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Normativa Europea
Normativa Italiana
DECRETO 192 + 311 + Allegati
Decreti Attuativi 192
DPR n. 59 del 2 aprile 2009 DM 26.06.2009 LINEE GUIDA
Decreto Legislativo 115/2008
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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aggiornati e coordinati:
Bosetti e Gatti
EDILCLIMA
DPR 2 aprile 2009, n. 59 - in vigore dal 25 giugno 2009
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia;
Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in
particolare:
l'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevede l'emanazione di uno o più
decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i criteri generali,
le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei
consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
tenendo conto di quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso
degli edifici, in materia di progettazione, installazione, esercizio,
manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione
degli edifici;
l'articolo 4, comma 1, lettera b), che prevede l'emanazione di uno o piu'
decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i criteri generali
di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché
per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo la ristrutturazione di edifici
esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo
conto di quanto riportato all'allegato B e alla destinazione d'uso degli
edifici;
l'articolo 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle
disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto
legislativo;
Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici
nella climatizzazione invernale e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n.
10, come modificata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dalle
disposizioni dell'allegato I del medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che
stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e
manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le
ispezioni periodiche, e i requisiti degli organismi esterni incaricati delle
ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della
predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per
le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU), reso
nella seduta del 12 dicembre 2007;
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale alla piena
attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare dell'articolo 7, e che,
in proposito, la Commissione europea gia' il 18 ottobre 2006 ha avviato la
procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi
dell'articolo 226 del Trattato CE, procedura di infrazione n. 2006/2378;
Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, fissa in centoventi giorni, decorrenti dal 9 ottobre 2005, il
termine per l'emanazione del presente provvedimento;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 12 maggio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
marzo 2009;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. - Ambito di intervento e finalità
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente
operativa delle norme per l'efficienza energetica degli edifici su tutto il
territorio nazionale, il presente decreto definisce i criteri generali, le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli
edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la
prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e,
limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici, di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, sono integrati con successivi provvedimenti.
3. I criteri generali di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla prestazione
energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle
ristrutturazioni di edifici esistenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea. (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi; ».
- La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia e' pubblicata nella GUCE
del 4 gennaio 2003 L-1-65.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
in edilizia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
222 del 23 settembre 2005 - Supplemento ordinario n. 158.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) e dell'art. 9, comma
1, del titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione energetica). - 1. Entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli
obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato
«B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la
progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al
settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e
convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di
calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della
destinazione d'uso degli edifici; ».
«Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1,
il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione
invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria e'
disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente
decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192:
«Art. 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici). - 1.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, il
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti
termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i
requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono
disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica
del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di
cui all'allegato L.».
- La direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, e'
pubblicata nella GUCE L 114-64. del 27 aprile 2006.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 18 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE:
«6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi
energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more
dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del
medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi
decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di
cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non
abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della
direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti
provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che
abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano
misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri
provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192:
«Art. 1 (Finalita') - 1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le
condizioni e le modalita' per migliorare le prestazioni energetiche degli
edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione
delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a
conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a
effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitivita' dei
comparti piu' avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli
edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche
degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti
incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli
studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione
e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento
degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome,
avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi,
interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di
coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e
l'elaborazione di informazioni e di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto
delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche
attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.».
- Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modificazioni, e le
ulteriori definizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente decreto.
3. Sistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili su
vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o piu' delle
seguenti caratteristiche della superficie vetrata:
trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione
infrarossi, trasmissione luce visibile.
4. Trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K), e' il parametro che valuta
la capacita' di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che
la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma
UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.
5. Coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate di un
sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle
condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali
coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in
particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di
specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde
estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde
intensivo.
Nota all'art. 2:
- Per «decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 di cui al punto 4 delle note alle premesse.
- Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192:
«1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che
si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un
edificio puo' confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente
esterno, il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere
utilizzate come unita' immobiliari a se' stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la richiesta di
permesso di costruire o denuncia di inizio attivita', comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un
edificio» e' la quantita' annua di energia effettivamente consumata o che si
prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso
standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e
l'illuminazione.
Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto della
coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della
progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici,
dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti,
dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri
fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno
energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico
dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel
presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni
parametri energetici caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo simultanei di energia
meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari,
nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i componenti
necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la
temperatura e' controllata o puo' essere abbassata, eventualmente in
combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidita' e della purezza
dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso bruciatore-caldaia che
permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla
combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» e' la quantita' di
calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore; l'unita' di
misura utilizzata e' il kW;
i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae calore
dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo
trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza
massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal
costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni
dell'allegato A.».
