CONDONO EDILIZIO
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Esclusioni

ESCLUSIONI DALLA DOMANDA DI CONDONO

La normativa prevede che il condono si applica alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003.

Per opere abusive eseguite oltre tale data non è possibile accedere alla sanatoria.

Per le opere eseguite prima, non sempre è necessario conseguire la sanatoria in quanto vi sono delle esclusioni dettate dalla epoca dell’abuso e dalla zona in cui è stato realizzato.  

Secondo un criterio operato nelle precedenti sanatorie e che si ritiene ancora valido, il condono non si applica per:

  • Opere realizzate prima del 1° novembre 1942
  • Opere realizzate prima del 1° settembre 1967 esterne ai centri abitati

Il perimetro dei centri abitati è riportato nella cartografia allegata alla delibera che i Comuni dovrebbero aver approvato ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765.

Per opere realizzate nel periodo dal ’42 al ’67 e che nella planimetria risultano interne al centro abitato, vi sarebbe una ulteriore distinzione da fare a secondo della data in cui è stata eseguita la perimetrazione. Potrebbe risultare che al momento dell’abuso la zona potesse comunque ritenersi esterna e quindi non soggetta a condono edilizio. L’organo più titolato a tale valutazione è la Commissione Edilizia Comunale.

 

ESCLUSIONI DAL VINCOLO

Se il Comune interessato  dispone della tavola dei vincoli (art. 50, del P.T.R.C) dove sono segnati tutti i vincoli esistenti e anche le  zone che ne sono escluse,  è possibile una individuazione sicura.

Quando tale documento non è disponibile, la ricostruzione diventa complessa e aumentano le possibilità di sottoporre al parere sul vincolo anche opere che potrebbero non rientrarvi.

 Ad ogni modo, benché ricadenti in zona vincolata, non sono subordinati al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo: 

  • Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
  • Interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo pastorale ed il taglio colturale e la riforestazione.
  • Opere esclusivamente interne

 Inoltre, a norma dell’art. 142 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, benché ricadenti in zona vincolata, sono escluse le aree che alla data del 6 settembre 1985: 

  • erano delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B.
  • ricadevano nei centri edificati perimetrali ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il perimetro dei centri abitati è riportato nella cartografia allegata alla delibera che i Comuni dovrebbero aver approvato ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765.

 

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