CONDONO EDILIZIO
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Decreto ministeriale 15 maggio 1985



Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47)

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;
Visto l'art. 35, comma quarto, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il compito di determinare gli accertamenti da eseguirsi anche in deroga alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche, al fine della certificazione circa l'idoneità statica delle opere eseguite abusivamente;
Visto il voto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 28 marzo 1985, n. 166;

Decreta:

1. Il certificato di idoneità statica deve essere allegato alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria quando le opere abusivamente eseguite abbiano un volume complessivo superiore a 450 metri cubi (1).

2. Gli accertamenti da eseguire ai fini della certificazione di cui al precedente art. 1 sono quelli indicati nel presente decreto.

A) Opere in cemento armato ed a struttura metallica

A.1. Operazioni preliminari.

Il tecnico incaricato della certificazione di idoneità dovrà preliminarmente acquisire:

gli elaborati di progetto e i calcoli di stabilità delle strutture dell'intero edificio: ove non siano disponibili detti documenti dovrà procedersi ad una adeguata verifica statica sulla base di rilevamenti;

la relazione sulle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del terreno di fondazione;

la relazione sulle caratteristiche dei materiali corredata da eventuale certificazione di prove eseguite. Si dovrà procedere altresì ad una ricognizione generale dell'opera per il rilevamento di eventuali segni di dissesto.

Ove non sia disponibile la relazione sulle caratteristiche del terreno di fondazione, elementi di giudizio saranno dedotti da notizie e dati geotecnici relativi ad opere realizzate in zone limitrofe (2).

A.2. Controllo dei materiali.

Ove non siano disponibili certificati di prove sul calcestruzzo impiegato, rilasciati dai laboratori di cui all'art. 20 della legge n. 1086/1971, ovvero detti certificati siano in numero insufficiente a valutare la resistenza del conglomerato in base alle vigenti norme, potranno eseguirsi indagini complementari, in numero adeguato ad ottenere sufficienti indicazioni sull'idoneità del conglomerato.

Ove siano disponibili certificati di prove sul calcestruzzo in numero sufficiente, dovrà verificarsi che la resistenza del calcestruzzo, valutata ai sensi delle vigenti norme, sia compatibile con le sollecitazioni di calcolo.

Per quanto riguarda le armature metalliche delle strutture in cemento armato, ove siano disponibili certificazioni di prove di accettazione eseguite presso i laboratori di cui all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ovvero l'attestazione dell'avvenuto controllo nello stabilimento di produzione, il tecnico incaricato valuterà la loro ammissibilità in rapporto alle sollecitazioni previste nelle calcolazioni.

Ove non siano disponibili prove sugli acciai impiegati, dovrà essere assunta quale tensione ammissibile nelle armature il valore: 1600 kg/ cm² per gli acciai nervati e 1200 kg/cm² per i tondi lisci.

In alternativa potranno prelevarsi campioni di acciaio per accertare, mediante prove da effettuarsi presso i laboratori sopra indicati, che le tensioni di snervamento e di rottura siano adeguate a quelle di esercizio.

Nel caso di strutture in carpenteria metallica, ove non sia disponibile la documentazione di qualificazione di cui alle vigenti norme tecniche emanate in forza dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ovvero le certificazioni ufficiali dei controlli di accettazione prescritti dalle norme medesime, dovrà procedersi al prelievo di campioni da sottoporre a prove presso i laboratori sopra indicati.

Il numero di detti prelievi sarà determinato dal tecnico in rapporto all'importanza dell'opera e alle sollecitazioni effettive.

Le prove di cui al precedente capoverso potranno omettersi se la tensione massima di esercizio non supera il valore di 1200 kg/cm².

Particolare attenzione dovrà essere posta al controllo delle unioni dei profilati, acquisendo le certificazioni degli eventuali controlli effettuati in corso d'opera.

Analogamente, particolare attenzione dovrà altresì essere posta a possibili fenomeni di instabilità sia globali che locali.

A.3. Verifiche dimensionali.

Sulla scorta degli elaborati di cui al punto A.l dovrà procedersi al controllo discrezionale a campione delle dimensioni delle strutture; per le opere in cemento armato il suddetto controllo dovrà riguardare anche il numero, la posizione e il diametro delle armature metalliche.

A.4. Prove di carico.

Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal tecnico incaricato della certificazione, dovranno essere eseguite con le modalità previste dalle vigenti norme tecniche di cui all'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

A.5. Sopraelevazioni e interventi localizzati.

Nel caso di sopraelevazioni e di interventi localizzati, gli accertamenti vanno estesi a tutte le parti dell'edificio interessate sotto il profilo della statica.

A.6. Costruzioni in zona sismica.

Per le costruzioni eseguite prima o dopo l'entrata in vigore del decreto di classificazione sismica, oltre ad effettuare gli accertamenti di cui ai precedenti punti A 1.2.3.4.5., il tecnico incaricato dovrà altresì verificare che l'opera possegga i requisiti strutturali per resistere alle azioni sismiche facendo di massima riferimento ai criteri generali desumibili dalla normativa vigente al tempo dell'accertamento (3).



