Ministero dello Sviluppo
Economico - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici
testo in vigore dal: 27-3-2008
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per
la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante
il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle
imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti
da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre
disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558,
recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in
materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di
iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati
requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante
il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga
di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti
Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n.
0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli
edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli
stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di
distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli
e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici
in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione
ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa
specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
presente decreto.
Art. 2. Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o
distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale
o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito
collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale
complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali
preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla
loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti
tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali che comportano la
necessita' di primi interventi, che comunque non modificano la struttura
dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le
prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e
manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli
apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi
elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli
di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche
necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche
relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a
tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua,
mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di
protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti
degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete
pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:
l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di
consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori,
l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e
meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere
installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico
all'esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti,
gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di
rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni,
di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese
artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1,
se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile
tecnico da essi preposto con atto formale, e' in possesso dei requisiti
professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola
impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli impianti di
cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attivita', ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate
nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano,
altresi', il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3,
unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la
verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il
conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese
presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di
iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono
autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture
interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile
possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i
requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il
certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per
l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una
universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo
ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui
all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da
un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le
attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo
di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di
due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione dell'operaio
installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato
ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita'
di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni
lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma
di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del
titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi', in
possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il
titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese
abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita'
di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo' essere
inferiore a quattro anni.
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un
progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un
professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza
tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato
all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da
un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unita' abitative aventi potenza
impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita' abitative
di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali e'obbligatorio il progetto e in
ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili
adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte
in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi
potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a
maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti
elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie
collettive ramificate, nonche' impianti di climatizzazione per tutte le
utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla
distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti
relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attivita'
soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o
superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a
10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I
progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa e alle indicazioni
delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la
regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni
planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto
stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei
materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza
da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,
particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e componenti da
utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il progetto
presentato e' integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto a fare
riferimento nella dichiarazione di conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello unico per
l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini
previsti all'articolo 11.
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in
conformita' alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione
degli stessi. Gli impianti realizzati in conformita' alla vigente normativa e
alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo
sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme generali di
sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati
prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di
protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti
o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale
nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7. Dichiarazione di conformita'
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di funzionalita' dell'impianto, l'impresa
installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita' degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale
dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche'
il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema
dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva
dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di
conformita', e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola
parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della
sicurezza e funzionalita' dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al
comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente indicata la
compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche dai responsabili degli
uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3,
comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere modificato o
integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura
tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente
articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non
sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di
rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le
specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a sopralluogo ed
accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione
dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo
di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante
nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti
indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia,
tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte
dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature
installate. Resta ferma la responsabilita' delle aziende fornitrici o
distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche
da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di
gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso,
consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformita'
dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati
obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo
7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di
aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un
aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il
raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o
comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta
di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti, decorso il
termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformita'
di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia
elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.Certificato di agibilita'
1. Il certificato di agibilita' e' rilasciato dalle autorita' competenti
previa acquisizione della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7,
nonche' del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto
dalle norme vigenti.
Art. 10. Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non
comporta la redazione del progetto ne' il rilascio dell'attestazione di
collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto
salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione
di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita'.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio
privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto,
della
dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo
1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i
quali e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', fermi restando gli
obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa
installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo
sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la
dichiarazione di conformita' ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o
il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme
vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti
che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire
ovvero a denuncia di inizio di attivita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire
o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita il
progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico
per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento,
contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di
conformita' alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella
cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai
conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo
provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle
sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 12. Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio
contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un
cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la
redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2,
il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
Art. 13. Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste
dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica,
nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla
conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e
contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di
conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma
6. Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che
utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile. (articolo abrogato dall'articolo 35,
comma 2, Legge n. 133 del 2008
Art. 14. Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attivita' di
normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI e' destinato il tre per cento del
contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL e' iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a
carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15. Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00
con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di
pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si
applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con
riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita'
ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle
imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede
all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro
delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito
verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli
impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi', in casi di
particolare gravita', la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime
imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese
artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni
che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi,
i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi
alle attivita' disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non
abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di
eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA’
DELL’IMPIANTO
ALLA REGOLA DELL’ARTE
(allegato
I di cui all’art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37)
Il
sottoscritto
________________________________________________________________________________________
titolare
o legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale)
_________________________________________________
operante
nel settore
__________________________________________________________________________________
con
sede in via
_______________________________________________________________________n°
_____________
comune
__________________________________ (prov.)_________________________tel.
________________________
part.
