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CONDONO EDILIZIO Situazione e Scadenze Procedimento per la sanatoria Normativa L.S. 28 febbraio 1985, n. 47 L.R. 6 maggio 1985, n. 52 D.M. 15 maggio 1985 Circ. 30 Luglio 1985, n° 3357 D.M. 13 Aprile 1988 L.S. 23 dicembre 1994, n. 724 Circ. 17 Giugno 1995, n. 2241 L.S. 24 novembre 2003, n.326 L.R. 5 novembre 2004, n. 21 L.R. 25 febbraio 2005, n. 8 Tabelle Oblazione Domande frequenti Preclusioni Esclusioni Vincoli Abusi accertati Articoli e Sentenze Documenti da scaricare |
3° CONDONO EDILIZIOLegge 24 novembre 2003, n. 326 .............................. Art. 32. Misure per
la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché
per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali. 1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente. 2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al Titolo V della Costituzione come disegnato nella riforma disposta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio. 3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite nel presente decreto e dalle normative regionali. 4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni. 6. (abrogato dall'articolo 2, comma 70, legge n. 350 del 2003) 7. Al comma 1 dell' articolo 141, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: 8. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 dopo il comma 2 è inserito il seguente: 9. (abrogato dall'articolo 2, comma 70, legge n. 350 del 2003) 10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 9, comma 1. Con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione. 11. (abrogato dall'articolo 2, comma 70, legge n. 350 del 2003) 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive per la concessione ai Comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all’articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'Autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il ministro dell'Interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. 13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'«Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio». Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all’articolo 9, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il ministro dell'Interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinato 1 milione di euro per ciascuno degli anni relativi al triennio 2004 - 2006, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 9, comma 1. 14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello
Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo,
lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato
proprietario, per il tramite dell'agenzia del Demanio, rispettivamente, a cedere
a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile
dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al
mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio
indisponibile dello Stato. 15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la
disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio
disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve
essere presentata, tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla Filiale
dell'agenzia del Demanio territorialmente competente corredata dell'attestazione
del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per
l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui
alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non
superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata,
in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui all'articolo
8, commi 1 e 4. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia
della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento. 16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene
espressa dalla Filiale dell'agenzia del Demanio territorialmente competente
entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante
specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento
del diritto al mantenimento dell’opera, il libero accesso al mare, con il
conseguente diritto pubblico di passaggio. 17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo. 18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della Filiale dell'agenzia del Demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente decreto. 19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005. 19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime. 20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della Filiale dell'agenzia del Demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 1. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato. 21. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla date di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, con legge 4 dicembre 1993, n. 494. 22. Dal primo gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del ministro dei Trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento. 23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 2, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse. 24. (abrogato dall'articolo 2, comma 70, legge n. 350 del 2003) 25. Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e
successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si
applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che
non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della
volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento
superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a
nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova
costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. 26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di
illecito di cui all'allegato 1:
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e al predetto articolo 39. 29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice penale. 30. L'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 4. 31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. 32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito
edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione
degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza,
tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di
cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 4. 33. Le regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento
amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo
del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente
decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi
edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei
interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di
quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 34. Ai fini dell'applicazione del presente decreto non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alla opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come modificato dal presente decreto, sono disciplinate le relative modalità di attuazione. 35. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante. 37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione
della documentazione di cui al comma 4, della denuncia in catasto, della
denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonché, ove dovute, delle denunce ai fini
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del
suolo pubblico entro il 30 giugno 2005, nonché il decorso del termine di
ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del
comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini
previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata
determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza
titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate
all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all'articolo 48 del d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380. 38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri
concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate
nell'allegato 1 al presente decreto, paragrafi "calcolo
dell’oblazione" e "calcolo dell’anticipazione degli oneri
concessori". 39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario. 41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente decreto, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al Comune interessato. Con decreto interdipartimentale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. 42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
comma 4 è sostituito dal seguente: 43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è
sostituito dal seguente: 1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte. 2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33. 4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria. 5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'agenzia del Demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato. 6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'agenzia del Territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. 7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380». 43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l’applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi. 44. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole «l'inizio» sono inserite le seguenti parole «o l'esecuzione». 45. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole «18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti parole «nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici». 46. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662». 47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono incrementate del cento per cento. 48.(comma soppresso) 49.(comma soppresso) 49-bis. All’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003 sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, semprechè l’impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio». 49-ter. L’articolo 41 del testo unico di cui al d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente: 49-quater. All’articolo 48 del testo unico di cui al d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: 50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ........................... ALLEGATO 1 |
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