Art. 3. - Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici
e degli impianti
1. Ai fini dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo, per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli
edifici si adottano le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle
norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro
successive modificazioni.
Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1:
Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la
climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
2. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo
della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee guida nazionali di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo.
Nota all'art. 3:
- Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del «decreto legislativo», si veda
nelle note alle premesse.
- La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella GUCE L 1-65 del 4 gennaio 2003.
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 del «decreto legislativo»:
«9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie
di calcolo definite con i decreti di cui all'art. 4, comma 1, e tenuto conto di
quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche
metodi semplificati che minimizzino gli oneri.».
Art. 4. - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli
edifici e degli impianti
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo, i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per
la progettazione degli edifici e per la progettazione ed installazione degli
impianti, sono fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal decreto
legislativo, dall'allegato C al decreto legislativo e dalle ulteriori
disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di
ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo si procede, in sede progettuale alla
determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale (EPi), e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori
limite che sono riportati nella pertinente tabella di cui al punto 1
dell'allegato C al decreto legislativo.
3. Nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di
edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo, si procede in sede progettuale alla determinazione della
prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro
edilizio (Epe, invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di
energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolata tenendo conto
della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 - 1, e la
superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con
altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore a:
a) per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, cosi' come classificati,
in base alla destinazione d'uso, all'articolo 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, esclusi collegi, conventi, case di pena
e caserme, ai seguenti valori:
1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
b) per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
4. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti
all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto legislativo,
consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o
dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto alle
lettere seguenti:
a) per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture
opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato
verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento,
deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2.1 al punto 2
dell'allegato C al decreto legislativo, in funzione della fascia climatica di
riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora
la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti
termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2.1
al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati
dalla trasmittanza termica media, parete corrente piu' ponte termico;
nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree
limitate oggetto di riduzione di spessore, sottofinestre e altri componenti,
devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2.1 al punto 2
dell'allegato C al decreto legislativo, con riferimento alla superficie totale
di calcolo;
b) per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della
trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a
ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero
verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o
uguale a quello riportato nelle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'allegato C al
decreto legislativo, in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora
il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione
dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori
limite della trasmittanza termica riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3
dell'allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati dalla
trasmittanza termica media, parete corrente piu' ponte termico.
Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da
confrontare con quelli di cui alle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'allegato C
al decreto legislativo, sono calcolati con riferimento al sistema
struttura-terreno;
c) per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo della
trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre
e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le
parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti
riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto
legislativo. Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi
pedonali automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in
relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione e
differenze di pressione tra l'ambiente interno ed esterno.
5. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di
impianti termici o sostituzione di generatori di calore, previsti all'articolo
3, comma 2, lettera c), numeri 2) e 3), del decreto legislativo, si procede al
calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla
verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5
dell'allegato C al decreto legislativo. Nel caso di installazioni di potenze
nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, e' fatto obbligo di allegare
alla relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo,
una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano
gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno
degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel
sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono
state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.
6. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore,
prevista all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto
legislativo, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di
uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano
le
seguenti condizioni:
a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile,
in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica utile
nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log
Pn, dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del
generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in
condizioni nominali, ηu,
riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con
la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica e' fatta utilizzando
come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore
di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con
provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener
conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi
successivi aggiornamenti;
c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non
fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di
termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi
modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli
locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed
esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di
apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di
termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve
possedere almeno i requisiti gia' previsti all'articolo 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova
installazione o ristrutturazione di impianti termici.
In ogni caso detta centralina deve:
1) essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate
eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con
programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due
livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici
centralizzati;
2) consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su
due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici
per singole unità immobiliari;
d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare
maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la
verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento;
e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità
immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di
distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità
immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di
temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione
della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di
contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per
singola unità immobiliare;
f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, e' rimessa alle
autorità locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione della
relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima puo' essere omessa a
fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.
7. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la
sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del comma 6, lettera a),
in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti
della combustione e' al servizio di più utenze ed e' di tipo collettivo
ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che
impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo 2, comma 2, del
decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione
di cui al comma 6 può applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle
altre condizioni previste, a condizione di:
a) installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico
parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale maggiore o
uguale a 85 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo
impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica
il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle
disposizioni del comma 6, da allegare alla relazione tecnica di cui al comma 25,
ove prevista, o alla dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo
1990, n. 46, e successive modificazioni, correlata all'intervento, qualora le
autorità locali competenti si avvalgano dell'opzione di cui alle lettera f) del
comma 6.
