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i principali contenuti sugli interventi edilizi straordinari.


"Piano Casa" della Regione Veneto

    La Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14 approvata in via d'urgenza dalla Regione Veneto è una legge speciale con la quale si cerca di dare risposta urgente alla domanda di sostegno proveniente dall' intero settore economico che ruota intorno all'edilizia.
         Si tratta di misure urgenti di politica economica volte a creare condizioni favorevoli a nuovi investimenti e a promuovere immediate iniziative diffuse nell'intero territorio regionale.
           La legge, valida fino all’11 luglio 2011, fissa i principi lasciando ampio spazio all'autonomia dei singoli Comuni, chiamati a decidere entro il 30 ottobre 2009. Le istanze potranno essere presentate a partire dal 31 ottobre.


 

Quadro normativo:

Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali   PDF
Intesa del 31 marzo 2009

Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14    Sito Regione Veneto
con modifiche di cui alla L.R.  9 ottobre 2009, n. 26

Del. GRV 4 agosto 2009, n. 2499 - Allegato A  PDF
Integrazione alle linee guida in materia di edilizia sostenibile ...

Del. GRV 4 agosto 2009, n. 2508 - Allegato A  PDF
Incentivi urbanistici ed edilizi per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici ...

Del. GRV 22 settembre 2009, n. 2797  -  Circolare PDF
Note esplicative ...


Scheda di sintesi

AMPLIAMENTI
Sono consentiti ampliamenti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi sia per il residenziale che per uso diverso dall’abitativo.
Residenziale:
- 20 % del volume
- ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3Kwh
Non residenziale:
- 20% della superficie coperta
- ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3Kwh
Per entrambe le tipologie:
- l’ampliamento deve realizzarsi in aderenza rispetto al fabbricato o utilizzando un corpo edilizio contiguo salvo il caso in cui non sia possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente. In tal caso può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale
- nei limiti dell’ampliamento sono da computare l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti
- ammessi interventi anche nei condomini purché nel rispetto delle norme del codice civile
- in ipotesi di case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità
- non può essere modificata la destinazione d’uso tranne nel caso di ampliamento realizzato mediante l’utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente


DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi interventi di demolizione e ricostruzione, con incrementi di cubatura, degli edifici realizzati anteriormente al 1989 sia residenziali che per uso diverso dall’abitativo.
Residenziale:
- 40% della volumetria esistente
Non Residenziale:
- 40% della superficie coperta
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento del 40% della volumetria o della superficie coperta sono consentiti purchè:
- situati in zona territoriale propria
- vengano utilizzate per la ricostruzione tecniche costruttive per l’edilizia sostenibile (Lr 4/2007)
Per entrambe le categorie:
- aumento del 50% nel caso in cui l’intervento comporti una ricomposizione planivolumetrica con modifica dell’area di sedime nonchè della sagoma e sia oggetto di un piano attuativo
Non concorrono a formare cubatura pensiline e tettoie per l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 6 kWp


RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI TURISTICI E RICETTIVI
E’ possibile ampliare fino al 20% le attrezzature all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) della Lr 33/2002 (stabilimento balneare con strutture fisse; infrastrutture privare limitatamente ai campeggi e impianti sportivi e ricreativi) anche se ricadenti in area demaniale.
TITOLO ABILITATIVO
DIA da presentare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge.

LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non possono essere realizzati:
- su edifici ricadenti all’interno dei centri storici
- su edifici vincolati
- su aree dichiarate inedificabili;
- su immobili anche parzialmente abusivi oggetto di ordinanza di demolizione;
- su edifici aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni in materia di programmazione, insediamento e apertura di strutture di vendite etc
I Comuni entro il 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali limiti applicare la normativa sugli ampliamenti e demolizioni e ricostruzioni con aumento di volumetria o superficie coperta.

RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
Ampliamenti e Demolizione e ricostruzione:
E’ prevista la riduzione del 60% se destinati a prima abitazione
I Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni se si utilizzano tecniche di risparmio energetico, bioedilizia, energie rinnovabili.

 

Link di interesse:

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