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Sintesi del
Decreto 6 agosto 2010
PDF, in vigore dal 1° gennaio 2011
al 31 maggio 2011
La prima importante differenza rispetto al decreto precedente è il passaggio
dalle tre alle sei classi di potenza dell’attuale meccanismo, ma soprattutto
l’eliminazione della tipologia di “impianto parzialmente integrato” per arrivare
ad avere solo due tipologie impiantistiche: impianti realizzati su edifici e
impianti su terreno (o altri impianti).
Tabella A - tariffe in vigore dal 1 gennaio 2011 al 31 maggio 2011
Il decreto prevede specifici incentivi per gli impianti integrati con
caratteristiche innovative. Si intendono impianti fotovoltaici che utilizzano
moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire
elementi architettonici.
intervallo di potenza |
Tariffa corrispondente |
da 1 kWp a 20 kWp |
0,44 |
da 20 kWp a 200 kWp |
0,40 |
oltre 200 kWp |
0,37 |
Inoltre sono considerate specifiche maggiorazioni sulle tariffe incentivanti.
Tra i premi considerati:
- il 5% per impianti realizzati su edifici presenti in zone classificate
come industriali, commerciali, cave o discariche, e per quelli operanti in
regime di scambio sul posto realizzati su edifici da Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, dei quali i predetti Comuni siano soggetti
responsabili;
- il 10% in più per impianti installati in sostituzione di coperture in
eternit o comunque contenenti amianto;
- il 20% di maggiorazione spettante in ciascun giorno in cui un l'impianto è
parte di un sistema con profilo di scambio prevedibile. Questo è un concetto
nuovo introdotto dal decreto. Si intende un sistema avente tutte le seguenti
caratteristiche:
- è costituito da uno o più impianti fotovoltaici gestiti dal soggetto
responsabile unitariamente con un aggregato di punti di immissione, punti
di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo dell’energia, trattati su
base oraria e sottesi ad un’unica cabina primaria;
- è realizzato con uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza
nominale complessiva superiore a 200 kW e inferiore a 10 MW. Tale potenza
nominale deve inoltre essere almeno pari alla somma delle potenze nominali
degli eventuali impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici,
nonchè alla somma delle potenze disponibili dei punti di prelievo di cui
al punto precedente;
- ha un profilo complessivo di scambio con la rete elettrica che
rispetta un programma orario nelle ore comprese tra le 8.00 e le 20.00,
comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al soggetto
responsabile con un margine di errore del 10% in ciascun giorno;
- il profilo di cui sopra è rispettato per almeno 300 giorni all’anno
- infine si può ottenere un incremento massimo del 30%, pari alla metà
del miglioramento percentuale della riduzione del fabbisogno energetico
conseguita, se vengono effettuali lavori che migliorano la prestazione
energetica di un edificio.
Gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di
pergole, serre fotovoltaiche (che possono beneficiare delle tariffe solo se vi
verranno svolte attività agricole per tutto il periodo relativo
all’incentivazione), barriere acustiche, tettoie e pensiline avranno diritto
inoltre ad una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa per impianti
fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa per ‘altri impianti fotovoltaici.
Si considerano poi impianti a terra quelli con moduli ad altezza inferiore a
2 metri da terra nel punto più basso. Tutti gli impianti ad inseguimento sono da
considerarsi impianti a terra.
Per quanto concerne la cumulabilità degli incentivi il decreto prevede che le
tariffe incentivanti sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e
contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’ impianto:
a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di
investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza
nominale non superiore a 3kW;
b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per
impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di
qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero
il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie
pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti
locali o di regioni e province autonome;
c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di
investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici
di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che
provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il
cui il soggetto responsabile sia l’ente pubblico o l’organizzazione non
lucrativa di utilità sociale;
d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di
investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi
di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati, purché il soggetto
responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive
operazioni di bonifica;
e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di
investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di
investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’articolo 1, comma
1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Altra novità introdotta dal decreto è che il GSE valuterà ed erogherà la
tariffa incentivante spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento
della richiesta (gli attuali tempi sono ben più lunghi), e proprio per ridurre i
tempi delle procedure, l’invio della documentazione prevista avverrà
esclusivamente per via telematica.
A tal fine sarà predisposta e resa operativa sul portale GSE una piattaforma
informatica per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso
soggetto attuatore.
Infine il nuovo decreto prevede obiettivi e limiti massimi della potenza
elettrica cumulativa.
L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è
stabilito in 8000 MW entro il 2020
La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici
che possono ottenere le tariffe incentivanti del presente decreto è stabilita in
3000 MW, quella degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche
innovative in 300 MW e, infine, quella relativa agli impianti fotovoltaici a
concentrazione in 200 MW.
Il GSE pubblicherà sul proprio sito internet e aggiornerà con continuità il
valore della potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio e, in caso di
esaurimento delle disponibilità, avranno diritto alle tariffe incentivanti gli
impianti che entreranno in esercizio entro quattordici mesi (ventiquattro mesi
per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici) dalle
date, comunicate dal GSE sul proprio sito internet, nelle quali risulteranno
raggiunti i tetti di disponibilità di cui sopra.
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