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RISPARMIO ENERGETICO Normativa Europea Normativa Italiana DECRETO 192 + 311 + Allegati Decreti Attuativi 192 DPR n. 59 del 2 aprile 2009 DM 26.06.2009 LINEE GUIDA Decreto Legislativo 115/2008 Regione Veneto Pubblica Amministrazione Energy Manager PRESTAZIONE Energetica (ex Certificazione) Tabelle e Utilità Strumenti Operativi Involucro Edilizio Detrazioni Fiscali Finanziamenti Fondo Rotativo Incentivi 2010 (chiuso) Conto Termico 2013 Controllo Impianti Termici Legislazione Documenti da scaricare |
1° Decreto AttuativoPubblicato sulla G.U. n. 132 del 10 giugno 2009 il D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59 recante "Attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ce sul rendimento energetico in edilizia." Il testo, in vigore dal 25 giugno 2009, conferma, in linea generale,
le disposizioni contenute nel D.Lgs. 115/2008 e nell'allegato I
del decreto legislativo 192/2005. Il regolamento, inoltre:
2° Decreto AttuativoIl 10 Luglio 2009 è stato pubblicato in G.U.n. 158 il Decreto Ministeriale 26.06.2009 contenente le "Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici". Il Decreto è in vigore dal 25.07.2009.
3° Decreto Attuativoi due Regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 e succ.completano finalmente il quadro normativo:
D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 75
link al Decreto CERTIFICATORI ENERGETICI - i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario; - gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti; - le società di servizi energetica (ESCo). I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore. L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico lo firma, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”. Il Regolamento si applicherà nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all’entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale.
D.P.R. 16 Aprile 2013, n.
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link al Decreto IMPIANTI TERMICI Oltre alle procedure, il decreto definisce i requisiti dei soggetti responsabili della manutenzione e delle ispezioni sugli impianti. Per garantire un monitoraggio adeguato, viene inoltre promosso il Catasto territoriale degli impianti termici, da sviluppare in modo connesso con le banche dati relative agli attestati di prestazione energetica.
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