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Procedimento
Normativa
Provincia
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Il ruolo della Provincia
Il ruolo della Provincia
La Provincia, esercita un ruolo di indirizzo e vigilanza sugli
atti dei Comuni relativi alle attività sottoelencate.
Attività
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Normativa
di riferimento
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Permessi
di Costruire in deroga per interesse pubblico
COMPETENZA DEL COMUNE
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Art.
14 DPR 380/01
Ex
Art. 80 L.R 61/85 ora art. 14 L.R. 11/04
NON PIU' DI COMPETENZA PROVINCIALE
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Mancato
rilascio del Permesso di costruire |
Art. 21 c.2
DPR 380/01
Art.
79 L.R. 61/85
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Segnalazioni
abusività
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Art.
27 c.4 DPR 380/01
Art.
89 c.5 L.R 61/85 |
Invio
elenco mensile del Segretario
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Art.
31 c.7 DPR 380/01
Art.
89 c.6 L.R 61/85 |
Poteri
sostitutivi per mancati adempimenti sanzionatori su pratiche di abuso
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DPR
380/01 art. 40
Art.
100 L.R 61/85
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Determinazione
valore venale
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DPR
380/01 artt. 33, 34, 37, 38 (Ag. Territorio)
Art.
93 c.1, Art. 96 c.1 L.R 61/85 (Pi.Ges.T) |
Annullamento
provvedimenti comunali
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Art.
39 DPR 380/01
Art.
30 c.1, 2, 3, 4, 5 L.R. 11/04 (ex Art. 98 L.R 61/85)
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Poteri
sostitutivi per mancato adempimento strumenti urbanistici
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Art.
30 c. 6, 7, 8, 9 L.R 11/04 (ex Art. 69 L.R. 61/85)
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Poteri
sostitutivi per mancato adempimento piano urbanistico attuativo (PUA)
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Art.
20 c.2 L.R 11/04 (art. 22 L. 30 aprile 1999, n. 136)
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Dopo
l'entrata in vigore del Testo Unico per l'edilizia, le competenze provinciali
sulle funzioni attribuite dalla Regione Veneto, sono mutate anche se non
significativamente, poichè la stessa con L.R. n. 16 del 1.08.2003 ha
riaffermato la propria disciplina regionale.
L.R. 16/04 - Art. 13 – Disciplina
transitoria dell’attività edilizia.
1.
Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della
disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e
successive modificazioni, nonché le
disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto
e l’uso del territorio” e successive modificazioni, che regolano la
materia dell’edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in
contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.
Articolo abrogato da lett. i) comma 1 art. 49 legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11, a decorrere dall'adozione da parte della Giunta
regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50 comma
1 della medesima legge regionale 11/2004.
Art. 59 - Funzioni delle Province. LR
13.04.2001 n. 11
1. Sono attribuite alle province, secondo le disposizioni vigenti in materia, le
seguenti funzioni:
a) adozione del progetto preliminare e del piano territoriale provinciale
nonché delle relative varianti ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge
regionale n. 61 del 1985;
b) approvazione dei piani di settore di livello provinciale e loro varianti in
conformità alle disposizioni dei piani territoriali provinciali approvati;
c) approvazione ai sensi della disciplina transitoria di cui all’articolo 108
della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61, dei piani regolatori generali e loro
varianti, fatte salve le competenze attribuite ai Comuni dalla legislazione
vigente;
d) esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Provincia
ai sensi degli articoli 69 e 100 della legge regionale n. 61/1985 e successive
modificazioni;
e) emanazione del nulla-osta per il rilascio della concessione edilizia in
deroga agli strumenti urbanistici generali comunali nei casi previsti dall’articolo
80 della legge regionale n. 27 giugno 1985, n. 61;
f) annullamento dei provvedimenti comunali illegittimi nei casi previsti dall’articolo
98 della legge regionale n. 61/1985;
g) competenze in materia di formazione e funzionamento della commissione
urbanistica provinciale di cui all’articolo 114 della legge regionale n. 27
giugno 1985, n. 61;
h) adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori di trasformazione nei
casi di entità tale da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione
degli strumenti in itinere ai sensi dell’articolo 71, comma 4 della legge
regionale n. 61/1985;
i) pronuncia sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del sindaco in
materia di salvaguardia al piano territoriale provinciale, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 61/1985;
l) adozione del provvedimento di sospensione dei lavori che siano in contrasto
con le prescrizioni del piano territoriale provinciale o siano tali da
comprometterne o renderne più onerosa l’attuazione, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 61/1985;
m) esercizio delle funzioni di cui all’articolo 57 della legge regionale n.
61/1985;
n) individuazione dei comuni tenuti all’approvazione del programma pluriennale
di attuazione ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale n. 61/1985.
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