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Normativa Europea
Normativa Italiana
DECRETO 192 + 311 + Allegati
Decreti Attuativi 192
Decreto Legislativo 115/2008
Regione Veneto
Pubblica Amministrazione
Energy Manager
PRESTAZIONE Energetica (ex Certificazione)
Tabelle e Utilità
Strumenti Operativi
Involucro Edilizio
Detrazioni Fiscali
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Decreto 11.03.2008 Aggiornato Decreto 19.02.2007 Aggiornato Note Finanziaria
Finanziamenti Fondo Rotativo
Incentivi 2010 (chiuso)
Conto Termico 2013
Controllo Impianti Termici
Legislazione
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Il Ministro dell
Decreto 19 febbraio 2007
con modifiche Decreto 7 aprile 2008
in base alla finanziaria 2008
con modifiche Decreto 6 agosto 2009 in
base alla finanziaria 2009
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (GU n. 47 del
26-2-2007)
Il Ministro dell’ Economia e delle Finanze di concerto con Il Ministro
dello Sviluppo Economico
Visto l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge
finanziaria per il 2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in particolare:
- il comma 344, in forza del quale è riconosciuta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a
carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi
ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 100.000 euro da
ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 345, in forza del quale è riconosciuta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a
carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi
ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da
ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall’imposta lorda
per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico
del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi
previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da
ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 347, in forza del quale spetta una detrazione dall’imposta lorda
per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico
del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi
previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro da
ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e
347 sono concesse con le modalità di cui all’articolo 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e secondo le relative norme
previste dal regolamento attuativo di cui al decreto del ministro delle finanze
18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, nonché secondo le ulteriori
condizioni previste nel medesimo comma 348;
- il comma 349, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite modalità di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica e, in particolare, l’articolo 1 riguardante
disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio
edilizio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale è stato adottato il regolamento
recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernenti l’istituzione del Ministero dell’economia e delle finanze ed il
relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;
Visto l’articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e
successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto che la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne delle “strutture
opache orizzontali” riporta erroneamente un’inversione dei valori relativi
alle trasmittanze delle “coperture” e dei “pavimenti”;
Ritenuto che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse opportuno
stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344,
345, limitatamente agli interventi sulle strutture opache verticali e sulle
finestre comprensive di infissi, nonché di cui ai commi 346 e 347 della legge
finanziaria 2007
DECRETA
Articolo 1 (Definizioni)
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai
commi seguenti.
2. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’articolo
1, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi che
conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle
di cui all’allegato C del presente decreto.
Per gli interventi realizzati a
partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere
superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
3. Per interventi sull’involucro di edifici esistenti di cui all’articolo 1,
comma 345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti,
riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi,
delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati
che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K,
evidenziati nella tabella di cui all’allegato D al presente decreto.
Per interventi sull’involucro
di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso
vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U,
espressa in W/m2K,
definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
4. Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all’articolo 1,
comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende l’installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali
e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
5. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di
cui all’articolo 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli
interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione del
sistema di distribuzione, nonché, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici
a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di
distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008.
6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione
di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli
architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti
industriali.
6 bis. Per coefficiente di prestazione di
una pompa di calore (COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e
l'elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate
così come definito dalla decisione della Commissione europea dell’8 novembre
2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad
assorbimento funzionanti a gas.
6 ter. Per indice di efficienza energetica
di una pompa di calore (EER), si intende il rapporto tra la produzione di freddo
e l’elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita
determinate così come definito dalla medesima decisione della Commissione
europea dell’8 novembre 2007.
7. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 2 (Soggetti ammessi alla detrazione)
1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, la detrazione
dall’imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito
d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui
ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per
la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5,
sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o
detenuti.