8. Nei casi previsti al comma 2, per tutte le categorie degli edifici così come
classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e quando il rapporto tra la
superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile e'
inferiore a 0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può
essere omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel
rispetto dei limiti fissati al comma 5, lettere a), b) e c), e sono rispettate
le seguenti prescrizioni impiantistiche:
a) siano installati generatori di calore con rendimento termico utile a carico
pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a
X + 2 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone
climatiche A, B e C, e vale 93 nelle zone climatiche D, E ed F. Per valori di Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle
condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C;
c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in
ogni unità immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione automatica
della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare
sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti
interni;
d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas queste
abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, ηu,
riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con
la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica e' fatta utilizzando
come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore
di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con
provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener
conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi
successivi aggiornamenti. In tale caso, all'edificio o porzione interessata, si
attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia primaria limite massimo
applicabile al caso specifico ai sensi del comma 2.
9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore
a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore
dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle
categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso
all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, e' preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati
laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad
eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici
centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità
abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25.
10. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a
4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi' come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di
installazione dell'impianto termico devono essere realizzati gli interventi
necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la
termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Gli eventuali
impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero
l'adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere
evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25.
11. Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un
errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a piu' o meno il 5 per
cento, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di
contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
12. Ai fini del presente decreto, e in particolare per la determinazione del
fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono considerati ricadenti fra gli
impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che
rispettano i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma
Europea UNI EN 303-5;
b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i piu'
restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi
dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.
13. Per tutte le tipologie di edifici, in cui e' prevista l'installazione di
impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili, in sede progettuale, nel caso di nuova costruzione e
ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo
all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle
ristrutturazioni totali, si procede alla verifica che la trasmittanza termica
delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che delimitano
l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati, non sia maggiore dei
valori definiti nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato
C al decreto legislativo.
14. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione
di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2,
lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e
nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o
sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3),
fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva
maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di
alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi
francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale
del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare
complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla
lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione
dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto
riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
15. In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici
o a uso pubblico, così come definiti ai commi 8 e 9 dell'allegato A al decreto
legislativo, devono essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni:
a) i valori limite già previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto
legislativo sono ridotti del 10 per cento;
b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, già previsto al
punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, e' calcolato con la seguente
formula: ηg=
(75 + 4 log Pn)%;
c) i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la
climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista.
16. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova
costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto
legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo
ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, da realizzarsi in zona
climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza (U) delle strutture
edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo
il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5
dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997,
recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere
inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie verticali e
orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture
opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente
esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.
17. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova
costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto
legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), si procede
alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni
interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile,
conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di
controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa
verrà assunta pari al 65 per cento alla temperatura interna di 20 °C.
18. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, ad eccezione, esclusivamente per le disposizioni di cui
alla lettera b), delle categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8, il progettista, al fine
di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere
la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione
e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma
2, lettere a), b) e c), numero 1), del decreto legislativo, questo ultimo
limitatamente alle ristrutturazioni totali:
a) valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle
superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per
irraggiamento solare;
b) esegue, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località
nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel
mese di massima insolazione estiva, Im, s, sia maggiore o uguale a 290 W/m²:
1) relativamente a tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle
comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est, almeno una delle seguenti
verifiche:
1.1 che il valore della massa superficiale Ms, di cui al comma 22 dell'allegato
A, sia superiore a 230 kg/m²;
1.2 che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (YIE),
di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a 0,12 W/m2
°K;
2) relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate che il valore
del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, di cui al comma
4, dell'articolo 2, sia inferiore a 0,20 W/m2
°K;
c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche
distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell'edificio;
nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, può prevedere
l'impiego di sistemi di ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13
dell'articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa
superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache previsti alla
lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche
e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di
contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione
dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tale caso deve essere prodotta una
adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne
attesti l'equivalenza con le predette disposizioni.
19. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, al fine di
limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la
temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e
nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma
2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo limitatamente alle
ristrutturazioni totali, del decreto legislativo, e' resa obbligatoria la
presenza di sistemi schermanti esterni. Qualora se ne dimostri la non
convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in
presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a
0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui al
comma 25.
20. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del decreto legislativo, per tutte le
categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso
all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, ad eccezione delle categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di
limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la
temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente e documenta l'efficacia
dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre
l'apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di
natura tecnica ed economica all'utilizzo dei predetti sistemi devono essere
evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25. La predetta valutazione
puo' essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN
410) minore o uguale a 0,5.
21. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, e'
prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare
sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti
interni.
L'installazione di detti dispositivi e' aggiuntiva rispetto ai sistemi di
regolazione di cui all'articolo 7, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e deve
comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di
contabilizzazione.
22. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, e' obbligatorio
l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed
elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in
occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli
impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve
essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del
fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda
sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite e' ridotto
al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici.
23. Le modalita' applicative degli obblighi di cui al comma 22, le prescrizioni
minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione
di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono
precisate, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici,
con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo.
Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale
impossibilita' tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere
dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 25. In
mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione e' dichiarata irricevibile.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di
ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo, e' obbligatoria l'installazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
(commi abrogati dall'art. 11 del D.Lgs
28/11)
24. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici e privati
e di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo, e' obbligatoria la predisposizione delle
opere, riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a
favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di
tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di
progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori.
25. Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal
presente articolo nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni
per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti
termici, che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le
amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia,
insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli
articoli 25 e 26 della stessa legge.
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche
sono riportati nell'allegato E al decreto legislativo. Ai fini della piu' estesa
applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli
enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, tale
relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso
attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tale fine
redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
nominato.
26. I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente decreto sono
eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori
regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche
predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad
esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
27. L'utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da
organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le università o gli istituti
del CNR, e' possibile, motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto di
cui al comma 25, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o
conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo
precedentemente detti. Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica
dell'edificio occorre prendere in considerazione i seguenti elementi:
a) lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato e l'ambiente
esterno;
b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
c) lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a
temperatura diversa;
d) gli apporti termici interni;
e) gli apporti termici solari;
f) l'accumulo del calore nella massa dell'edificio;
g) l'eventuale controllo dell'umidità' negli ambienti climatizzati;
h) le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
i) le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
l) le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
m) le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di
energia;
n) l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia;
o) per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria
maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l'uso di
opportuni modelli di simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa
rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico.
Nota all'art. 4:
- Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del «decreto legislativo», si veda
nelle note alle premesse.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 16
gennaio 1991, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre
1993, n. 242.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412 che reca «Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»:
«Art. 3 (Classificazione generale degli edifici per categorie). - 1. Gli
edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti
categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali
abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attivita' similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o
contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali,
purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento
termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi
compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le
strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di
altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e
assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi,
magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attivita' sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a
categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioe'
ciascuna nella categoria che le compete.».
- Per il punto 1, dell'allegato «C» del «decreto legislativo», si veda al
punto 4 delle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettere a) e b), del «decreto
legislativo»:
«2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i
requisiti minimi prestazionali di cui all'art. 4, e' prevista un'applicazione
graduale in relazione al tipo di intervento.
A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di
edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione (integrale, ma) limitata al solo ampliamento dell'edificio
nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per
cento dell'intero edificio esistente; ».
- Per le tabelle dell'allegato «C» del «decreto legislativo», vedi decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 192 recante «Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993. n. 412:
«Art. 7 (Termoregolazione e contabilizzazione). -
1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata
rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono
disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti
normative, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli
impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli
impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per
una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o
quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, e'
prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che
consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a
valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere
pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La
temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido
termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a + o - 2
(gradi) C.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di
entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in
modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione
edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni
singola unità immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può
essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello
di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia
effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura
della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato di programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco
delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione
d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della
settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o
mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione
o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei
periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non
esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di
un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura della
temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa
temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
7. (Comma abrogato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).
8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere
giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari
e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la
metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9. NeI caso di installazione in centrale termica di più generatori di calore,
il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al
carico termico dell'utenza.».
- La legge 5 marzo 1990, n. 46 recante «Norme per la sicurezza degli impianti»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, recante «Regolamento recante modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici
degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.».
«2. Al secondo capoverso del comma 9 dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il periodo da:
Fatte salve a tetto dell'edificio, e' sostituito dal seguente:
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei
regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del
presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di
generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino
generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della
combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma
tecnica UNI EN 297:
singole ristrutturazioni di impianti termici individuali gia' esistenti, siti in
stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque
adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore;
nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato
dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di
tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico,
a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi
funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.».
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli
impianti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
amhientale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 -
Supplemento Ordinario n. 96.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993 n. 412:
«6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonche' in quelli
sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia termica
necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralita' di utenze, deve
essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali
situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico
generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti
impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che
giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione
tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione
della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, e'
prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli
impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o
uguale a 350 kW.».
- Per l'allegato A, commi 8 e 9 e l'allegato C del «decreto legislativo», si
veda il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di «Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412:
«13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di
ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei
locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, e'
prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso per
rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed
il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano
superiori ai valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni:
«2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento
ambientale per una pluralita' di utenze, qualora la potenza nominale del
generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o
superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato
di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno
su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo
termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento
della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e
di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non
superiore a + o - 2 (gradi) C.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di
entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in
modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione
edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni
singola unita' immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo puo'
essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello
di temperatura ambiente qualora in ogni singola unita' immobiliare sia
effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura
della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato di programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco
delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione
d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della
settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o
mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione
o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei
periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari destinati, anche se non
esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di
un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura della
temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa
temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del «decreto legislativo»:
«Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione energetica). - 1. Entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli
obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato
«B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la
progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al
settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e
convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di
calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della
destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare
la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati
in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale
delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie
l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale
consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.».
