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RISPARMIO ENERGETICO Normativa Europea Normativa Italiana DECRETO 192 + 311 + Allegati Decreti Attuativi 192 Decreto Legislativo 115/2008 Regione Veneto Pubblica Amministrazione Energy Manager PRESTAZIONE Energetica (ex Certificazione) Tabelle e Utilità Strumenti Operativi Involucro Edilizio Detrazioni Fiscali Finanziamenti Fondo Rotativo Incentivi 2010 (chiuso) Conto Termico 2013 Controllo Impianti Termici Legislazione Documenti da scaricare |
Energy Manager Premessa La figura del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'Energia (più comunemente noto come Energy Manager) nasce nel mondo
anglosassone ai tempi della prima grande crisi petrolifera, quella del 1973. Funzioni e profilo professionali del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia sono definiti all'art.19 della legge ma vengono maggiormente dettagliate nei commi 13-17 della circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 219/F Tale figura professionale assume una posizione di
"consulente" interno alla struttura non essendo previste dirette responsabilità
gestionali e nel campo della effettiva realizzazione degli interventi studiati,
inoltre da tali presupposti consegue che il fattore critico nel processo di
razionalizzazione nell'uso dell'energia risiede non tanto e non solo nel valore
professionale del tecnico né nella sua capacità di nell'individuazione
dell'intervento bensì nella sua capacità/possibilità di dialogare con la
struttura e con l'alta direzione aziendale sviluppando una reale "politica" di
conservazione dell'energia. In mancanza di questa, l'azione dell'E.M. verrà
inevitabilmente a ricadere su di una posizione prettamente operativa ovvero di
"contabile energetico": in ambedue i casi comunque senza alcuna valida ricaduta
sul sistema energetico aziendale e territoriale. Link:
Documenti:
Estratto normativa in materiaLegge 10/91 Art. 19 Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese. 3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza. 5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica. Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 219/F"….13. La legge 9 gennaio 1991 n. 10 all'art. 9 stabilisce che il tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia svolga le
seguenti funzioni: D.Lgs 192/05 adeguato al D.Lgs 311/06Allegato I - (Sostituito in toto dal D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59)comma 15 15. Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche
previste dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi
impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia
copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui
agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Ai fini della più estesa applicazione dell’art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli Enti soggetti all’obbligo di cui all’art. 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tal fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato.
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