2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante
contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed
è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall’imposta sul reddito
compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2007. entro
il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2010. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a
5, consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa
categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della
detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Articolo 3 (Spese per le quali spetta la detrazione)
1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di
cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli
elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere
provvisionali ed accessorie, attraverso:
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento
delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle
preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U
delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con
la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di
infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati
esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la
produzione di acqua calda attraverso:
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e
murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari
termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con
impianti di riscaldamento;
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle
opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte,
di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a
condensazione a
condensazione, nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e
con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero, con impianti di
climatizzazione invernale di cui al citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008. Negli interventi ammissibili
sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli
eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento
dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di
emissione.
d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi
di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell’attestato di
certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
Articolo 4 (Adempimenti)
1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese
per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:
a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti
la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei
successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere compresa nell’ambito
di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere
realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e
integrazioni;
a)
acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6,
7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere:
- sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto
delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e
integrazioni;
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per
il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti
termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso
le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia
copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui
agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e,
comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all’ENEA ovvero, per i soggetti con
periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre 60 giorni
dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la
documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta
informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile
dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere
inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta
semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo
sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma),
specificando come riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione
energetica.
- copia dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all’articolo
5, comma 1, ovvero, copia dell’attestato di qualificazione energetica
per i casi di cui all’articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati
nello schema di cui all’allegato A al presente decreto; l’attestato di
certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è
prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che
produce l’asseverazione di cui alla lettera a).
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i
dati elencati nello schema di cui all’allegato E al presente decreto ai
fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 11.
c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale
del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del
quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);
d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la
documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b),
nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente
sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico
bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato
il pagamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra
idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su
parti comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, va,
altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della
tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati
dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del
possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.
1-bis. Per le spese sostenute a partire
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle
concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione,
fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), c) e d), sono tenuti a:
a) acquisire l'attestato di
certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione energetica
nei casi e con le modalità di cui all’articolo 5;
b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni
dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it,
disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell’attestato
di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione
energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al presente
decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo
tecnico che produce l’asseverazione di cui al comma 1, lettera a);
2. la scheda informativa di cui all’allegato
E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione
di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4,
concernente l’installazione di pannelli solari, la scheda informativa di
cui all'allegato F al presente decreto.
1-ter. Esclusivamente nei casi in cui la
scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero
qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli
schemi resi disponibili dall’ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la
documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo
raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti
globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di
Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali -
riqualificazione energetica.
1-quater. Il contribuente che non è in
possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l’intervento
è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante
per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti
che i lavori non sono ultimati..
2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare, sia
effettuato più di un intervento fra quelli per i quali è possibile fruire
della detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettera a), può avere
carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo
complessivo.
Articolo 5 (Attestato di certificazione e di qualificazione
energetica)
1. L’attestato di certificazione energetica degli edifici è prodotto,
successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e
metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e
Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento
antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
Per gli interventi realizzati a
partire dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli
edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli
interventi, utilizzando le procedure e metodologie
di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano,
ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente
alla data dell’8 ottobre 2005
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell’attestato di
certificazione energetica è prodotto l’attestato di qualificazione energetica
predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo
schema riportato all’allegato A al presente decreto ed asseverato da un
tecnico abilitato.
3 . Per gli interventi di cui all’articolo 1, fino
all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i calcoli per la
determinazione dell’indice di prestazione energetica sono condotti
conformemente a quanto previsto all’allegato I del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente
i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di
cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo.
4. Per gli interventi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo
limitatamente all’installazione di impianti aventi una potenza nominale del
focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell’indice di prestazione
energetica ai fini dell’attestato di qualificazione energetica, in alternativa
al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all’allegato
B al presente decreto.
Per gli interventi di cui all’articolo
1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2008 laddove richiesto, e comma 5, limitatamente all’installazione di impianti
aventi una potenza nominale del focolare ovvero una potenza elettrica nominale
non superiore a 100 kW, per la determinazione dell’indice di prestazione
energetica ai fini dell’attestato di qualificazione energetica, in alternativa
al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all’allegato
G al presente decreto.
4- bis. Per gli interventi realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 le attestazioni di cui al
presente articolo non sono richieste per gli interventi di cui all’articolo 1,
comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari, e comma 4 concernente l’installazione di pannelli
solari.
Articolo 6 (Asseverazione degli interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti)
1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di
cui all’articolo 1, comma 2, l’asseverazione, di cui all’articolo 4, comma
1, lettera a), specifica che l’indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto
ai valori riportati nelle tabelle all’allegato C al presente decreto.
