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Regolamenti Edilizi Obsoleti ......... .. segnala altri casi alla pagina contatti >> Solo alcuni esempi, di regolamenti edilizi "obsoleti", benché adottati recentemente. I pannelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili vengono visti come qualcosa di orribile da occultare, non si considera minimamente la funzione che svolgono, ne si prevede l'integrazione per gli edifici di nuova costruzione. Anziché facilitazioni, si introducono prescrizioni inutili, dannose e qualche volta addirittura in contrasto con la normativa vigente.
Comune di Feltre (BL) Agg. 05/02/2009 Articolo 44 ter - PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI I pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere posizionati preferibilmente in giardini o corti interne di pertinenza al fabbricato servito in modo tale che gli stessi siano poco visibili da vie o spazi pubblici, posizionandoli di preferenza in prossimità di muri di cinta ed integrandosi comunque armonicamente con le sistemazioni esterne. I pannelli solari potranno essere posti anche sulla copertura dei fabbricati. Il posizionamento sulla copertura dei pannelli solari è consentito solo previa attenta valutazione ambientale appurata tramite una documentazione grafica e fotografica che dimostri l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico. Nelle zone destinate dal vigente P.I. quali zone "A" ed "E", i pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere posizionati, a condizione che siano complanari alle falde di copertura, preferibilmente utilizzando parti convenientemente defilate, e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto, che la copertura presenti per sua originaria conformazione, in modo che l'impianto non alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di pubblico uso. Qualora l'impianto sia installato a tetto, il serbatoio di accumulo necessario per gli impianti solari termici dovrà essere posizionato all'interno del fabbricato. L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici è soggetta a denunzia di inizio attività o permesso di costruire nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia. Le opere di cui al presente articolo sono subordinate alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del D .Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" se interessano fabbricati o aree assoggettate a tale Codice.
Comune di Santa Giustina (BL) Adott. 29/10/2009 Art. 95 Isolamento Termico degli Edifici Sono
soggetti alla regolamentazione dell'isolamento termico gli edifici,
classificati all'art. 3 del D.P.R.
28.6.1977, n. 1'052, l'art. 37 della legge
del 9' gennaio 1991, n. 10 e successive integrazioni,
di nuova costruzione o da ristrutturare, nei quali sia
prevista l'installazione di un impianto
termico per il riscaldamento degli ambienti comunque alimentato. -
isolamento termico delle
coperture e dei solai su spazi aperti (porticati); In caso di inserimento dell’impianto di riscaldamento, il dimensionamento di questo deve essere effettuato tenendo conto del reale grado di isolamento dell'edificio e di quanto previsto dalle leggi vigenti, per la temperatura di progetto e quella di esercizio. La documentazione che il committente deve depositare presso il competente Ufficio Comunale, prima della presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori, è prevista dalla Legge del 9 gennaio 1991, n. 10, dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e dal D.Lgs. 29 dicembre 2006i n. 311.
Art. 45 Coperture Pannelli Solari - Fotovoltaici - Colore Esterno degli Edifici ………………….. b) I
pannelli solari per la produzione di acqua calda installati in copertura,
debbono preferibilmente rientrare nella linea di falda, essere aderenti alla
falda ed essere costituiti da profilati di contorno dello stesso colore del
manto di copertura, il serbatoio di accumulo dell’acqua deve essere coibentato
e deve essere posizionato a1l'interno del fabbricato. Non sono consentite
deroghe per dimostrata impossibilità tecnica. I pannelli solari potranno essere
posati nelle corti pertinenziali, rispettando la distanza minima, da codice
civile, dovranno avere il serbatoio di accumulo dell’acqua all’interno
del fabbricato o sotto i pannelli stessi. c) I pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica, installati in copertura, debbono rientrare nella linea di
falda, essere aderenti alla falda ed essere costituiti da profilati di
contorno dello stesso colore del manto di copertura, potranno essere
posizionati nelle corti pertinenziali e dovranno rispettare la distanza minima
da codice civile. …………………….
osservazione del 03.12.09 ..........
espongo le mie osservazioni in merito ai contenuti del titolo III - Risparmio
energetico.
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