comuni siano soggetti responsabili;
  • il 10% in più per impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
     
  • il 20% di maggiorazione spettante in ciascun giorno in cui un l'impianto è parte di un sistema con profilo di scambio prevedibile. Questo è un concetto nuovo introdotto dal decreto. Si intende un sistema avente tutte le seguenti caratteristiche:
  • è costituito da uno o più impianti fotovoltaici gestiti dal soggetto responsabile unitariamente con un aggregato di punti di immissione, punti di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo dell’energia, trattati su base oraria e sottesi ad un’unica cabina primaria;
  • è realizzato con uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva superiore a 200 kW e inferiore a 10 MW. Tale potenza nominale deve inoltre essere almeno pari alla somma delle potenze nominali degli eventuali impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici, nonchè alla somma delle potenze disponibili dei punti di prelievo di cui al punto precedente;
  • ha un profilo complessivo di scambio con la rete elettrica che rispetta un programma orario nelle ore comprese tra le 8.00 e le 20.00, comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al soggetto responsabile con un margine di errore del 10% in ciascun giorno;
  • il profilo di cui sopra è rispettato per almeno 300 giorni all’anno
  • infine si può ottenere un incremento massimo del 30%, pari alla metà del miglioramento percentuale della riduzione del fabbisogno energetico conseguita, se vengono effettuali lavori che migliorano la prestazione energetica di un edificio.

 

Gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre fotovoltaiche (che possono beneficiare delle tariffe solo se vi verranno svolte attività agricole per tutto il periodo relativo all’incentivazione), barriere acustiche, tettoie e pensiline avranno diritto inoltre ad una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa per impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa per ‘altri impianti fotovoltaici.

Si considerano poi impianti a terra quelli con moduli ad altezza inferiore a 2 metri da terra nel punto più basso. Tutti gli impianti ad inseguimento sono da considerarsi impianti a terra.

Per quanto concerne la cumulabilità degli incentivi il decreto prevede che le tariffe incentivanti sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’ impianto:

a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3kW;

b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;

c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui il soggetto responsabile sia l’ente pubblico o l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati, purché il soggetto responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica;

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;

g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre  2006, n. 296;

Altra novità introdotta dal decreto è che il GSE valuterà ed erogherà la tariffa incentivante spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta (gli attuali tempi sono ben più lunghi), e proprio per ridurre i tempi delle procedure, l’invio della documentazione prevista avverrà esclusivamente per via telematica.

A tal fine sarà predisposta e resa operativa sul portale GSE una piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore.

Infine il nuovo decreto prevede obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa.
L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 8000 MW entro il 2020

La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti del presente decreto è stabilita in 3000 MW, quella degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative in 300 MW e, infine, quella relativa agli impianti fotovoltaici a concentrazione in 200 MW.

Il GSE pubblicherà sul proprio sito internet e aggiornerà con continuità il valore della potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio e, in caso di esaurimento delle disponibilità, avranno diritto alle tariffe incentivanti gli impianti che entreranno in esercizio entro quattordici mesi (ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici) dalle date, comunicate dal GSE sul proprio sito internet, nelle quali risulteranno raggiunti i tetti di disponibilità di cui sopra.

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