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DECRETO 4 agosto 2003. Annullamento della concessione edilizia rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta ................ Visto lo Statuto della Regione; Vista la vigente normativa in materia urbanistica ed in particolare l'art. 53 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978; Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10; Vista la documentazione acquisita in relazione alle illegittimità segnalate in ordine alla concessione edilizia n. 14 del 14 maggio 1993, rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta ...................; Vista la nota, prot. n. 4472 del 22 gennaio 2003, con la quale da parte del servizio 4/D.R.U, in dipendenza di quanto emerso a seguito dell'indagine ispettiva disposta da questo Assessorato con note prott. n. 7321 del 26 giugno 1995 - n. 12661 del 15 novembre 1995 e n. 10891 del 17 settembre 1996, è stata attivata la procedura prevista dall'art. 53 della legge regionale n. 71/78 provvedendo a contestare la legittimità della concessione edilizia n. 14 del 14 maggio 1993 rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta ..........................., nonché a richiedere le controdeduzioni dei soggetti interessati al rilascio di detto provvedimento; Rilevato che nell'ambito della procedura ex art. 53 della legge regionale n. 71/78, attivata con la nota di questo Assessorato sopracitata, è stata prodotta controdeduzione solo dalla ditta Miragliotta Giuseppina con foglio del 30 marzo 2003, pervenuto in data 4 aprile 2003 ed assunto al prot. A.R.T.A. al n. 23316 del 7 aprile 2003; Vista la nota, prot. n. 251 del 23 aprile 2003, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati inerenti il fascicolo in argomento, la proposta di parere n. 8 del 10 marzo 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, che di seguito in stralcio si trascrive: "...Omissis... Premesso che: A seguito di numerosi esposti trasmessi, venivano segnalate a questo Assessorato presunte illegittimità edilizio-urbanistiche, relative a quattro fattispecie di irregolarità così appresso riportate: 1) concessioni edilizie rilasciate in zone soggette ai vincoli di cui alla legge n. 431/85 prive di autorizzazioni ex legge n. 1497/39 da parte della Soprintendenza di Messina; 2) concessioni edilizie rilasciate in verde agricolo con If. 0,15 mc./mq.; 3) concessioni edilizie rilasciate dopo l'adozione del nuovo P.R.G., in dispregio delle norme di salvaguardia; 4) lottizzazioni realizzate in parziale assenza di urbanizzazione primaria. Conseguentemente, questo Assessorato attivava apposita indagine ispettiva, disposta con assessoriali prott. nn. 7321 del 26 giugno 1995, 12661 del 15 novembre 1995 e 10891 del 17 settembre 1996. In data 11 giugno 1999, con nota prot. n. 177, sono stati rassegnati gli esiti delle indagini ispettive, dalle quali si è rilevato che la C.E. indicata in oggetto è stata rilasciata in violazione alla seguente norma: - in zona soggetta a verde agricolo con If. 0,15 mc/mq. Infatti, la summenzionata C.E. è stata rilasciata dal comune di Gioiosa Marea, sul presupposto del vigente P.R.G., approvato con decreto n. 21 del 4 gennaio 1977, le cui norme consentono, nelle zone soggette a verde agricolo, un If. di 0,15 mc/mq., senza avere tenuto conto dell'effetto immediatamente abrogativo di tale indice previsto dalla legge regionale n. 71/78 del 27 dicembre 1978, laddove all'art. 2, per le abitazioni, è prescritto un indice di densità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq. Si rileva peraltro dalla sentenza del T.A.R. di Catania n. 708/96 allegata alla relazione ispettiva che "...Nella specie, il regolamento locale, al contrario, prevede per le zone agricole un indice di edificabilità superiore a quello stabilito dalla legge, ai fini della tutela del territorio e, perciò, deve ritenersi ricadente nel divieto di cui al D.I. n. 1444/68, recepito dall'art. 2, comma 6, della legge regionale n. 71/78. Il contrasto fra la disciplina legislativa e quella regolamentare evidenzia, pertanto, che, nella specie, si è verificata una incompatibilità non consentita dall'art. 4, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, da cui deriva l'abrogazione implicita della norma regolamentare di cui all'art. 18 delle N.A. del P.R.G. del comune di Gioiosa Marea, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, anche in assenza di espresso recepimento della normativa di rango primario nei regolamenti locali". In conseguenza, accertata l'illegittimità