HOME PAGE ACUSTICA AMBIENTALE RISPARMIO ENERGETICO FONTI RINNOVABILI VIGILANZA E SANZIONI CONDONO EDILIZIO AREA RISERVATA WEB | |||||
URBANISTICA EDILIZIA Edilizia Urbanistica Beni Culturali e del Paesaggio Estratto Decreto 42/04 "Piano Casa" del Veneto Giurisprudenza Legislazione Sicurezza degli impianti Semplificazioni Normative Documenti da scaricare |
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 PARTE PRIMA - Disposizioni generali (1 - 9) PARTE SECONDA - Beni culturali (10 - 130) PARTE
TERZA - Beni paesaggistici PARTE
QUARTA – Sanzioni PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (182 - 184) ALLEGATO A
PARTE TERZA - Beni paesaggistici
PARTE TERZA - Beni paesaggistici TITOLO I - Tutela e valorizzazione Capo I - Disposizioni generali Art. 131. Paesaggio 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. 3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di
tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni
[e delle province autonome di Trento e di Bolzano]
sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la
disciplina di tutela dei beni paesaggistici. 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. Art. 132 - Convenzioni
internazionali 1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio. 2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione. Art. 133. Cooperazione
tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del
paesaggio 1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità. 2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile. 3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti. 1. Sono beni paesaggistici:
Art. 135. Pianificazione
paesaggistica 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143. 2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. 3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità. 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
Art. 137. Commissioni
provinciali 1. Le regioni istituiscono apposite commissioni,
con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse
pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo
136. 2. Di ciascuna commissione fanno parte di
diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e
per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti
in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro,
sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e
documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma
scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi
sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione
e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi
diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del
competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la
proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi
infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione
procede comunque alle nomine. 3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe. Art. 138. Avvio del
procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico 1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi. 2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione. 3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136. Art. 139. Procedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico 1. La proposta di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in
scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne
costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e
depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia
interessate. 2. Dell'avvenuta proposta e relativa
pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi
nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui
siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui
ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo
giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo
146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la
determinazione negativa della commissione. 3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene. 4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. 5. Entro i trenta giorni successivi al periodo
di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le
province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e
gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla
regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I
proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e
documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui
al comma 3. Art. 140. Dichiarazione di
notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza 1. La regione, sulla base della proposta della
commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza
dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo
alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree
indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c)
e d) del comma 1 dell'articolo 136. 2. La dichiarazione di notevole interesse
pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei
valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato.
Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile
di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del
piano medesimo. 3. La dichiarazione di notevole interesse
pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b)
dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o
detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della
regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse
pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione. 4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per
novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della
dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del
pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. 5. (comma abrogato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) Art. 141. Provvedimenti
ministeriali 1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente. 2. Il Ministero, valutate le eventuali
osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il
competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole
interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione. 4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero. 5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Art. 141-bis.
Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2. 2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico. 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo. Art. 142. Aree tutelate per
legge 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4. 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157. Capo III - Pianificazione paesaggistica Art. 143. Piano paesaggistico 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5. 4. Il piano può prevedere:
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4. 6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. 9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.» Art. 144. Pubblicità e partecipazione 1. Nei procedimenti di approvazione dei piani
paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione
dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi,
individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno
ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano
mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica,
anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e
comunicazione. 2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143,
comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione 1. La individuazione, da parte del Ministero,
delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto
riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della
pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. 2. I piani paesaggistici possono prevedere
misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di
settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di
sviluppo economico. 3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui
agli articoli 143 e 156 non sono
derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di
sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle
città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle
disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici,
stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento
degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi
settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei
piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli
atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di
settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. 4. I comuni, le città metropolitane, le
province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano
gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei
piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro
i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro
approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono
oggetto di indennizzo. 5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo. Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela Art. 146. Autorizzazione 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. 3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante. 6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di procedimento amministrativo. 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente. 11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. 12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. 13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349. 15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 147. Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali 1. Qualora la richiesta di autorizzazione
prevista dall’articolo 143 riguardi opere da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il
personale militare, l’autorizzazione viene rilasciata in esito ad una
conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di procedimento amministrativo. 2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a normadelle vigenti disposizioni di legge in
materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, si applica l’articolo 26. I
progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo
146. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d’intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica. Art. 148. Commissioni locali
per il paesaggio 1. Le regioni promuovono l'istituzione e
disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai
soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione
paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6. 2. Le commissioni sono composte da soggetti con
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. 3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei
procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7,
147 e 159. 4. (comma abrogato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b) e dell’articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159:
Art. 150. Inibizione o
sospensione dei lavori 1. Indipendentemente dall’avvenuta
pubblicazione all’albo pretorio prevista dagli articolo 139
e 141, ovvero dall’avvenuta comunicazione prescritta
dall’articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero hanno
facoltà di:
2. L'inibizione o sospensione dei lavori
disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di
novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all’albo pretorio
della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo
138 o all’articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta
dagli interessati la comunicazione prevista dall’articolo 139,
comma 3. 3. (comma abrogato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) 4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato. Art. 151. Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori 1. Qualora sia stata ordinata, senza la
intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1,
lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in
precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli
136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso
delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già
eseguite sono demolite a spese dell’autorità che ha disposto la sospensione. Art. 152. Interventi soggetti a particolari prescrizioni 1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di
posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni
nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione
competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma
5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica
delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le
distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee
comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai
sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini
previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso
il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9
del medesimo articolo 146. 2. (comma abrogato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) Art. 153. Cartelli pubblicitari 1. Nell’ambito e in prossimità dei beni
paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa
in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione
dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto
previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i
termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il
prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del
medesimo articolo 146. 2. Lungo le strade site nell'ambito e in
prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di
cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi
della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle
strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla
compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con
i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. Art. 154. Colore delle facciate
dei fabbricati 1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme. 2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio. 3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice. 1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni. 2. Le regioni vigilano sull’ottemperanza alle
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle
amministrazioni da loro individuate per l’esercizio delle competenze in
materia di paesaggio. L’inottemperanza o la persistente inerzia
nell’esercizio di tali competenze comporta l’attivazione dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero. 2-bis. Tutti gli atti di pianificazione
urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del
territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari
contesti. 2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o
territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del
presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12. Capo V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie Art. 156. Verifica e
adeguamento dei piani paesaggistici 1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che
hanno redatto piani paesaggistici verificano la conformità tra le disposizioni
dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e
provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine
sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo
5, comma 7. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi. 3. Le regioni e il Ministero, in conformità a
quanto stabilito dall'articolo 135, possono stipulare intese,
ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo
svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici.
Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la
verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva
il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la
regione, ai sensi dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono
le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9.
Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della
regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato
in via sostitutiva con decreto del Ministro. 4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143. 1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:
2. I procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico e di riconoscimento delle zone di interesse archeologico in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ai sensi dell’articolo 138 restano assoggettati alla disciplina dell’articolo 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Art. 158. Disposizioni regionali di attuazione 1. Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. Art. 159. Regime
transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica 1. Fino al 31
dicembre 2009 il
procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è
disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La
disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31
dicembre 2009 non
si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o
approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza,
nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica
stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali
necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato
adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo
determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31
dicembre 2009. 2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. 3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5. 7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63. 9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.PARTE QUARTA - Sanzioni TITOLO I - Sanzioni amministrative Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda Art. 160. Ordine di reintegrazione 1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. 2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati. 3. In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. 4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. 5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato. Art. 161. Danno a cose ritrovate 1. Le misure previste nell’articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all’articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90. Art. 162. Violazioni in materia di affissione 1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 163. Perdita di beni culturali 1. Se, per effetto della violazione degli
obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della
sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia
più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore
è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. 2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma. 3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato. 4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. Art. 164. Violazioni in atti giuridici 1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli. 2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo 61, comma 2. Art. 165. Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale 1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall’articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, chiunque trasferisce all’estero le cose o i beni indicati nell’articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465. Art. 166. Omessa restituzione di documenti per l’esportazione 1. Chi, effettuata l’esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell’Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l’esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620. Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza Art. 167. Ordine di rimessione
in pristino o di versamento di indennità pecuniaria 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere. 3. In caso di inottemperanza, l'autorità
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo
del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il
direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità
amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento
dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi
nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito
servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo
41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che
può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa. a) all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità» e le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;
4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma. 6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti. Art. 168. Violazione in materia di affissione 1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. TITOLO II - Sanzioni penali Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda 1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell’articolo 28. 1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque destina i beni culturali indicati nell’articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. Art. 171. Collocazione e rimozione illecita 1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1. 2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto. Art. 172. Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta 1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell’articolo 45, comma 1. 2. L’inosservanza delle misure cautelari contenute nell’atto di cui all’articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell’articolo 180. Art. 173. Violazioni in materia di alienazione 1. E’ punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
Art. 174. Uscita o esportazione illecite 1. Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165. 2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee. 3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. 4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione ai sensi dell’articolo 30 del codice penale. Art. 175. Violazioni in materia di ricerche archeologiche 1. E’ punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099:
Art. 176. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato 1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50. 2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 89. Art. 177. Collaborazione per il recupero di beni culturali 1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero. Art. 178. Contraffazione di opere d’arte 1. E’ punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
2. Se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale. 3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l’articolo 36, comma 3, del codice penale. 4. E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato. Art. 179. Casi di non punibilità 1. Le disposizioni dell’articolo
178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti
diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od
imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico,
dichiarate espressamente non autentiche all’atto della esposizione o della
vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò
non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione,
mediante dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita.
Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in
modo determinante l’opera originale. Art. 180. Inosservanza dei provvedimenti amministrativi 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall’articolo 650 del codice penale. Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167,
qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità
paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di
cui al comma 1 non si applica:
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. 1-quinquies. La rimessione in pristino delle
aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del
trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa,
e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma
1. 2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione. PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore Art. 182. Disposizioni
transitorie 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo
29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di
esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università' e
della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione. 3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo
146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla
gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di
autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non
ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero
definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il
sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità
paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è
obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a
concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 167, comma 5. 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si
applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo
1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la
quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'articolo
1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 3-quater. Agli accertamenti della compatibilità
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5. 1) al comma 2, le parole: «degli articoli 5 e
44» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 5, 44 e 182, commi 1,
1-quater e 2,»; 1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141 e 156, comma 3, non rientrano tra gli atti elencati all’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2. Dall’attuazione degli articoli
5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. La partecipazione alle commissioni previste
dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso
e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. 4. Gli oneri derivanti dall’esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa. 5. Le garanzie prestate dallo Stato in
attuazione degli articoli 44, comma 4, e 48,
comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero
trasmette al Parlamento apposita relazione. 6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. 7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004. Art. 184. Norme abrogate e
interpretative 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme
abrogate e interpretative»; 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
1-bis. Con l'espressione "servizi
aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi
per il pubblico" di cui all'articolo 117 Allegato A
(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74,
commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a) c) alla lettera A, in fine, dopo il numero 15, il periodo che inizia con le parole: «I beni culturali» e finisce con le parole: «alla lettera B» è soppresso. 1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
2. Elementi, costituenti parte integrante di
monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei
monumenti stessi, aventi più di cento anni.
14. Mezzi di trasporto aventi più di
settantacinque anni. (periodo isolato soppresso dall'articolo 5 del d.lgs. n. 156 del 2006) B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro): 1) qualunque ne sia il valore
2) 13.979,50
3) 27.959,00
4) 46.598,00
5) 139.794,00
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. (1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.
bosettiegatti genn.2010
|
||||
info@cornaviera.it |