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certificazione energetica

La classe energetica degli edifici va indicata sugli annunci immobiliari di compravendite e locazioni, a partire dal 1 gennaio 2012


La certificazione  PRESTAZIONE energetica degli edifici 


 Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009 , contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previsto dall' art. 5 comma 1 e dall' art. 6 comma 9 del D. Lgs. 192/2005.

Il provvedimento segue il DPR del 2 aprile 2009 n. 59, che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti.

 

Dall' AQE al ACE

L'emanazione delle Linee Guida Nazionali pone fine al periodo transitorio disciplinato fino ad ora dal Titolo II del d.lgs. 192/2005 e precisamente, in base all'art 11 c. l-bis del decreto 192.
Dal 25 luglio 2009, l'Attestato di Qualificazione Energetica (
AQE) è dismesso come documento di certificazione energetica in favore dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
In considerazione del c. 1-ter dell'art. 11, gli
AQE fino ad ora utilizzati perderanno la loro efficacia trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali, e pertanto dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di ACE per come predisposti all'Allegato 6 del decreto.

Fino a questa data, in sostanza, gli immobili già dotati dell' AQE potranno continuare a circolare con tale Attestato, ma dal 26 giugno 2010, qualora si debba procedere al trasferimento a titolo oneroso dell'immobile che fu dotato di AQE, si dovrà procedere alla sostituzione del predetto Attestato ormai inefficace ai fini della dotazione, con un nuovo documento - ACE - redatto secondo le indicazioni contenute nel punto 8 dell'All. A ed in base al modello di cui all' All. 6, che si differenzia dall' AQE essenzialmente per due elementi:

  • L'indicazione della classe energetica dell'edificio, che manca nell'AQE;

  • Il Soggetto certificatore, che non potrà più essere un soggetto coinvolto nella proprietà, ovvero nella progettazione o realizzazione dell'edificio, ma al contrario dovrà essere un soggetto imparziale ed indipendente e di ciò ne dovrà dare conto nell'ACE stesso (si veda all' All. 6, il punto 14). Tale dichiarazione assume rilevanza anche penale ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p.

 

Le differenze tra ACE e AQE

ACE e Libretto

Note e raccomandazioni

 

DM 26 giugno 2009

Allegati

Rapporto2012 del CTI

Notariato su APE

Decreto Certificatori - DPR 16/04/13 n.75
riportante i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici. Nel Decreto si specificano le figure professionali abilitate a svolgere il ruolo di certificatori senza frequentare un corso e quali necessitano invece di un corso (di cui si descrivono i contenuti). Si indicano inoltre i criteri per garantire l’indipendenza dei certificatori.

Scarica il testo del Decreto
Scarica la GUIDA all'abilitazione dei certificatori energetici  (Documento riservato Soci ANIT) 


APE nella Regione Veneto  > Rendimento Energetico in Edilizia

La delibera n. 659 del 17/04/12, definisce la modalità telematica con applicativo informatico a disposizione dei professionisti accreditati che potranno compilare on-line l’A.C.E. a partire dal 2 maggio 2012.
Inoltre viene abolito l’obbligo di inviare l’Autodichiarazione “Classe G”.

Accesso Ve.Net
Intruzioni varie

FAQ Regione   (nov.2010)
FAQ Regione (apr.2012)

   

 

ABROGATA LA AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO:

L'Autodichiarazione di prestazione energetica dell’edificio “Classe G” è stata abrogata, ai sensi dell'art.2 comma 4 del D.M. 22 novembre 2012 pubblicato sulla G.U. n.290 del 13 dicembre 2012.

 

A partire dal 6 giugno 2013, ai sensi dell’art.6 del D.L. 4 giugno 2013 n.63, l’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) è denominato Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) mentre il suo contenuto rimane invariato fintantoché non vengano emanati decreti di modifica della metodologia di calcolo attualmente in uso contenuta nel D.M. 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
Si precisa inoltre che nel portale internet Ve.Net.energia-edifici la denominazione A.C.E. è stata sostituita da A.P.E. e che anche il file .pdf rilasciato dallo stesso su cui compaia la precedente denominazione A.C.E. è considerato valido a qualsiasi scopo venga prodotto.

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