del provvedimento comunale, questa U.O. 4.1, dopo avere acquisito i dati anagrafici dei soggetti interessati, con nota prot. n. 4472 del 22 gennaio 2003, indirizzata al responsabile del l'U.T.C. di Gioiosa Marea, al progettista, ai titolari della C.E. e per conoscenza al sindaco, ha contestato la legittimità della concessione edilizia n. 14 del 14 maggio 1993, secondo le procedure di cui all'art. 53 della legge regionale n. 71/78, con invito a presentare controdeduzioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima. Altresì, con la medesima nota, si è invitato l'U.T.C. a riferire dettagliatamente, in ordine allo stato dei lavori relativi alla C.E. di che trattasi. In riscontro alla suddetta nota dipartimentale, i titolari della concessione edilizia, con foglio assunto al protocollo dell'ARTA al n. 23316 del 7 aprile 2003, hanno prodotto le proprie controdeduzioni, mentre il comune di Gioiosa Marea ed il progettista non hanno formulato le proprie controdeduzioni. Considerato che: - dalle controdeduzioni della ditta si evince che i lavori sono stati quasi ultimati e che è stata già presentata all'U.T.E. di Messina la denunzia di accatastamento dell'immobile; - non si evidenziano situazioni di grave danno urbanistico o di grave alterazione dell'assetto del territorio, con riferimento al contesto urbanistico ed ambientale nel quale va a collocarsi la costruzione, derivante dalla concessione edilizia illegittima oggetto della contestazione; - la ragione di ciò si desume dal fatto che il P.R.G. prevedeva una apposita normativa nelle aree destinate a verde agricolo e che il rilascio della concessione edilizia è avvenuto in coerenza con le norme dello stesso strumento urbanistico; - è trascorso un notevole lasso di tempo dal rilascio della concessione edilizia alla conseguente realizzazione della costruzione. Ciò premesso, questa U.O. n. 4.1 è del parere che pur confermando i vizi di legittimità contestati da questo Assessorato, non sussiste tuttavia un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento della concessione edilizia oggetto del presente parere, rilasciata dal responsabile del servizio dell'U.T.C. del comune di Gioiosa Marea. Restano impregiudicati altri eventuali profili di responsabilità."; Visto il voto n. 165 del 16 luglio 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, valutata la proposta dell'U.Op. 4.1 soprariportata e sulla scorta delle premesse nella stessa indicate, ha espresso il parere che di seguito in stralcio si riporta: "...Omissis... Considerato che: - non sono pervenute le controdeduzioni dei progettisti e del comune, né il comune di Gioiosa Marea ha notiziato in ordine allo stato dei lavori relativi alla C.E. in oggetto così come espressamente richiesto nelle formali contestazioni di cui sopra. In tema di annullamento di concessioni edilizie illegittime, occorre preliminarmente sgomberare il campo da un equivoco di fondo che accomuna il potere d'annullamento (d'ufficio) in autotutela riconosciuto alle amministrazioni comunali (art. 10 legge n. 765/67 ed art. 1 legge n. 10/77) al potere di cui all'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, omologo a quello di cui all'art. 53 della legge regionale n. 71/78 ed il potere "generale" di annullamento di ogni specie di provvedimento amministrativo illegittimo di cui all'art. 6 del T.U.L.C.P. del 1934. In merito la giurisprudenza, ormai consolidata, ha messo in risalto l'autonomia della disciplina dettata dall'art. 27 legge urb. sia in confronto a quella contenuta nell'art. 6 regio decreto del 1934 (Cons. Stato, ad. plen. 3 luglio 1973, n. 7, in Foro amm., 1973; id. 23 marzo 1979, n. 9, in Foro amm., 1979, 1, 326; id. sez. IV, 24 ottobre 1972, n. 932, in Foro amm., 1972, 12, 1069), sia in confronto al potere di autotutela del comune esercitabile con l'annullamento d'ufficio della licenza/concessione (Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 1974, n. 222, in Foro amm., 1974, 1, 2, 394; id. 26 aprile 1972, n. 340, in Foro amm., 5, 1972, 1, 2, 466), sottolineando che i poteri di autotutela in forza dei quali l'amministrazione comunale procede all'annullamento di una licenza/concessione illegittima, non sono in alcun modo assimilabili o riferibili al potere di annullamento ex art. 27 legge urb. (Cons. Stato, ad. plen., 23 marzo 1979, n. 9). Nel 1980 il Consiglio di Stato ribadiva il concetto precisando "i poteri di autotutela, in forza dei quali l'amministrazione comunale procede all'annullamento di una licenza edilizia, non sono in alcun modo assimilabili