Misure di salvaguardia
Misure di salvaguardia
Misure atte a non compromettere il territorio nel periodo tra l'adozione di
uno strumento urbanistico da parte del comune e la sua approvazione.
Consistono nella sospensione di ogni determinazione sulle domande di permesso di
costruire in contrasto con il piano adottato, sia esso strumento urbanistico con
finalità di assetto che con finalità esecutive
Normativa di riferimento
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 12 (L) -
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
(art.
4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; art.
unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1.
Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2.
Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di
contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con
le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione
in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre
anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni
nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta
del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la
sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione
degli strumenti urbanistici.
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
Norme
per il governo del territorio
Art. 29 –
Misure di salvaguardia.
1. Dalla data
dell'adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale nonché
delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le
misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n.
1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani
regolatori" e successive modificazioni. Il periodo massimo è di cinque
anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l'approvazione entro un anno
dall'adozione e, in ogni altro caso, di tre anni.
2. Dall'adozione
del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e del piano
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), o di loro eventuali varianti e
fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di
adozione, il comune è tenuto a
sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di
trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto
con le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani.
3. Il Presidente
della giunta regionale e il Presidente della provincia possono disporre, con
provvedimento motivato da notificare al Sindaco e all'interessato, la
sospensione dei lavori che siano in contrasto rispettivamente con le
prescrizioni del piano territoriale regionale di coordinamento o del piano
territoriale di coordinamento provinciale, e siano tali da comprometterne o
renderne più onerosa l'attuazione.
A livello statale la disciplina delle misure di salvaguardia è
contenuta nell’art. 12, commi 3 e 4 del D.P.R. n° 380/01 (Testo Unico
Edilizia), i quali distinguono una misura comunale ed un’altra regionale,
distinte per diversità di presupposti, effetti ed autorità competente all’adozione.
A livello regionale la disciplina è contenuta nell’art. 29
della L.R. 11/2004 (Legge Urbanistica della Regione Veneto).
A) Misura di salvaguardia comunale (cd. ordinaria)
La misura di salvaguardia comunale, ai sensi della normativa
citata in oggetto, consiste nella sospensione di ogni determinazione in ordine
alla domanda di permesso di costruire in caso di contrasto dell’intervento da
realizzare con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati.
Il periodo massimo di applicazione è di 5 anni dalla data di
adozione dello strumento urbanistico, quando lo strumento stesso sia stato
trasmesso all’amministrazione competente per l’approvazione entro un anno
dall’adozione e, in ogni altro caso, di 3 anni.
La ratio dell’istituto
in oggetto è quella di evitare che nelle more dell’approvazione di un nuovo
strumento urbanistico o di una variante urbanistica possa essere compromesso l’assetto
territoriale programmato.
Le misure di salvaguardia, quali strumento di preservazione dell’assetto
urbanistico esistente alla data di adozione di nuove previsioni urbanistiche,
hanno valenza generale e sono riferibili
a qualsivoglia atto dell’amministrazione (autoritativo
o convenzionale), e quindi non solo al permesso di costruire, che possa
comportare una modificazione dello stato di fatto o di diritto dei suoli,
difformemente dalle previsioni del piano in corso di approvazione.
L’adozione delle misure di salvaguardia, disciplinata dal
Testo Unico dell’Edilizia da norme di rango legislativo, va ritenuta
espressione di un principio fondamentale della materia, da ravvisare come
sopradetto nella prevalenza delle scelte effettuate dall’ente pubblico sull’uso
da imprimere al territorio rispetto alle facoltà dei privati.
La misura di salvaguardia comunale è un atto
obbligatorio e vincolato, sia
quanto all’emanazione che al contenuto, e si sostanzia in un provvedimento
espresso congruamente motivato, da notificare al richiedente: deve contenere in
particolare una chiara manifestazione di volontà di sospendere ogni pronuncia
sulla domanda, nonché l’indicazione del contrasto della domanda stessa con le
nuove previsioni, evidenziando il conseguente pregiudizio della futura
attuazione dello strumento urbanistico.