B) Costruzioni in muratura

B.1. Operazioni preliminari.

Il tecnico incaricato della certificazione di idoneità dovrà preliminarmente acquisire:

gli elaborati di progetto dell'intero edificio nei quali dovranno essere illustrate, tra l'altro le dimensioni e la disposizione delle strutture murarie portanti e di controventamento, nonché le caratteristiche dei materiali impiegati;

il calcolo delle strutture murarie, ove necessario, e di quelle in cemento armato o in acciaio eventualmente esistenti, con particolare riferimento ai solai, scale, balconi, ecc.;

una relazione sulle caratteristiche del terreno di fondazione.

Si dovrà procedere altresì ad una ricognizione generale dell'opera per il rilevamento di eventuali segni di dissesto.

Ove non sia disponibile la relazione sulle caratteristiche del terreno di fondazione, elementi di giudizio saranno dedotti da notizie e dati geotecnici relativi ad opere realizzate in zone limitrofe (3).

B.2. Controllo dei materiali.

Per gli eventuali elementi strutturali in cemento armato o in acciaio rientranti nella sfera di applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086, dovrà adempiersi a quanto stabilito nel precedente punto A.2.

Ove il tecnico incaricato della certificazione non abbia potuto formarsi il convincimento dell'idoneità della muratura in rapporto alle caratteristiche di sollecitazione, dovranno eseguirsi indagini al fine di acquisire indicazioni sulla resistenza della muratura da confrontare con le sollecitazioni negli elementi murari derivanti dal calcolo.

Ai fini delle verifiche mediante le tensioni ammissibili, dovrà assumersi un coefficiente di sicurezza riferito alla rottura pari a p = 8.

B.3. Particolari costruttivi.

Ai fini del rilascio della certificazione di cui alla lettera b) dell'art. 35 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, dovrà accertarsi che:

le murature che svolgono funzione statica non siano realizzate con ciottolame;

le murature realizzate con pietrame non avente piani di posa regolari, siano interrotte da ricorsi in mattoni pieni o in calcestruzzo, dello spessore di almeno cm 12, posti ad interasse non superiore a m 1,

60;

le murature portanti e di controventamento siano fra loro rese solidali mediante opportune ammorsature;

in corrispondenza dei solai di piano e della copertura, a tetto o a terrazzo, sia presente un cordolo in cemento armato di altezza almeno pari a quella del solaio o del solaio di maggior altezza, nel caso di solai contigui;

le travi dei solai in ferro siano inserite sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi. Nel caso di solai contigui, le travi inserite nel muro comune dovranno essere efficacemente collegate tra loro almeno ogni m 2,50;

[i solai in cemento armato, normale e precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, siano incastrati nei cordoli] (4).

Qualora non risulti accertato il rispetto di una o più condizioni sopra dette, dovrà redigersi un progetto di adeguamento ai sensi del quinto comma dell'art. 35 della legge n. 47/1985.

B.4. Sopraelevazioni e interventi localizzati.

Nel caso di sopraelevazioni o di interventi localizzati, dovrà accertarsi che:

le strutture di fondazione siano idonee a sopportare i maggiori carichi;

il complesso dell'edificio, compresa la sopraelevazione, risponda alle prescrizioni di cui ai punti precedenti.

B.5. Costruzioni in zona sismica.

Per le costruzioni eseguite, prima o dopo l'entrata in vigore del decreto di classificazione sismica, oltre ad effettuare gli accertamenti di cui ai precedenti punti B 1.2.3.4., il tecnico incaricato dovrà altresì verificare che l'opera possegga i requisiti strutturali per resistere alle azioni sismiche facendo di massima riferimento ai criteri generali desumibili dalla normativa vigente al tempo dell'accertamento (5).


C) Edifici a struttura mista

Particolare attenzione andrà posta nei casi di interventi localizzati o di sopraelevazioni eseguite con struttura in cemento armato o in acciaio in edifici in muratura, o viceversa, con struttura muraria in edifici in cemento armato (5).


D) Edifici di legno

Nel caso di edifici in tutto o in parte in legno, assume particolare rilevanza la verifica dello stato di conservazione delle parti lignee, nonché il controllo delle costole montanti e delle altre parti costituenti l'organismo statico al fine di verificare l'idoneità delle eventuali giunzioni.

Nel caso di coperture in legno vincolate a strutture di materiale diverso, dovrà accertarsi l'idoneità dei vincoli stessi (5).



(1) Così sostituito dall'art. 1, D.M. 20 settembre 1985 (Gazz. Uff. 4 ottobre 1985, n. 234).
(2) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.M. 20 settembre 1985 (Gazz. Uff. 4 ottobre 1985, n. 234).
(3) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.M. 20 settembre 1985 (Gazz. Uff. 4 ottobre 1985, n. 234).
(4) Capoverso soppresso dall'art. 2, D.M. 20 settembre 1985 (Gazz. Uff. 4 ottobre 1985, n. 234).
(5) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.M. 20 settembre 1985 (Gazz. Uff. 4 ottobre 1985, n. 234).

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