o rapportabili al potere di annullamento attribuito al Governo (e ora alla Regione) dall'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 7 della legge n. 765/67; pertanto il puro e semplice ripristino della legalità violata può non essere sufficiente nel caso di esercizio del potere di autotutela da parte del comune, il quale deve riesaminare, evidentemente alla luce di nuove circostanze di fatto, il proprio precedente operato, mentre l'interesse pubblico all'annullamento da parte del Governo (ora Regione) è in re ipsa, in quanto il potere sostitutivo previsto dall'art. 27 della legge n. 1150/42 è finalizzato allo scopo di ricondurre le amministrazioni comunali al rigoroso rispetto di tutta la normativa in materia" (Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 1980, n. 801). Ancora, più di recente, lo stesso Consiglio di Stato ha confermato che "...l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 27, legge n. 1150/42 (ed art. 68, l. reg. Piemonte n. 56/77), a differenza del potere di autotutela del comune, non comporta alcun riesame di un precedente operato da parte dell'amministrazione, ma è finalizzato al solo scopo di ricondurre le amministrazioni comunali al rigoroso rispetto della normativa edilizia, onde l'interesse pubblico all'annullamento regionale è in re ipsa e non è necessaria una specifica motivazione dell'atto" (Cons. Stato sez. IV, 16 marzo 1998, n. 443, in Foro amm., 1998, 680). Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 443/98 ha ancora una volta confermato che l'esercizio del potere sostitutivo di annullamento regionale delle concessioni di costruzione, previsto dall'art. 27 della legge n. 1150/42, a differenza dei poteri di autotutela del comune, non comporta un riesame del precedente operato, ma è finalizzato allo scopo di ricondurre le amministrazioni comunali al rigoroso rispetto della normativa in materia edilizia, onde l'interesse pubblico all'annullamento è in re ipsa (Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 1998, n. 443 in Appalti, urbanistica edilizia, 1999, 4, pag. 217 e segg.). Sempre il Consiglio di Stato con la sentenza n. 315 del 20 febbraio 1998 ha sottolineato che "Il potere di annullamento d'ufficio delle concessioni di costruzione illegittime conferito al sindaco dall'art. 10, legge n. 765/67 e dall'art. 1, legge n. 10/77, diverge da quello conferito alle regioni in quanto il primo deve valutare l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto invalido, alla stregua delle altre effettive possibilità di eliminare, in via alternativa, il vizio riscontrato (modifica degli strumenti urbanistici, invito a presentare un progetto di lottizzazione, offerta di integrazione delle opere di urbanizzazione etc.), mentre la seconda (e) titolare dei soli poteri di vigilanza, e controllo, ma priva della facoltà di sostituirsi all'ente locale nell'adottare determinate scelte. Da quanto sopra detto emerge con chiarezza che trattasi non di un orientamento non univoco, ma di due orientamenti differenti, perché riferente a diverse fattispecie: nel caso di annullamento d'ufficio in autotutela da parte del comune, infatti, l'orientamento prevalente (T.A.R. Lombardia-Piemonte, sez. II, 21 marzo 2002, n. 1189, relativa ad un provvedimento di annullamento di concessione edilizia emesso dal comune di Milano, Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 1999, n. 1213, riguardante un provvedimento di annullamento emesso dal comune di Montesilvano) è quello di ritenere necessaria sempre una espressa motivazione in ordine all'interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento (valga altresì la giurisprudenza citata dall'Avvocatura dello Stato). Tuttavia, sul punto si precisa che il richiamo dell'Avvocatura erariale alla sentenza n. 924 del 22 ottobre 1993 non è corretto, per ciò che concerne la sentenza del T.A.R. Palermo, in quanto la stessa fa riferimento all'annullamento d'ufficio in autotutela e non al potere regionale di annullamento ex art. 27 della legge urbanistica, come altresì confermato dalla lettura della giurisprudenza citata nella nota in GAS. Specificatamente: Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 1996, n. 446, ove si parla di annullamento in autotutela riferendosi, infatti, ad una controversia promossa contro il comune di Fasano che aveva adottato l'atto di annullamento; Cons. Stato 8 aprile 1991, n. 236, relativa ad un provvedimento di annullamento di una precedente dichiarazione di nazionalità italiana di un film. Peraltro la sentenza del