1- bis. Per gli interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma
2, realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’asseverazione,
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che l’indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai
valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008
Articolo 7 (Asseverazione degli interventi sull’involucro di
edifici esistenti)
1. Per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, di cui all’articolo
1, comma 3, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a),
specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si
interviene e che, successivamente all’intervento, le trasmittanze dei medesimi
componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata
nell’allegato D al presente decreto.
1- bis. Per gli interventi sull’involucro
di edifici esistenti, di cui all'articolo 1, comma 3, realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’asseverazione di cui all’articolo
4, comma 1, lettera a), riporta una stima dei valori delle trasmittanze
originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle
trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori
devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del
Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008
2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l’asseverazione,
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sul rispetto degli specifici
requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, può essere sostituita da una
certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei
medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni
dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in
materia di attestazione di conformità del prodotto.
Articolo 8 (Asseverazione degli interventi di installazione di
pannelli solari)
1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all’articolo
1, comma 4, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a),
specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno
cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti
almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme
alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.
d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità
ai manuali di installazione dei principali componenti.
2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a
quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), può
essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e
delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da
un laboratorio certificato, e può essere
prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di
formazione da parte del soggetto beneficiario.
Articolo 9 (Asseverazione degli interventi di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale)
1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione, di cui all’articolo 1, comma 5, l’asseverazione
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che:
a) sono installati generatori di calore a condensazione,
ad aria od ad acqua, con rendimento termico utile, a carico pari al
100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn,
Dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del
singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW
si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate, ove tecnicamente compatibile,
valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo
modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli
impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature
medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale, di cui all’articolo 1, comma 5, con impianti aventi potenza
nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto
riportato al comma 1, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni:
a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
2-bis. Per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa
entalpia, di cui all’articolo 1, comma 5, l’asseverazione di cui all’articolo
4, comma 1, lettera a), specifica che:
a) per i lavori realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di
calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio
fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza
energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato
H e riferiti agli anni 2008-2009;
a-bis) Per i lavori realizzati a partire
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono installate pompe di
calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio
fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza
energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati
nell'allegato I e riferiti all'anno 2009;
b) per i lavori realizzati a partire dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di
calore che, oltre al
rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell’8
novembre 2007, hanno un coefficiente di
prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di
climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari
ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato
I e riferiti all’anno 2010;
c) che il sistema di distribuzione è
messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.
2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e
b) del comma 2-bis, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate
di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato
H e allegato I sono
ridotti del 5%.
3. Rientra nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 5,
anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di
climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le
trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la
contabilizzazione del calore. E’ escluso il passaggio da impianto di
climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di
edifici ad impianti individuali autonomi.
4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a
ovvero di potenza elettrica
nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione di cui al
comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle
caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero
dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti
geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi
requisiti, corredata dalle certificazioni dei
singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di
attestazione di conformità del prodotto.
Articolo 9-bis (Ripartizione
della detrazione e trasferimento delle quote residue)
1. Il contribuente opera irrevocabilmente
la scelta della ripartizione della detrazione, spettante, a partire
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di quote
annuali di pari importo non inferiore a tre e non
superiore a dieci, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
in cui la spesa è stata sostenuta.
2. In caso di trasferimento per atto tra
vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati
gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni
non utilizzate in tutto o in parte dal cedente
spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità
immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
In tali casi l’acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero
di quote in cui ripartire la detrazione residua.
Articolo 9-ter (Interventi
sulle strutture opache orizzontali realizzati nell'anno 2007)
1. I soggetti che, nel periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi
su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto dei
requisiti di trasmittanza termica individuati nella
tabella 3 allegata alla legge n. 296, del 2006, come modificata
dall'articolo 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono
usufruire della detrazione di cui all'art. 1, comma
345, della citata legge n. 296, del 2006, fermi restando gli altri adempimenti
richiesti, a condizione che inviino la documentazione di cui all'articolo 4,
comma 1, lett. b) numeri 1 e 2, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
Articolo 10 (Cumulabilità)
1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre
agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i
medesimi interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5.
2. L’incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di
titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del
Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni,
Province e Comuni.
2bis.
Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati
dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6,
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente
decreto non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad
uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19
febbraio 2007 recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in
attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e
successive modifiche e integrazioni.
