finanziaria 2008
Con
Legge n. 134/12 le detrazioni
fiscali del 55% sono prorogate sino al
30 giugno 2013
Premessa
L’art. 1, commi 344-349, della Legge
27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), nel quadro
delle misure di politica energetica ed ambientale, ha introdotto una specifica
agevolazione fiscale per la realizzazione di interventi volti al contenimento
dei consumi energetici, effettuati su edifici esistenti.
Il DM
19 febbraio 2007 ha specificato nel dettaglio gli interventi per
i quali spetta la detrazione e la procedura per richiederla.
L’art.1, commi 20-24, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge
Finanziaria 2008), ha prorogato la detrazione sino al 31 dicembre 2010,
apportando anche una serie di modifiche alla disciplina del beneficio,
applicabili dal 1° gennaio 2008.
Il DM
11 marzo 2008 ha fissato i nuovi valori limite di fabbisogno
energetico e di trasmittanza termica da rispettare per i lavori iniziati dal 1°
gennaio 2008.
Il DM 7 aprile 2008 e il DM 6 agosto 2009, modificando il DM
19 febbraio 2007, hanno apportato semplificazioni.
Per le spese sostenute nel 2008,
è stato cancellato il
silenzio-rifiuto previsto dal DL 185/08 anticrisi, ritornando all’automaticità
della detrazione senza tetti di di spesa.
L'invio all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione va fatto solo
quando l'intervento si protrae oltre il periodo di imposta e per le
spese sostenute la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque
rate annuali di pari importo.
La Legge n. 241/11
proroga fino al 31.12.2012 la detrazione del 55%.
La Legge n. 134/12
proroga fino al 30.06.2013 la detrazione del 55%.
La
Legge 90/13 (ex DL
63/13) innalza dal 55 al
65% le detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica
fino al 31 dicembre
2013. Fino al
30 giugno 2014
solo per interventi nei condomini che interessano le
parti comuni o tutte le U.I
di cui si compone il singolo condominio.
Vengono inseriti
tra gli interventi agevolabili anche le spese per interventi di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria.
Breve Promemoria
Ecco
in sintesi le caratteristiche delle due agevolazioni e i requisiti per
ottenerle.
Detrazione del
50% (ex 36%) per le
ristrutturazioni edilizie
Le spese sostenute dal
26 giugno 2012,
data di entrata in vigore del DL 83/12 convertito con mod. nella legge 134/13, sono agevolate con una detrazione
fiscale del 50% fino a un
tetto di spesa di 96 mila euro
fino al 30
giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013 (L 90/13).
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per
l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Beneficiari:
tutte le persone fisiche che possiedono un immobile a qualsiasi titolo (cioè
i proprietari ma anche chi è in affitto o in usufrutto).
Attività
e spese ammesse:
tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia. Nelle ambito di questa attività sono
ammesse le seguenti spese fino a un massimo
di 96.000 euro:
- progettazione,
consulenza, perizie ed esecuzione dei lavori;
- acquisto
dei materiali;
- messa
in regola degli impianti elettrici e degli impianti a metano;
- relazione
di conformità dei lavori;
- imposte
e altri costi burocratici (Iva, imposta di bollo, concessioni,
autorizzazioni e denuncia di inizio lavori);
- oneri
di urbanizzazione.
Agevolazione:
detrazione dall' Irpef del 50%
delle
spese sostenute (quindi fino a un massimo
di 48.000 euro,
che è il 50% di 96.000 euro). L'importo deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo ed è detraibile in:
- 10
anni per tutti
i contribuenti fino a 75 anni di età;
- 5
anni per i
contribuenti fino a 80 anni;
- 3
anni per i
contribuenti con più di 80 anni.
Sui
lavori è prevista inoltre l'aliquota Iva
agevolata
al 10%.
Procedura:
Prima del D.L. 70/11 occorreva compilare un apposito
modulo per la comunicazione di inizio lavori e inviarlo al
Centro
Operativo di Pescara.
Non va più inviata la
comunicazione preventiva di inizio lavori.
Occorre
inoltre essere provvisti degli altri documenti eventualmente necessari (Dia,
concessione edilizia ecc.)
Tutti
i pagamenti all'impresa che svolge i lavori devono avvenire tramite bonifico
bancario dal
quale risulti la specifica causale del versamento e il codice fiscale di
entrambe le parti (in genere le banche hanno appositi moduli per questo tipo di
bonifici)
E'
importante conservare:
- le
fatture
o le ricevute
fiscali per gli acquisti e le prestazioni detraibili;
- le
ricevute
dei bonifici
come prova del pagamento.
Detrazione del 65% per il risparmio
energetico
Beneficiari:
gli stessi che beneficiano della detrazione per le ristrutturazioni
edilizie.
Attività
e agevolazioni ammesse:
rientrano nello sgravio
fiscale del 65%
delle spese sostenute tutti gli interventi per:
- la
"riqualificazione
energetica"
degli edifici esistenti, cioè gli interventi che incidono sulla prestazione
energetica dell’edificio realizzando una maggior efficienza.
Detrazione massima: 100.000 euro (55% della spesa massima di 181.818,18
euro;
- l'isolamento
termico degli
edifici esistenti o parte di essi (singoli appartamenti) cioè le specifici
opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre e gli
infissi.
Detrazione massima: 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro);
- l’installazione
di pannelli
solari per la
produzione di acqua.
Detrazione massima: 60.000 euro;
- la
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con
caldaie a condensazione, pompe di calore e impianti geotermici a bassa entalpia
e relativo sistema di distribuzione.
Detrazione massima: 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro).
Quanto
al periodo di detraibilità:
-
le
spese sostenute nel
2008 potevano
essere ripartite su un arco di tempo da
3 a 10 anni, a
scelta del contribuente;
-
le
spese sostenute a partire dal
2009 erano
detraibili in 5
anni.
-
le
spese sostenute a partire dal
2010
sono
detraibili in 10
anni.
Procedura:
- per
i lavori che si concludono entro
l'anno solare
va inviata una comunicazione all’Enea
entro 90 giorni dal termine dei lavori;
- per
i lavori che terminano dopo
il 31 dicembre andrà
invece fatta la comunicazione all'Agenzia
delle Entrate
entro il 31 marzo utilizzando l'apposito modello. Rimane sempre l’obbligo
della comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
Tutti i pagamenti dei lavori devono avvenire tramite bonifico
bancario.
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