Consiglio di Stato n. 6 del 1992 (in Rivista giuridica dell'edilizia 1992, 1, 394) prova il contrario di quanto detto nella nota dell'Assessorato regionale, in quanto con essa è stata ritenuta priva di pregio la tesi secondo cui ldi annullamento regionale (nel caso di specie provinciale) sarebbe stato illegittimo poiché non risultava "enunciata dall'amministrazione provinciale la sussistenza di un interesse pubblico concreto e specifico alla rimozione della concessione relativa ad un manufatto da tempo completato e abitato" e ciò sulla scorta di quanto già sostenuto nella citata sentenza del 1980 n. 801 ed usando le stesse espressioni poi riprodotte integralmente nella sentenza n. 315 del 1998, già citata, che distingue nettamente tra potere d'annullamento esercitabile in autotutela dalle stesse amministrazioni comunali (art. 10, legge n. 765/67 ed art. 1, legge n. 10/77), per il quale si richiede la specifica esistenza di un interesse pubblico attuale e concreto, e potere di annullamento regionale di cui all'art. 27 legge urb. che, essendo volto ad assicurare il rigoroso rispetto della normativa in materia edilizia, non necessita di una valutazione dell'interesse pubblico attuale e concreto essendo tale interesse in re ipsa. Il T.A.R. Campania, con la sentenza n. 2707 del 21 ottobre 1999 (in Giust. it. n. 10/2002), ha altresì evidenziato che "la dottrina è orientata a ritenere, e la giurisprudenza appare consolidata in senso conforme, che la potestà di annullamento delle licenze (oggi concessioni) di cui al l'art. 27 della citata legge urbanistica, vada mantenuta distinta dalla potestà di annullamento ex art. 6 T.U.L.C.P. degli atti illegittimi, nonostante alcune affinità procedimentali ed il richiamo a tale ultima norma nella prima contenuta. Ha chiarito al riguardo l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (3 luglio 1973, n. 7) che l'autonomia e la diversità di tali poteri, che pure coesistono nell'ordinamento e possono trovare applicazione nei riguardi delle licenze illegittime (Cons. Stato, sez. II, 21 maggio 1980, n. 923, 76), e l'intrinseca diversità degli istituti in esame è altresì desumibile dalla ricorrenza dei diversi presupposti utili a radicarne l'esercizio: mentre l'annullamento governativo non incontra limiti di tempo e richiede comunque la sussistenza dell'interesse pubblico attuale accanto al vizio di legittimità, l'annullamento regionale, invece, soggiace a precisi limiti temporali e non risulta caratterizzato anche dall'onere di valutazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale, essendo finalizzato allo scopo di condurre le amministrazioni comunali al rigoroso rispetto di tutta la normativa edilizia (Cons. Stato n. 801/1980; idem T.A.R. Puglia 27 agosto 1981, n. 186)". Per quanto precede è del parere che la concessione edilizia oggetto del presente parere, rilasciata dal responsabile del servizio dell'U.T.C. del comune di Gioiosa Marea, debba essere annullata, salvo ed impregiudicato il potere del comune di valutare, alla stregua delle considerazioni sopracitate, in ordine all'interesse pubblico, la demolizione del manufatto oggetto della suddetta concessione edilizia, nonché la ricorrenza o meno della fattispecie prevista dall'art. 12 della legge n. 47/85."; Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 165 del 16 luglio 2003; Rilevata la regolarità della procedura seguita; Ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 165 del 16 luglio 2003, è annullata la concessione edilizia n. 14 del 14 maggio 1993 rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Mollica Tindara e Miragliotta Giuseppina. Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti: 1) parere n. 8 del 10 marzo 2003 reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U.; 2) voto del C.R.U. n. 165 del 16 luglio 2003. Il comune di Gioiosa Marea, ai sensi dell'art. 54 della legge regionale n. 71/78, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, dovrà adottare tutti i provvedimenti conseguenti secondo quanto indicato nel sopraccitato voto n. 165 del 16 luglio 2003 espresso dal C.R.U. Il comune di Gioiosa Marea dovrà notificare il presente decreto alla ditta intestataria della C.E. ed ai soggetti interessati di cui alla nota di contestazione prot. n. 4472 del 22 gennaio 2003, nonché dovrà provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78, alla pubblicazione dello stesso provvedimento mediante affissione all'albo pretorio. Palermo, 4 agosto 2003.
(2003.32.2066) |
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