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sul ricorso n. 1379/2005 proposto dalla S.N.C. MANFROI PAVIARREDO di Manfroi Ubaldo & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermes Soppelsa ed Antonio Forza, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S.Marco 4600;
il Comune di Cencenighe Ag.no in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 7.4.2005 n. 15 di demolizione opere abusive. Visto il ricorso, notificato il 3.6.2005 e depositato presso la Segreteria il 17.6.2005, con i relativi allegati; Visti gli atti tutti di causa; Udito alla camera di consiglio del 29 giugno 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Elvio Antonelli - l’avv. Soppelsa per la parte ricorrente; Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata; Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
che con riferimento al profilo edilizio le opere sanzionate con il provvedimento impugnato, in ragione della loro natura e consistenza ben possono considerarsi mere opere pertinenziali non necessitanti di titolo edilizio e non soggette all’osservanza delle fasce di rispetto fluviali e stradali; che con riguardo al profilo ambientale deve ritenersi fondato il 2° motivo sotto il profilo che il Comune non dà contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto di irrogare la sanzione ripristinatoria invece che quella pecuniaria a nulla rilevando che l’art. 146 comma 10° lett. C del D. L.vo n. 42/04 non ammette la sanatoria ambientale (e ciò perché l’irrogazione della sanzione pecuniaria non implica la sanatoria ambientale); Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 giugno 2005.
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