HOME PAGE ACUSTICA AMBIENTALE RISPARMIO ENERGETICO FONTI RINNOVABILI VIGILANZA E SANZIONI CONDONO EDILIZIO AREA RISERVATA WEB | |||||
CONDONO EDILIZIO Situazione e Scadenze Procedimento per la sanatoria Normativa Tabelle Oblazione Domande frequenti Condono dei Tecnici Cambio Destinazione Preclusioni Esclusioni Vincoli Abusi accertati Articoli e Sentenze Documenti da scaricare |
Quali sono le responsabilità del direttore dei lavori ed il costruttore che hanno prestato la loro opera in merito a un'opera abusiva per la quale il committente ha presentato la richiesta di condono edilizio?
In riferimento al “cd. Condono dei tecnici” si pone il problema di coordinare l’art. 24 della legge n°136/1999 con l’art. 38, commi 5 e 6, della L. n°47/85. L’art. 24 della l. 136/99 stabilisce che il secondo comma dell’art. 38 della L. 47/85 deve intendersi nel senso che la corresponsione per intero dell’oblazione, purché compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all’art. 31 della stessa L. n° 47/85, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati indicati. L’art. 38, commi 5 e 6, stabilisce che i soggetti indicati all’art. 6 della L. n° 47/85, diversi dal proprietario, tra i quali rientrano il direttore dei lavori e costruttore, che intendano fruire dei benefici penali del condono (artt 38 e 39 L. n° 47/85) devono presentare al Comune autonoma domanda di oblazione. La somma dovuta viene determinata nella misura del 30% di quella applicabile al proprietario. Premesso che il problema non sussiste in presenza di abusi edilizi non sanzionati penalmente e che si pone solo nel caso in cui i reati non siano prescritti, è pacifica la necessità per il tecnico o per il costruttore di condonare autonomamente nel caso in cui i soggetti legittimati non presentino domanda di condono (in questo caso si determinerebbe comunque la denuncia di un abuso che il Comune dovrebbe perseguire). Si quindi pone il problema di capire se il tecnico o il costruttore debbano presentare autonoma domanda di condono con corresponsione dell’oblazione ridotta anche nel caso in cui ad esempio il proprietario abbia corrisposto interamente l’oblazione. Dalla lettura del combinato disposto dell’art. 24 della l. 136/99 e dell’art. 38 della L. n° 47/85 sembrerebbe sostenibile la tesi della dispensa dalla necessità di procedere a separata istanza di condono da parte dei soggetti diversi da coloro che sono legittimati a presentare la domanda di condono (direttore dei lavori e costruttore). Si è espresso in modo netto e preciso nel senso che in base all’art. 24 della L. n°136/99 la regolarizzazione da parte del committente estingue i reati in concorso per l’esecuzione dell’opera commessi da direttori dei lavori, Guglielmo Saporito nel Sole 24 Ore del 20 aprile 2004. D’altra parte in recenti commenti si legge che in base all’art. 38 della legge n° 47/85 e alla circolare ministeriale 22417/95 (applicabili anche al condono 2003) devono presentare una domanda autonoma al fine di fruire dei benefici penali, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori (Antonio Ciccia – Guida giuridico – normativa- Italia Oggi – Il Condono edilizio 19.11.2004). In un quesito apparso nel Sole 24 Ore del 22.02.2004, con risposta a cura di Giuseppe Galeotto, si conferma la necessità per il tecnico di presentare istanza di condono con pagamento dell’oblazione ridotta. In senso conforme viene citata Cass. Pen., sez. III, 22 aprile-8 giugno 1987, n° 772. L’art. 24 della L. n°136/99 viene interpretato da tale commentatore in modo restrittivo, nel senso che la corresponsione per intero dell’oblazione da parte di uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda estinguerebbe il reato nei confronti di tutti i comproprietari dell’immobile ( e quindi solamente nei confronti degli altri soggetti legittimati a presentare l’istanza di condono), ma non nei confronti del direttore dei lavori. In realtà l’art. 24 della l. 136/99, si riferisce all’estinzione dei reati nei confronti di tutti i soggetti interessati. Costituisce affermazione costante della giurisprudenza antecedente alla L n°136/99, in riferimento all’art. 38 della L. n° 47/85, che ciascuno deve svolgere autonoma domanda di condono per poter usufruire dell’estinzione del reato, con un calcolo diverso dell’oblazione dovuta a seconda che si tratti del proprietario o di altri soggetti. Unica eccezione sarebbe rappresentata dal comproprietario, nei cui confronti giova la domanda presentata da uno dei proprietari ( Cass., sez. III, 7.5.1998, n° 5353; Cass., sez. III, 12.12.1997, n° 11425; Cass. Sez. III, 14.07.1997, n° 6883; Cass., sez. III, 02.07.1997, n° 6333). Si rileva comunque che l’art. 24 della L. 136/99 si riferisce al solo art. 38, comma 2, della L. 47/85 e che l’art. 38, commi 5 e 6 è ancora vigente. In via prudenziale, stante le incertezze interpretative, si ritiene pertanto opportuno che anche il direttore dei lavori ed il costruttore presentino separata domanda di condono edilizio con pagamento dell’oblazione ridotta, al fine di beneficiare dell’estinzione dei reati.
data inserimento 02.12.2004 |
||||
info@cornaviera.it |