direttiva europea
La direttiva
2010/31/CE
In vigore dal 9 luglio 2010, la
Direttiva europea 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia
. Sostitusce la direttiva 2002/91/CE,
abrogata dal 1º febbraio 2012.
Nuovi edifici a energia quasi zero dal 2021.
Negli annunci immobiliari andrà indicata la classe
La nuova direttiva promuove il miglioramento della
prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e
climatiche esterne nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti
interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.
Nel provvedimento è definito il quadro comune generale di una
metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e
delle unità immobiliari che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in
conformità a quanto indicato nell'allegato I della direttiva.
In particolare, la metodologia di calcolo dovrà tenere conto delle
caratteristiche termiche dell’edificio e delle sue divisioni interne (capacità
termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, ponti
termici), degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, di
condizionamento e ventilazione, di illuminazione, della progettazione, posizione
e orientamento dell’edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare,
delle condizioni climatiche interne, dei carichi interni.
Inoltre, il calcolo della prestazione energetica
deve essere differenziato a seconda della categoria di edificio (abitazioni
monofamiliari, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti,
impianti sportivi, esercizi commerciali).
Requisiti minimi di prestazione energetica
Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie affinché siano fissati
requisiti minimi di prestazione energetica (rivisti a scadenze regolari non
superiori a cinque anni, se necessario aggiornati in funzione dei progressi
tecnici nel settore edile) per gli edifici o le unità immobiliari al fine di
raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.
I requisiti minimi potranno non essere applicati agli edifici tutelati per il
loro valore architettonico o storico o adibiti a luoghi di culto; ai fabbricati
temporanei (tempo di utilizzo non superiore a due anni), i siti industriali, le
officine, gli edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico;
agli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno e ai fabbricati
indipendenti di superficie inferiore a 50 m2.
Calcolo dei livelli ottimali
Entro il 30 giugno 2011 la Commissione stabilirà un
quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali, in
funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica degli edifici ed
elementi edilizi.
Il quadro metodologico distinguerà tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse
tipologie edilizie. Gli Stati membri calcoleranno i livelli ottimali
avvalendosi del quadro comparativo e di altri parametri - condizioni
climatiche, accessibilità delle infrastrutture energetiche - e compareranno i
risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in
vigore.
Entro il 30 giugno 2012, gli Stati trasmetteranno alla Commissione la prima
relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il
calcolo, con i relativi risultati. Se i requisiti minimi vigenti risulteranno
sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, gli Stati dovranno
giustificare tale differenza per iscritto alla Commissione e ridurre il divario.
Edifici nuovi ed esistenti
Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati dovranno garantire che, prima
dell’inizio dei lavori, sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale
ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili,
tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili;
cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore. Per gli
edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, la prestazione
energetica dovrà essere migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi;
inoltre, andranno valutati e tenuti presenti sistemi alternativi ad alto
rendimento.
Impianti tecnici per l'edilizia
Al fine di ottimizzarne i consumi, gli Stati dovranno stabilire
requisiti minimi per i sistemi tecnici per l’edilizia (impianti di
riscaldamento e di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento
d’aria, grandi impianti di ventilazione). Inoltre, promuoveranno l’introduzione
di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è in
fase di costruzione o è oggetto di una ristrutturazione importante.
Edifici a energia quasi zero
La direttiva 2010/31/CE stabilisce che gli Stati provvedano affinché entro il
31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano “edifici
a energia quasi zero”, cioè ad altissima prestazione energetica, in cui
il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo sia coperto in misura molto
significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa quella prodotta in loco
o nelle vicinanze. Gli edifici pubblici di nuova costruzione
dovranno essere a energia quasi zero a partire dal 31 dicembre 2018.
Gli Stati dovranno elaborare piani nazionali destinati ad aumentare il numero di
“edifici a energia quasi zero”; entro il 31 dicembre 2012 e successivamente ogni
tre anni, la Commissione pubblicherà una relazione sui progressi realizzati ed
elaborerà un piano d'azione.
Incentivi
La direttiva sottolinea l'importanza di mettere a disposizione adeguati
strumenti di finanziamento e incentivi per favorire l'efficienza
energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero.
Pertanto gli Stati membri dovranno adottare gli strumenti più pertinenti sulla
base delle circostanze nazionali e dovranno redigere entro il 30 giugno
2011 un elenco delle misure e degli strumenti esistenti e proposti.
Attestato di prestazione energetica
Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di certificazione
energetica degli edifici.
L'attestato comprenderà la prestazione energetica dell’edificio e i valori di
riferimento, quali i requisiti minimi di prestazione energetica, al fine di
consentire ai proprietari o locatari di valutare e raffrontare la prestazione
energetica.
Il certificato, valido al massimo per 10 anni, comprende raccomandazioni per il
miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione
energetica e potrà contenere informazioni supplementari (il consumo energetico
annuale per gli edifici non residenziali e la percentuale di energia da fonti
rinnovabili nel consumo energetico totale).
Entro il 2011 la Commissione adotterà un
sistema comune volontario a livello di Ue per la certificazione
della prestazione energetica degli edifici non residenziali.
Rilascio dell'attestato
L'attestato di prestazione energetica andrà rilasciato:
-
per gli edifici o le unità immobiliari
costruiti, venduti o locati;
-
per gli edifici in cui una superficie di oltre
500 m2 è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico.
A partire dal 9 luglio 2015, cioè cinque anni dopo
l'entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m2
è abbassata a 250 m2.
L'obbligo del rilascio del certificato viene meno
ove sia già disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla
direttiva 2002/91/CE.
In caso di costruzione, vendita o locazione, l'attestato di prestazione
energetica dovrà essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e
consegnato all'acquirente o al nuovo locatario.
Annunci immobiliari
In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli
Stati potranno disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura
prestazione energetica dell’edificio; in tal caso, il certificato di prestazione
energetica va rilasciato entro la fine della costruzione.
In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari
aventi un certificato di prestazione energetica, l'indicatore di
prestazione energetica che figura nell'attestato dovrà essere
riportato in tutti gli annunci commerciali.
Negli edifici pubblici, il certificato dovrà essere
esposto al pubblico.
Ispezioni degli impianti di riscaldamento
e condizionamento
Sono previste nella nuova direttiva ispezioni periodiche degli impianti di
riscaldamento degli edifici dotati di caldaie con una
potenza superiore a 20 kW e degli impianti di
condizionamento d'aria con potenza superiore a 12 kW. Per gli
impianti di riscaldamento con caldaie la cui potenza è superiore a 100 kW
l'ispezione deve avvenire almeno ogni due anni;
per le caldaie a gas questo periodo può essere esteso a
quattro anni.
Esperti indipendenti
Gli Stati dovranno garantire che la certificazione della prestazione energetica
degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento
d'aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati
e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come
dipendenti di enti pubblici o di imprese private.
L'accreditamento degli esperti va effettuato tenendo conto della loro
competenza; gli elenchi periodicamente aggiornati di esperti e/o società
accreditate dovranno essere a disposizione del pubblico.
I sistemi di controllo per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti
di ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti.
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