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Normativa di riferimentoD.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Capo III - Controllo dell’attività. Art. 89 –Vigilanza.
5 - Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’Autorità giudiziaria, al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale, nonché al Sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
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