- Si riporta il testo della legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli: 19, 25, 26
e 28, comma 1:
«Art. 19 (Responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia). - 1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei
settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente
hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate
equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate
equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del
tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli
incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della
presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie
strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario
per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di
bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi
energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA
provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso
delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di
soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite
convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a
realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge,
all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma i e a realizzare direttamente ed
indirettamente programmi di diagnosi energetica.».
«Art. 25 (Ambito di applicazione). - 1. Sono regolati dalle norme del
presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque
ne sia la destinazione d'uso, nonché mediante il disposto dell'art. 31,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del
presente titolo e' graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la
tipologia individuata dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di
impianti). - 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di
energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono
soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto
1978, n. 457.
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli
edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del
consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di
energia di cui all'art. 1 ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le
relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4,
sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera
e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti
non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli
impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice
civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la
cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per
ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto
obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso
a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di
ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia.».
«Art. 28 (Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni). - 1. Il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in
doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere
di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una
relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.».
Art. 5. - Criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo,
sono confermati i criteri generali ed i requisiti per l'esercizio, la
manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale, fissati dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo, dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto
legislativo e dalle disposizioni dell'allegato L del decreto legislativo.
Nota all'art. 5:
- Per l'art. 4, comma 1, lettera a) del «decreto legislativo», si veda al
punto 5 delle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 9 del «decreto legislativo»:
«Art. 7 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale e estiva). - 1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di
condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene
in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di
controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per
la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte,
nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime
operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo
tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e
dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità
dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma i che ne sottoscrive
copia per ricevuta e presa visione.».
«Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). -
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando
accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o
privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti
di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa
ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività
nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto
all'art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il
minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività,
le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui
all'art. 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza,
pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'art. 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
[3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di
facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi
preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti,
nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2,
possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione
dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso,
stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 7, comma 1,
di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le
successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre i 999, n. 551, di comunicare
le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti
riforniti negli ultimi dodici mesi.
3-bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31
dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica
del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei
seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia
elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività
produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i
principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici
presumibilmente a più bassa efficienza; e) la definizione di regole coerenti
con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi
di incentivazione locali;
f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di
miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui
all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma.
3-bis. i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli
immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali,
complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione
di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli
usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si
segnalano:
il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi
consumi di combustibile e di energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione
dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni
ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore
costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere
utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini
dell'applicazione del presente decreto legislativo].
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a
quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità
previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso
comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e
una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono
periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e
dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
[5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed
urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo
particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso
razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con
indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici
da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con
particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le
scelte conseguenti.]».
- Per l'allegato L del «decreto legislativo», si veda al punto 4 delle note
alle premesse.
Art. 6. - Funzioni delle regioni e delle province autonome
1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto
disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le
regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri
provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla
data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, fermo restando il
rispetto dell'articolo 17, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti
attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio
nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi
fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo,
possono:
a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici,
diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma che trovino in queste
stesse metodologie indirizzo e riferimento;
b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi attraverso la
definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli di
cui all'articolo 4, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche
concernenti i costi di costruzione e di gestione dell'edificio, delle
problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini con le misure
adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto
socio-economico territoriale.
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di
entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento
della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale
ravvicinamento dei propri provvedimenti, anche nell'ambito delle azioni di
coordinamento tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell' articolo 6, comma
9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono
affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del
presente decreto.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del «decreto legislativo»:
«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto
dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto
dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme
afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome,
le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle
materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province
autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di
attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Per la direttiva 2002/91/CE, si veda al punto 3 delle note alle premesse. Si
riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del «decreto legislativo».
«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all'attuazione del presente decreto.».
- Per l'art. 6, comma 9, del «decreto legislativo», si veda alle note all'art.
3.
Art. 7. - Disposizioni finali
1. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al comma 1
dell'articolo 3, software commerciali, garantiscono che i valori degli indici di
prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno
scostamento massimo di piu' o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti
parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di
riferimento. La predetta garanzia e' fornita attraverso una verifica e
dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente
nazionale italiano di unificazione (UNI).
2. In relazione alle norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo 3, il CTI
predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la
garanzia di cui al comma 1.
3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima e'
sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in
cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata
dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al comma 1.
Art. 8. - Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2,
foglio n. 279
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