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Annullamento dei provvedimenti comunali
Il potere di annullamento riguarda atti illegittimi emessi dal Comune ed è
diretto ad assicurare l'osservanza, da parte del Comune, delle prescrizioni
poste dalle superiori fonti normative, dalle quali il Comune stesso è vincolato
nell'esercizio della sua attività.
Iter procedurale in breve
Sulla base della segnalazione di presunta illegittimità, gli
uffici provinciali avviano il procedimento dandone comunicazione agli
interessati.
Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce la
documentazione valuta la conformità.
Se emergono profili di illegittimità viene notificata la contestazione delle
violazioni.
Se, valutate le controdeduzioni, permangono motivi di illegittimità, la pratica
viene trasmessa al Presidente della Provincia che, sentito il Consiglio
Provinciale, emette il Decreto di Annullamento oppure il Decreto di
Archiviazione.
Normativa di riferimento
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della
regione
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art.
1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti
comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere
annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla
contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario
della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la
sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale
giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura
civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di
sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione,
non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento,
va adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al
titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi
noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati
relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni
degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto
con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
NORME
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 30 - Annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi.
1. Entro dieci
anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che
autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o
dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere
annullati dalla provincia.
2. Il
provvedimento di annullamento è assunto dal presidente della provincia entro
diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è
preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso,
al proprietario della costruzione, al progettista e al comune con l'invito a
presentare controdeduzioni entro sessanta giorni.
3. In pendenza
delle procedure di annullamento il presidente della provincia può ordinare la
sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale
giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura
civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di
sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione,
non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. I
provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al
pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi
agli immobili e alle opere realizzate.
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di
cui all'articolo 22, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni non conformi
a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque
in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della
scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di
inizio attività.
6.
Quando il comune, con riferimento alla formazione o alla variazione degli
strumenti di pianificazione urbanistica, non adotti o non compia, entro i
termini previsti dalla legge, atti o adempimenti cui è espressamente obbligato,
il presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi promuovendo
d'ufficio, ove possibile, la convocazione dell'organo comunale competente per la
deliberazione dell'atto previsto oppure assegnando un termine al comune per il
compimento dell'atto o dell'adempimento. Decorso inutilmente il nuovo termine,
il presidente della provincia nomina un commissario ad acta. All'atto
dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del
provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se, anteriormente alla
data dell’insediamento medesimo, l’amministrazione abbia provveduto
ancorché in data successiva al termine assegnato.
7.
Quando la provincia, nella formazione, adozione o variazione degli
strumenti territoriali non adotti o non compia, entro i termini previsti, tutti
gli atti o adempimenti cui è tenuta, il Presidente della giunta regionale,
esercita il potere sostitutivo secondo la disciplina prevista dal comma 6.
8.
Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di particolare gravità e
previa notifica di un nuovo termine al comune e alla provincia, nomina un
commissario ad acta per il compimento dell’atto o dell’adempimento previsto
a seguito dell’inerzia della provincia nell’esercizio dei propri poteri
sostitutivi nei confronti del comune.
9.
L’ente nei cui confronti è nominato il commissario ad acta assume
tutte le spese inerenti all’espletamento dell’incarico conferito al
commissario, ivi comprese quelle relative alla difesa processuale degli atti
adottati, in quanto all’ente medesimo imputabili.
10.
Qualora il comune nel procedimento di formazione o di variazione degli
strumenti di pianificazione urbanistica, non possa deliberare su piani
urbanistici in presenza delle condizioni che comportino l’obbligo di
astensione previsto dall’articolo 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e
successive modificazioni, il Difensore civico regionale, su istanza del comune
interessato, se ritiene sussistano ragioni di interesse pubblico, può nominare
un commissario ad acta per adottare il provvedimento in via sostitutiva.
Note
Ex art. 98 della L.R. 61/85.
La disciplina di riferimento è ora l'art. 30, commi da 1 a
5, della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, essendo stata emanata
successivamente al D.P.R. 380/2001 (vds.art. 13 LR n. 16/03).