Articolo 11 (Monitoraggio e comunicazione dei risultati)
1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito
a seguito della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi da
2 a 5, l’ENEA elabora le informazioni contenute nei documenti di cui all’articolo
4, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, e
comma 1-bis, numeri 1 e 2 e trasmette entro il 31 dicembre 2008
entro il 31 dicembre di ciascun
anno, a partire dal 2008.
al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle
finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito
delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli
interventi.
Articolo 11-bis. (Disposizioni
finali)
1. I parametri di risparmio energetico
rilevanti ai fini della detrazione per gli interventi di cui all’articolo
1, commi da 2 a 5, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Per i
lavori iniziati nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti all'articolo
1, commi 344 e 345 della citata legge n. 296, del 2006. Per i lavori iniziati a
partire dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2008 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministero
dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
66 del 18 marzo 2008.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ALLEGATO
A
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
(dati riferiti alla situazione successiva agli interventi)
Dati generali
(1) Ubicazione dell’edificio: ……………………….………………………………
(2) Anno di costruzione:
………………………………………………………..
(3) Proprietà dell’edificio:
………………………………………………………..
(4) Destinazione d’uso:
……………………………………………………….
(5) Tipologia edilizia:
……………………………………………………….
Involucro edilizio
(6) Tipologia costruttiva:
………………………………………………
(7) Volume lordo riscaldato V [m³]:
……………………………………………
(8) Superficie disperdente S [m2]:
………………………………………………
(9) Rapporto S/V [m-1]: ………………………………………………
(10) Superficie utile [m2]:
………………………………………………
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o
ristrutturazione:
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
(12) Anno d’installazione del generatore di calore:
……………………………..
Impianto di riscaldamento
(13) Tipo di impianto: ………………………………
(14) Tipo di terminali di erogazione del calore:
………………………………
(15) Tipo di distribuzione: ………………………………
(16) Tipo di regolazione: ………………………………
(17) Tipo di generatore: ………………………………
(18) Combustibile utilizzato: ………………………………
(19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [kW]:
………………
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Dati climatici
(21) Zona climatica:
……………………………………………………………………
(22) Gradi giorno:
……………………………………………………………………
Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove presenti
(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili:
………………..
…………………………………………………………………………………………….
Risultati della valutazione energetica
Dati generali
(24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate:
………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
(25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:
………………..
………………………………………………………………………………………………
(26) Parametri climatici utilizzati:
……………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
Dati di ingresso
(27) Descrizione dell’edificio e della sua localizzazione e della
destinazione d’uso: ………………………………….…………………………………………………………………..
Risultati
(28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kWh/anno]:
…………….
(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio
dell’edificio [kWh/mq anno o kWh/mc anno]: …………………..
(30) Pertinente valore limite dell’indice di prestazione energetica limite per
la climatizzazione invernale [kWh/mq anno o kWh/mc anno]:
…………………….
Lista delle raccomandazioni
(31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle
prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi
benefici:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Dati relativi al compilatore
(32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all’edificio
in oggetto, data di nascita, iscrizione all’albo professionale,
residenza:
…………………………………………………………………………………………
Luogo e
data
Timbro e firma del tecnico
NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A
(1) Ubicazione dell’edificio - definire l’indirizzo preciso dell’immobile
con provincia, comune e CAP, oppure i dati catastali (codice comune, foglio,
mappale subalterno).
(2) Dato da indicare ove disponibile
(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)
(4) Destinazione d’uso: secondo art. 3 D.P.R. 412/93.
(5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell’edificio: (linea, torre,
schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande ….); nel
caso di appartamento in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio
ed il numero di unità immobiliari presenti; nel caso di unità immobiliari non
residenziali facenti parte di un edificio: dichiararlo e precisare la tipologia
dell’edificio.
(6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la
realizzazione dell’immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo
armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, ecc).
(7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle
parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
(8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che
delimita verso l’esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di
riscaldamento, il volume riscaldato V.
(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in
metri quadrati.
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano
disponibili.
(12) Anno d’installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l’anno
d’installazione coincide con l’anno di costruzione dell’edificio lasciare
in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell’ultima
sostituzione.
(13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In
quest’ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore
per singolo utente.
(14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori,
ecc.
