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RISPARMIO ENERGETICO Normativa Europea Normativa Italiana DECRETO 192 + 311 + Allegati Decreti Attuativi 192 Decreto Legislativo 115/2008 Regione Veneto Pubblica Amministrazione Energy Manager PRESTAZIONE Energetica (ex Certificazione) Registro APE Regione Veneto Tempistica Notai Commenti Tabelle e Utilità Strumenti Operativi Involucro Edilizio Detrazioni Fiscali Finanziamenti Fondo Rotativo Incentivi 2010 (chiuso) Conto Termico 2013 Controllo Impianti Termici Legislazione Documenti da scaricare |
Attestato di qualificazione energetica AQE e Attestato di certificazione energetica ACE Il Decreto Legislativo 29/12/2006 n.311, entrato in vigore il 2.2.2007, ha introdotto l’attestato di qualificazione energetica AQE aggiungendosi e solo in alcuni casi sostituendosi all’attestato di certificazione energetica ACE. L’AQE è un documento prodotto dal costruttore unitamente alla dichiarazione di conformità delle opere al progetto, al momento di richiesta dell’agibilità dell’edificio. Senza questo attestato, la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo, recita il decreto 311. L’AQE ha funzioni di controllo, che non vengono meno, con l’introduzione dell’ACE. L’AQE rimane, con la sua funzione di controllo nell’iter delle pratiche edilizie, e potrà anche essere richiesto, al di fuori di queste, da qualsiasi interessato per semplificare il rilascio dell’altro attestato, quello di certificazione ACE. L'ACE ha tutt’altro scopo, e cioè quello di portare a conoscenza dell’acquirente immobiliare il consumo energetico dell’edificio e gli eventuali suggerimenti per migliorarlo; dunque, uno scopo informativo, così da consentire all’eventuale acquirente dell’immobile di valutare e confrontare la prestazione energetica di un edificio con l’altro. Con l'uscita delle linee guida, l’AQE può sostituire l'ACE, ai fini dell’obbligo di allegazione agli atti fino al 29.06.2010. L’AQE è redatto da un professionista privato abilitato - meglio se dello specifico campo termotecnica (ossia ingegnere o perito industriale termotecnico) – non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, ed asseverato (senza una particolare formula) dal direttore dei lavori circa la veridicità del suo contenuto. Quest’ultimo requisito si richiede unicamente per gli edifici di recente costruzione o ristrutturazione, per i quali soltanto è rintracciabile un direttore di fine lavori. L'ACE dovrà essere rilasciato da persone (od organismi) a ciò espressamente abilitati, estranei alla proprietà, ha validità di dieci anni dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifichi la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto. Due diversi attestati, quindi, con scopo, soggetti emittenti e durata diversi. E la legge impone l’obbligo di specificare di quale dei due si tratta sul frontespizio dell’attestato.
Tempistica obbligo di certificazione
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