Il campo di applicazione è limitato ai permessi di costruire e
alle superdia (art. 22, comma 3 del D.P.R.380/2001) che a seguito
istruttoria dovessero risultare "non conformi a prescrizioni degli
strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro
adozione".
In tal caso, il potere di annullamento attribuito al
Presidente della Provincia, è ampliamente discrezionale ed è svincolato da una
posizione di sovraordinazione o da una funzione di controllo rispetto al comune.
In ogni caso il provvedimento di annullamento deve essere
puntualmente motivato da specifiche ragioni di pubblico interesse che lo
giustifichino.
Annullamento
dei provvedimenti comunali all’art. 30 c. 1-5 L.R. 11/04
Estratto
commento a cura di Bruno Barel
1.
Nell'articolo in esame, il legislatore ha riunito la disciplina di una serie di
istituti tra loro alquanto eterogenei, che, in effetti, costituivano, in
precedenza, oggetto di disposizioni distinte. Si tratta del potere di
annullamento dei provvedimenti autorizzativi comunali da parte della Provincia,
già regolato dall'art. 98 della 1. n. 61/1985, e dei poteri sostitutivi
esercitabili nell'ipotesi di mancato compimento di atti o di adempimenti
obbligatori nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici,
anteriormente disciplinati dall'art. 69 della medesima legge, a cui si aggiunge
il particolare potere del difensore civico regionale di nominare un commissario ad
acta per l'adozione di piani urbanistici sui quali i competenti organi
comunali non possano deliberare per l'esistenza di condizioni che comportino un
obbligo di astensione.
Su
un piano molto generale, ciò che accomuna i predetti poteri e costituisce,
verosimilmente, la ragione della loro previsione all'interno di un unico
articolo è la circostanza che, attraverso il loro esercizio, si realizza
un'ingerenza di un ente territoriale nella sfera giuridica ordinariamente
riservata, nell'ambito della materia urbanistica, a un ente territoriale
diverso. Ma, al di là di tale circostanza, puramente estrinseca, le varie
ipotesi che la norma contempla differiscono, poi, notevolmente tra loro sotto il
profilo della natura giuridica del potere, dei presupposti per la sua
esplicazione e degli effetti che questa produce.
2. Come già faceva l'art. 98 della 1. n. 61/1985,
l'articolo in esame attribuisce alla Provincia quel potere di annullamento dei
provvedimenti autorizzativi comunali che, in base alla legislazione statale, è
di spettanza della Regione. La previsione di un simile potere, come ha osservato
la giurisprudenza, non può ritenersi lesiva dell'autonomia comunale, garantita
anche a livello costituzionale, trattandosi di potere diretto ad assicurare
l'osservanza, da parte del Comune, delle prescrizioni poste dalle superiori
fonti normative, dalle quali il Comune stesso è vincolato nell'esercizio della
sua attività.
Nella
previsione del citato art. 98 si era soliti ravvisare una delega della relativa
funzione alle Province, che trovava il suo fondamento nell'allora vigente terzo
comma dell'art. 118 Cost. In seguito alla riforma del titolo V della
Costituzione, l'attribuzione del potere in questione alle Province può, oggi,
configurarsi come conferimento di funzioni effettuato dalla legge regionale ai
sensi del nuovo testo dell'art. 118, in conformità ai principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza da tale disposizione richiamati.
Nonostante
l'espresso riferimento che il testo originario dell'art. 27 della l. n. 1150 del
1942 faceva all'art. 6 del T.U.L.C.P. del 1934, pare da escludere, secondo
quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, che detto
potere si ricolleghi al potere straordinario di annullamento attribuito, in via
generale e ordinaria, al Governo. Sembra, tuttavia, che il potere provinciale di
annullamento previsto dalla norma che si esamina debba pur sempre essere
ricondotto a una funzione di autotutela, costituendo esso un particolare potere
di annullamento d'ufficio, eccezionalmente attribuito a un'autorità diversa da
quella che ha emanato l'atto da annullare e non gerarchicamente sovraordinata ad
essa, e sottoposto, nel suo esercizio, a uno speciale limite temporale. Ne
consegue, fra l'altro, che al potere medesimo deve attribuirsi quel carattere
discrezionale che è proprio, in genere, nel nostro ordinamento, del potere di
annullamento in sede di autotutela.