Tale misura presuppone che la domanda di permesso sia conforme
alla strumentazione vigente ma non anche a quella adottata: ne consegue che
se manca la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, la domanda di
permesso di costruire va denegata senza applicazione della misura sospensiva.
Nell’ipotesi in cui le prescrizioni urbanistiche adottate non
siano incompatibili con l’istanza di permesso di costruire presentata e
prevedano anzi una disciplina più
favorevole, le misure di salvaguardia non devono trovare applicazione.
La misura di salvaguardia è riferita all’istanza di rilascio
del permesso e quindi non opera
laddove il permesso sia già stato rilasciato al
momento dell’adozione dello strumento urbanistico: per contro è irrilevante
la circostanza che la domanda di permesso di costruire sia stata presentata
anteriormente alla data di adozione dello strumento urbanistico, in quanto l’amministrazione
comunale deve tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente al
momento del rilascio del titolo edilizio.
Non possono essere applicate le misure di salvaguardia rispetto
a domande di proroga o voltura dei
permessi di costruire.
In assenza di espresse e puntuali prescrizioni, in genere, ai
fini della salvaguardia non vengono in rilievo gli interventi relativi a lavori
su manufatti esistenti o a varianti in corso d’opera o comunque non
essenziali.
In particolare nell’ipotesi di domanda di permesso di
costruire per interventi di ristrutturazione
edilizia, non trovano applicazione
le nuove disposizioni del piano adottato, laddove la ristrutturazione, anche
mediante ricostruzione dell’edificio demolito, ma ntenga i parametri
urbanistici ed edilizi preesistenti.
Se la ristrutturazione comporti mutamenti dei parametri
urbanistico-edilizi rispetto a quelli già assentiti con il titolo originario
trovano invece applicazione le misure di salvaguardia.
Resta salva l’applicabilità di nuove prescrizioni
urbanistiche, laddove specificamente impediscano o pongano limiti alla
ristrutturazione in via generale o a quella realizzata mediante demolizione e
ricostruzione.
Alcune considerazioni devono essere svolte in ordine all’applicabilità
delle misure di salvaguardia agli interventi esperibili tramite D.I.A., stante la peculiarità di tale
titolo abilitativo edilizio.
Indubbiamente si può compromettere la pianificazione
in
itinere anche con l’esecuzione di
interventi soggetti a D.I.A., in particolare quelli realizzabili con D.I.A.
alternativa al permesso di costruire (cd. super-dia – art. 22, comma 3, del
D.P.R. n° 380/01).
Considerato che, come già sopra riferito, ai fini della
salvaguardia non vengono in rilievo gli interventi relativi a lavori su
manufatti esistenti o a varianti in corso d’opera o comunque non essenziali e
che per gli interventi di ristrutturazione edilizia non trovano applicazione le
nuove disposizioni del piano adottato, laddove la ristrutturazione, anche
mediante ricostruzione dell’edificio demolito, mantenga i parametri
urbanistici ed edilizi preesistenti, si
ritiene che in assenza di espresse e puntuali prescrizioni e fatto salvo il caso
di ristrutturazione che comporti mutamenti dei parametri urbanistico-edilizi
rispetto a quelli già assentiti, le opere di cui all’art. 22, commi 1 e 2 del
D.P.R. n° 380/01 siano sottratte all’applicazione delle misure di
salvaguardia.
La D.I.A. alternativa al permesso di costruire, configurata all’art.
22, comma 3, del D.P.R. n° 380/01, come prospettato in dottrina e
giurisprudenza, assume invece rilievo al fine dell’applicazione delle misure
di salvaguardia.
Premesso che l’assenza di contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati costituisce un presupposto essenziale della D.I.A, ai sensi
dell’art. 23, comma 1 del D.P.R. n° 380/01, in caso di contrasto con uno
strumento urbanistico solo adottato non è ammissibile la denuncia di inizio
attività, con la conseguenza che i lavori eseguiti sono abusivi, in quanto
privi del titolo edilizio.
