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Prescrizioni illegittimel diniego di concessione edilizia per motivi estetici o l'imposizione di prescrizioni di natura estetica, non possono discendere dall'astratta valutazione circa il valore estetico dell'opera, ma debbono pur sempre essere ricondotti all'applicazione di norme e/o di criteri contenuti negli strumenti urbanistici o introdotti nel regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 33 n. 8 della legge n. 1150/1942. Lo ha stabilito il T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 64 dell'11 gennaio 2005, precisando che l'attività dell'amministrazione vincolata dalle norme che disciplinano l'attività edificatoria all'interno del Comune, questo deve limitarsi ad accertare la perfetta corrispondenza di tutti gli elementi progettuali con le anzidette prescrizioni, senza alcuna possibilità di imporre prescrizioni o limitazioni diverse. Altalex, 4 febbraio 2005 Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Seconda Sezione Sentenza n. 64/2005 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l'intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato Presidente Fulvio Rocco Consigliere Alessandra Farina Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 732/97, proposto da A., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia, Piazzale Roma 461, come da mandato a margine del ricorso; CONTRO il Comune di Mogliano Veneto, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; PER l'annullamento in parte qua del provvedimento del Sindaco di Mogliano Veneto del 5.12.1996 n. 437/95/25745, nonché, ove occorra, per l'annullamento in parte qua del provvedimento del Sindaco n. 62 del 28.3.1996. Visto il ricorso, notificato l'11.2.1997 e depositato presso la Segreteria il 5.3.1997, con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dalla parte; Visti gli atti tutti di causa; Udito nella pubblica udienza del 18 novembre 2004 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l'avv. Emanuele Gullo, in sostituzione dell'avv. Alfredo Bianchini, per la ricorrente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: FATTO La ricorrente, proprietaria di un edificio sito nel Comune di Mogliano Veneto, via xxxxxxxxxxx, espone di aver inoltrato istanza al Comune per l'approvazione di un progetto di ristrutturazione dell'immobile di proprietà, progetto regolarmente assentito con concessione edilizia n. 62 del 28 marzo 1996 seppure con alcune prescrizioni relative alla forometria ed ai solai, con le quali veniva imposto: "che vengano mantenute le strutture lignee costituenti i solai, nelle attuali quote e dimensioni; che i fori al primo piano mantengano le attuali dimensioni e posizionamenti; che i fori al piano terra, sul prospetto sud, vengano così realizzati: una portafinestra centrale con due finestre laterali allineate con quelle del primo piano; che tutti i fori siano architravati con trave orizzontale." Ritenendo illegittime dette prescrizioni la ricorrente ha presentato istanza di riesame, pervenuta al Comune in data 8 novembre 1996. L'amministrazione riesaminata la pratica, con provvedimento del 5 dicembre 1996 confermava le prescrizioni imposte con la concessione n. 62/96. Avverso detto provvedimento, nonché avverso la concessione originariamente rilasciata, la ricorrente ha addotto le seguenti doglianze: 1) Violazione dei principi generali in materia urbanistica; violazione dell'art. 4 della legge n. 10/77 in relazione agli artt. 76 e 77 della L.r. n.61/85, nell'assunto che le prescrizioni - in particolare quelle relative alla disposizione dei fori del piano terra e del primo piano - non possono considerarsi legittime, in quanto, anzichè essere fondate su un contrasto con disposizioni urbanistiche locali, si ricollegano ad un giudizio di carattere estetico espresso dai membri della Commissione edilizia e dal Sindaco circa il posizionamento e le caratteristiche delle aperture e prescindono dall'indicazione di norme effettivamente violate o di effettivi criteri estetici . 2) Violazione di legge: con riguardo all'art. 3 del D.lgs. n. 29/93; degli artt. 4,5,6,7 e 8 della legge n. 241/90 in relazione all'art. 36 della legge n. 142/90. Eccesso di potere. Pur ammettendo che in materia edilizia sia rimessa al Sindaco l'adozione del provvedimento finale, il relativo procedimento deve svolgersi secondo le regole, in particolare assegnandosi al dirigente di settore la competenza a seguire il procedimento come responsabile dello stesso. Nel caso di specie non vi è traccia della sequenza procedimentale che ha dato luogo al provvedimento impugnato. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. All'udienza del 18 novembre 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato con specifico riguardo al primo, assorbente, motivo di censura. La ricorrente lamenta, infatti, che le prescrizioni inserite nel provvedimento che ha assentito l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione siano illegittime in quanto espressione di una valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine a taluni profili estetici dell'opera, laddove, ai sensi dell'art. 4, primo comma della legge n. 10/77 la concessione può essere negata solo per il contrasto della stessa con disposizioni di legge, di strumenti urbanistici o di regolamenti edilizi. Essendo quindi l'attività dell'amministrazione vincolata dalle norme che disciplinano l'attività edificatoria all'interno del Comune, questo deve limitarsi ad accertare la perfetta corrispondenza di tutti gli elementi progettuali con le anzidette prescrizioni, senza alcuna possibilità di imporre prescrizioni o limitazioni diverse, mentre il diniego di concessione edilizia per motivi estetici o l'imposizione di prescrizioni di natura estetica, non possono discendere dall'astratta valutazione circa il valore estetico dell'opera, ma debbono pur sempre essere ricondotti all'applicazione di norme e/o di criteri contenuti negli strumenti urbanistici o introdotti nel regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 33 n. 8 della legge n. 1150/1942 (cfr. in tal senso T.A.R. Lombardia, Brescia, 28.11.1995, n. 1244; T.A.R. Veneto, Sez. II^, 1.2.1995 n. 132; nonché C.d.S., Sez. V^, 3.11.1970, n. 879 e T.A.R. Bolzano, 19.11.1991, n. 170). Per quanto sopra esposto, le prescrizioni imposte in occasione del rilascio della concessione n. 62/96 per l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione sull'immobile della ricorrente, successivamente confermate in sede di riesame, sono illegittime in quanto le imposizioni circa la distribuzione ed il posizionamento dei fori e il mantenimento delle strutture lignee appaiono frutto di un giudizio meramente estetico, non supportato da alcun riferimento a norme urbanistiche o a disposizioni regolamentari edilizie. Il ricorso va quindi accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alle prescrizioni oggetto di gravame. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l'effetto dispone l'annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, nei sensi indicati in motivazione. Condanna l'amministrazione intimata a pagare alla ricorrente € 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di rifusione delle spese e competenze del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 18 novembre 2004. Il Presidente L'Estensore Il Segretario
Depositata in Segreteria il 14 gennaio 2005 |
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