3.
L'oggetto del potere provinciale di annullamento è costituito, secondo quanto
espressamente prevede il comma l, dalle deliberazioni e dai provvedimenti
comunali che autorizzano interventi di trasformazione del territorio.
L'ampia formulazione della norma è tale da ricomprendere qualsiasi
provvedimento comunale che produca l'effetto autorizzatorio indicato,
indipendentemente dal tipo di atto, dall' organo che lo abbia emanato e dalla
forma che esso assuma. Anche eventuali provvedimenti adottati tacitamente,
ove fossero previsti dalla normativa, rientrerebbero, pertanto, nell'ambito di
applicazione della norma, come, del resto, espressamente stabiliva il previgente
art. 98 della l. n. 61 del 1985.
Perché
il potere di annullamento possa essere esercitato, è necessario, tuttavia, che
esista un atto autorizzativo sul quale l'annullamento possa operare. Ne consegue
che il potere stesso non potrà trovare applicazione nel caso di interventi
soggetti a denuncia di inizio attività, se si esclude, come sembra
preferibile, che il decorso del termine attribuito all'autorità amministrativa
per l'esercizio del suo potere di controllo dia luogo alla formazione di un
provvedimento autorizzativo tacito.
Non del tutto chiara appare,
pertanto, in questa prospettiva, la previsione del comma 5 dell'articolo in
esame, che estende l'applicabilità delle disposizioni concernenti il potere di
annullamento della Provincia anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22,
comma 3, del T.U. sull'edilizia, approvato con d.P.R. n. 380/2001, vale a dire a
una serie di interventi che, ordinariamente soggetti à permesso di costruire, possono, in
alternativa, essere realizzati mediante denuncia di
inizio attività. Poiché, infatti, la norma regionale fa espresso riferimento,
appunto, all'ipotesi in cui gli interventi di cui si tratta siano realizzati
sulla base di denuncia di inizio attività, prevedendo che il potere di
annullamento sia esercitabile quando gli interventi siano in contrasto con la
normativa vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla
presentazione della denuncia, non è agevole stabilire quale possa essere, in
tal caso, il provvedimento sul quale l'annullamento è destinato a incidere. Per
poter attribuire un senso alla disposizione, si dovrebbe ritenere che il
legislatore abbia inteso sostituire, limitatamente agli interventi in questione,
il regime della denuncia di inizio attività, previsto, per tali interventi, dal
T.U., con un diverso regime, fondato su un atto di assenso tacito, avvalendosi
della facoltà che l'art. 22, comma 4, dello stesso T.U. attribuisce alle
Regioni ordinarie di ridurre, con proprie leggi, l'ambito applicativo delle
disposizioni concernenti la denuncia e di prevedere, pertanto, ulteriori ipotesi
di interventi soggetti a permesso di costruire, sebbene non possa non dare luogo
a perplessità l'idea che la previsione di un simile diverso regime, anziché
essere espressamente disposta, debba essere desunta implicitamente da una norma
avente, di per sé, un oggetto del
tutto differente.
4.
Presupposto per l'esercizio del potere di
annullamento è che il provvedimento comunale che ne costituisce oggetto sia
illegittimo, in quanto come precisa il comma 1, non conforme a prescrizioni
degli strumenti urbanistici o dei
regolamenti edilizi, o, in ogni caso, in contrasto con, la normativa urbanistico
- edilizia
vigente al momento della sua adozione. La formulazione normativa induce a
ritenere che l'illegittimità debba dipende dalla violazione di prescrizioni di
carattere urbanistico ci edilizio, al cui rispetto il potere in questione deve
ritenersi preordinato.