Assume particolare rilevanza la problematica relativa alla
sopravvenienza
di nuove previsioni urbanistiche contrastanti, adottate nell’intervallo di
tempo tra la presentazione della denuncia di inizio attività e la scadenza dei
30 giorni nell’intervallo dei
quali il Comune può inibire l’effettuazione dell’intervento ai sensi dell’art.
23, comma 6, del D.P.R. n° 380/01 (intervallo che potrebbe allungarsi nel caso
di D.I.A. su immobile vincolato, ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.P.R. n°
380/01).
Se si ritiene che il diritto del privato ad effettuare l’intervento
si perfezioni solo al termine di una fattispecie progressiva che culmina con il
decorso del termine di 30 giorni (o del termine più lungo in caso di immobili
vincolati) per la verifica da parte del Comune, il contrasto sopravvenuto non
può essere ignorato.
La dottrina ha prospettato difficoltà interpretative in ordine
al potere che il Comune deve esercitare nel caso del sopraesposto contrasto
sopravvenuto: si ritiene ragionevole e rispettosa del principio di parità di
trattamento (nei confronti di coloro che abbiano presentato un permesso di
costruire in luogo di una D.I.A. ai sensi dell’art. 22, comma 3 del D.P.R. n°
380/01) l’applicazione anche in
questo caso della misura di salvaguardia comunale,
adattata alla denuncia di inizio attività e consistente nella sospensione del
termine di 30 giorni per la verifica della denuncia stessa, in attesa dell’esito
dell’approvazione della variante urbanistica.
Di fronte alla sospensione del termine per la verifica,
se
vuole esercitare subito il proprio diritto il
privato dovrà presentare una nuova
denuncia conforme al piano adottato.
Nel caso dell’adozione di nuove previsioni urbanistiche
intervenuta dopo lo spirare del termine dei 30 giorni di cui all’art. 23,
commi 1 e 3 del D.P.R. n° 380/01,
l’unica via percorribile per il Comune è quella, discrezionale, delle misure
di salvaguardia regionali, cd. eccezionali.
B) Misura di salvaguardia regionale (cd. eccezionale)
Diverse finalità e presupposti caratterizzano la misura di
salvaguardia regionale, affidata al Presidente della Giunta Regionale, su
richiesta del Sindaco, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.P.R. n° 380/01.
Per il periodo di 3 o 5 anni il presidente della Giunta
Regionale , con provvedimento motivato da notificare all’interessato, può
ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione
degli strumenti urbanistici.
In tal caso la misura riguarda l’esecuzione di opere
legittimamente assentite con titolo edilizio già rilasciato.
Tale misura ha carattere cautelare e temporaneo, nonché
discrezionale ed eccezionale.
In tale fattispecie l’interesse pubblico mira a rendere effet
tiva l’attuazione delle previsioni urbanistiche in contrasto con l’esecuzione
dei lavori, nel periodo intercorrente tra la loro adozione e l’approvazione, e
comunque nel termine massimo di efficacia di 3 o 5 anni, definito all’art. 12,
comma 3 del D.P.R. n° 380/01.
A conclusione della trattazione dell’argomento relativo alle
misure di salvaguardia, si segnala che una volta cessata
l’efficacia del provvedimento di sospensione (
ad. es. con l’approvazione della variante urbanistica) il Comune deve
pronunciarsi sulla domanda di permesso di costruire, secondo il procedimento ed
i tempi posti dall’art. 20 del D.P.R. n° 380/01, senza che l’interessato
debba avviare ulteriori iniziative di impulso, ovvero riprenderà a decorrere il
termine per la verifica della denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art.
23 del D.P.R. n° 380/01.
Si evidenzia infine che l’art. 15, comma 4, del D.P.R. n°
380/01 e l’art. 78, ultimo comma, della L.R. n° 61/85 prevedono
invece la decadenza del
permesso di costruire con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro
3 anni dalla data di inizio.
Commento
a cura di Giuseppina Cannata (mar. 2004)
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