I.V.A. ___________________________
□
iscritta nel registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera
C.I.A.A. di ____________n° ______________
□
iscritta all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (legge 8.8.1995 n°
433) di __________________________________
□
altro (1)
____________________________________________________________________________
Nota
– Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato
della 1° - 2° 3° famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio
fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
commissionato
da:
___________________________________________________________________________________
installato
nei locali siti nel Comune di _______________________________________________
(prov.) ________________
via
_______________________________________________________________________________________n.°
______
scala
_______ piano ________ interno ________ di proprietà
di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
___________________________________________________________________________________________________
in
edificio adibito ad uso:
□
industriale □
civile □
commercio □
altri usi
DICHIARA
Sotto
la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in
modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6,
tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio,
avendo in particolare:
□
rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2)
_______________________________________________________
□
seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (3)
________________________________________________________
□
installato
componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e
6);
□
controllato l’impianto
ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo
eseguito le verifiche richieste
dalle
norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati
obbligatori:
□
progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4)
□
relazione con tipologia dei materiali utilizzati; (5)
□
schema di impianto realizzato; (6)
□
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già
esistenti; (7)
□
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Allegati
facoltativi:(8)
_____________________________________________
_____________________________________________
DECLINA
ogni
responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto
da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
IL RESPONSABILE TECNICOIL DICHIARANTE
data
_____________
________________________
____________________
(timbro e
firma)
(timbro e firma)
AVVERTENZE
PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del
proprietario - art. 8 (9)
LEGENDA
1)Come
esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la
sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
2)Indicare:
nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo
5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico
che ha redatto il progetto.
3)Citare
la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla
progettazione, all’esecuzione e alle verifiche.
4)Qualora
l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato
alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove
richiesta).
5)La
relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di
rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi,
certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri
prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali,
prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La
relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di
installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto,
si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi
installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza
degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di
ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema discarico dei prodotti
della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi,
ove previsto).
6)Per
schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come
eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un
professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento
deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto
preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove
richiesto).
7)I
riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data
della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti
prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a
dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni
di rispondenza ( art. 7 comma 6). Nel caso che parte dell’impianto sia
predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli
impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le
dette parti.
8)Esempio:
eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto
prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
9)Al
termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all’art. 7. Il committente o il proprietario
è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 ad
imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.
DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA’
DELL’IMPIANTO
ALLA REGOLA DELL’ARTE
(allegato
II di cui all’art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37)
Il
sottoscritto
________________________________________________________________________________________
inteso
come: o
nuovo
impianto
o
trasformazione
o
ampliamento
o
manutenzione straordinaria
o altro (1)
____________________________________________________________________________
Nota
– Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato
della 1° - 2° 3° famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.
Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
installato
nei locali siti nel Comune di _______________________________________________ (prov.)
________________
via
_______________________________________________________________________________________n.°
______
scala
_______ piano ________ interno ________ di proprietà di
(nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
in
edificio adibito ad uso: o
industriale o
civile o
commercio o
altri usi
DICHIARA
Sotto
la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in
modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6,
tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio,
avendo in particolare:
o
rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2)
_______________________________________________________
o
seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (3)
________________________________________________________
oinstallato
componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e
6);
ocontrollato
l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito
positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle
disposizioni di legge.
Allegati
obbligatori:
o
progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4)
o
relazione con tipologia dei materiali utilizzati; (5)
o
schema di impianto realizzato; (6)
o
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già
esistenti; (7)
Allegati
facoltativi:(8)
_____________________________________________
_____________________________________________
DECLINA
ogni
responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto
da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
IL DICHIARANTE
data
________________
_______________________
(timbro e
firma)
IL Legale rappresentante dell’impresa
_____________________________________ (timbro
e firma)
LEGENDA
1)Come
esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la
sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
2)Indicare:
nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo
5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico
che ha redatto il progetto.
3)Citare
la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla
progettazione, all’esecuzione e alle verifiche.
4)Qualora
l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato
alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera.
Fa
parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove
richiesta).
5)La
relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di
rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi,
certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri
prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali,
prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La
relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di
installazione.
Quando
rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire
indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od
installabili (ad esempio per il gas:
1) numero,
tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il
sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema discarico dei
prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli
apparecchi, ove previsto).
6)Per
schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come
eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un
professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera). Nel caso di
trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve
essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
7)I
riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data
della dichiarazione. Per gli impianti o
parti di impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto,
il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio
a dichiarazioni di rispondenza ( art. 7 comma 6).
Nel caso che parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio
ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve
riportare gli analoghi riferimenti per le dette parti.
8)Esempio:
eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto
prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.