Sebbene non manchino decisioni orientate in senso opposto, deve ritenersi, in
accordo con la dottrina e con la giurisprudenza prevalenti, che l'annullamento
non possa essere disposto al solo scopo di ripristinare la legalità violata, ma
presupponga, altresì, la sussistenza di
un interesse pubblico concreto e attuale all'eliminazione del provvedimento
illegittimo, del quale deve essere data congrua motivazione nell'atto di
annullamento. La valutazione che, sotto questo profilo, la Provincia deve
compiere non è, tuttavia, del tutto coincidente con quella che deve essere
effettuata dall'organo comunale che ha emanato il provvedimento autorizzativo
nell' esercizio del suo potere di annullamento d'ufficio, dal momento che
quest'ultimo deve valutare l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto invalido anche alla stregua delle altre effettive
possibilità di eliminazione del vizio riscontrato, quali, per esempio,
la modifica degli strumenti urbanistici, l'invito a presentare un progetto di
lottizzazione, l'offerta di integrazione delle opere di urbanizzazione, laddove la
Provincia, non potendo sostituirsi al Comune nell'adozione delle scelte
concernenti il governo del territorio, deve limitarsi a valutare l'interesse
pubblico con riferimento esclusivo all'interesse alla conservazione della
situazione esistente.
A differenza del generale potere di annullamento in sede di autotutela, che non
è soggetto a termini particolari, la legge stabilisce che il potere di
annullamento provinciale in esame possa essere esercitato solo entro
dieci anni dall' adozione del provvedimento illegittimo. Deve ritenersi,
tuttavia, in conformità ai principi generali dell'annullamento d'ufficio, che
anche prima del decorso di tale termine l'esercizio del potere possa, in
concreto, risultare precluso, qualora, in
considerazione del tempo trascorso e delle altre circostanze del caso,
appaia, ormai, insussistente un interesse pubblico attuale all' eliminazione
dell' atto invalido.
5. Il provvedimento di annullamento, secondo
quanto espressamente stabilisce il comma 2, è assunto dal Presidente della
Provincia entro diciotto mesi dall' accertamento delle violazioni. Il
termine deve farsi decorrere, come ha affermato la giurisprudenza, non dalla
mera presa di cognizione, da parte della provincia, degli elementi di fatto, ma
dalla conclusione dello svolgimento, sia pure sommario, dell'esame ragionato
dei medesimi e delle pertinenti valutazioni tecnico - giuridiche, vale a dire dal
deposito della relazione del funzionario che ha svolto i necessari
accertamenti tecnici, in quanto è da tale momento che l'organo competente
è posto in grado di esercitare il suo potere. Sebbene la giurisprudenza si sia,
talvolta, espressa in senso diverso, la formulazione letterale della norma, che
fa riferimento all'assunzione del provvedimento, induce a ritenere che entro il
termine l'atto debba essere emanato, senza che sia necessaria anche la sua
comunicazione ai destinatari. Deve, d'altra parte, ritenersi che la scadenza del
termine decennale previsto dal comma l precluda, in ogni caso, l'emanazione del
provvedimento di annullamento, ancorché non sia ancora interamente decorso il
termine di diciotto mesi di cui al comma 2, come può verificarsi nell'ipotesi
in cui l'accertamento delle violazioni abbia avuto luogo in prossimità. della
scadenza del predetto termine decennale.
Il legislatore si è preoccupato di assicurare il
previo contraddittorio con i soggetti interessati, prevedendo che l'emanazione
dell'atto di annullamento debba essere preceduto dalla contestazione delle
violazioni al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al
progettista e al Comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro
sessanta giorni. Poiché, a differenza di quanto faceva il previgente art. 98
della L n. 61 del 1985, la norma non specifica le modalità con le quali la
contestazione deve essere comunicata, sembra che l'Amministrazione possa
impiegare, a tal fine, qualsiasi mezzo idoneo allo scopo di portare l'atto di
contestazione a conoscenza dei destinatari.
6.
In pendenza del procedimento di annullamento, è attribuito al Presidente della
Provincia, in base al comma 3, il potere di ordinare la sospensione dei lavori,
con provvedimento da notificare per mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme
e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai medesimi soggetti
destinatari, ai sensi del comma 2, della contestazione delle violazioni, e da
comunicare al Comune. Si tratta di un provvedimento di natura cautelare, la cui
efficacia è limitata nel tempo, in quanto, come la norma espressamente
stabilisce, esso cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua
notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento. Tanto il
provvedimento di sospensione, quanto quello di annullamento, come prescrive il
comma 4, devono essere resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo
pretorio del Comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
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