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Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanisticiSulla base delle considerazioni sottoriportate, la materia non è più di competenza della Provincia. Considerazioni sulle competenze alla Provincia a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 13 della Legge Regione Veneto n. 16/2003. La funzione per l'emanazione del nulla-osta per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali in origine spettava allo Stato ed era disciplinata dall'art. 3 L. 1357/1955. Successivamente, è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario in virtù del D.P.R. n. 6/1972 e del D.P.R. n. 616/1977. Questa scelta del legislatore statale è stata ribadita anche dal D.lgs. n. 112/1998 (che non contempla l'emanazione del nulla-osta tra i compiti amministrativi mantenuti allo Stato). L' art. 80 - L.R. n. 61/1985 ha conferito, a sua volta, la funzione al Presidente della Provincia; questa scelta del legislatore regionale è stata confermata dall'art. 59 - lettera e) - L R. n. 11/2001. Il D.P.R. n. 380/2001, (v. in particolare l'art 136 -comma 1 - lettera b) ha, tuttavia, espressamente abrogato l'art. 3 - L. 1357/1955, senza peraltro prevedere più tale compito amministrativo né all'art. 14 "Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici", né all'art. 20 "Procedimento per il rilascio del permesso di costruire". Ritenendo che l'art 14 D.P.R. n. 380/2001 sia espressione dì un principio fondamentale, la funzione amministrativa in esame si intende di conseguenza soppressa anche nell'ordinamento regionale, per incompatibilità dell'art. 80 L.R. n. 61/1985 con tale principio. Infatti, come sostenuto da parte della dottrina, il legislatore regionale, nelle materie a competenza legislativa concorrente - come quella urbanistica, ora "governo del territorio" secondo la nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione - non può prevedere competenze amministrative di carattere autorizzatorio o ablatorio in grado di comprimere le posizioni giuridiche private, nel caso in cui esse non siano state (sotto forma dì principi fondamentali) già delineate da altre norme statali di rango legislativo, fatta salva l'ipotesi di esplicita autorizzazione, in tal senso, da parte del legislatore statale. Pertanto, ritenendo che l'emanazione del nulla-osta provinciale per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali sia una funzione di carattere autorizzatorio, si ritiene soppresso nell'ordinamento regionale, dato che né il D.P.R. n. 380/2001, né altre disposizioni statali di rango legislativo, ancora vigenti dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, lo prevedono. Normativa di riferimentoD.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Art. 14 (L) -
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. 2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Art. 80 – Deroghe.Il Piano Regolatore generale può dettare disposizioni che
consentano, entro i limiti predeterminati, al Sindaco di rilasciare concessioni
o autorizzazioni in deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali
quando esse riguardino edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico e
purché non comportino la modifica delle destinazioni di zona.
Legge regionale 1 agosto 2003, n. 13 Art. 13 – Disciplina transitoria dell’attività edilizia.Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, che regolano la materia dell’edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.
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