(15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano,
ecc.
(16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche,
centralina programmabile, bruciatore modulante, ecc.
(17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. Nel caso in cui non
sia a condensazione, indicare il rendimento al 100% della potenza nominale del
focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.
(18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, GPL, ecc.
(19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della caldaia, sul libretto
di impianto o centrale, o sul libretto di uso e manutenzione della
caldaia.
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull’impianto di
riscaldamento.
(21) Zona climatica: come definita all’art. 2 del D.P.R. 412/93, anche
chiedendo al Comune di ubicazione dell’immobile.
(22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento
all’allegato A del D.P.R. 412/93 e aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di
ubicazione dell’immobile.
(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili:
indicare e descrivere l’eventuale presenza di impianti per l’utilizzazione
delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari passivi,
ecc.).
(24) Richiamare, con riferimento all’allegato M del decreto legislativo 192/05
come modificato dal decreto legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate per
il calcolo dei fabbisogni energetici e dell’indice di prestazione.
(25) Richiamare, con riferimento all’allegato I del decreto legislativo 192/05
come modificato dal decreto legislativo 311/06, la metodologia utilizzata per il
calcolo dei fabbisogni di energia e dell’indice di prestazione energetica. Nel
caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all’allegato B al presente
decreto evidenziare l’applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 ivi
richiamate.
(26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei
fabbisogni di energia e dell’indice di prestazione (Gradi giorno e temperatura
esterna di progetto).
(27) Fornire una descrizione sintetica dell’edificio (numero di piani, numero
di appartamento per piano, tipo di paramento esterno, tipo di copertura
superiore, ecc.), dell’uso a cui è adibito.
(28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle
note 24, 25 e 26.
(29) E’ il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la
superficie utile (nota 10) o il volume lordo riscaldato (nota 7).
(30) Indicare, in relazione all’ubicazione e alla tipologia dell’edificio, i
pertinenti valori limiti previsti dall’allegato C, comma 1, del decreto
legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06.
(31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all’edificio e ai suoi
impianti, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio
energetico atteso.
(32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l’attestazione di
qualificazione energetica.
ALLEGATO
B
Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio
Si determina l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale sulla base dei gradi giorno della località di insediamento dell’edificio
e del suo rapporto di forma S/V attraverso l’utilizzo della tabella 1 dell’Allegato
C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: EPlim
Per ogni elemento edilizio, facente parte dell’involucro che racchiude il
volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza
(U) per la relativa superficie esterna. La sommatoria di tali prodotti diviso la
sommatoria delle superfici esterne fornisce la trasmittanza media globale
propria dell’edificio Ug.
Ug = (S1 x U1) + (S2 x U2) + ……../ S1+S2+S3……..
In relazione ai gradi giorno della località dove sorge l’edificio si
individuano i valori limite delle trasmittanze, dalle tabelle 2, 3 e 4 dell’allegato
C al D.Lgs. n. 192/05 si procede al calcolo della trasmittanza globale limite
dell’edificio .
Ug lim. = (S1 x U1 lim) + (S2 x U2 lim) + ……../ S1+S2+S3 ……..
Dal rapporto tra il valore delle due trasmittanze globali precedentemente
calcolate si ottiene un coefficiente correttivo adimensionale (CC trasm.) che
esprime lo scostamento tra la dispersione di calore dall’involucro dell’edificio
da quella massima ammissibile per quella località.
CC trasm = Ug / Ug lim
Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si considera CC
trasm=1
Per l’impianto di riscaldamento si procede alla determinazione del rendimento
termico utile alla potenza nominale (dato di targa) del generatore di calore
installato nell’edificio ( ).
Sulla base della potenza termica installata (Pn) si procede alla determinazione
del corrispondente rendimento minimo ammissibile ( lim) con la seguente formula:
lim= 90 + 2 log. Pn
Dove il log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del
singolo generatore, espressa in kW e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si
applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.
Con il rapporto tra i due rendimenti si determina il coefficiente correttivo
adimensionale (CC) imp. che esprime lo scostamento del rendimento del generatore
installato da quello di riferimento :
CC imp. = lim /
Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si prende:
CC imp.= 1
Con questi elementi si determina il coefficiente globale correttivo
edificio-impianto (CC glob.), quale prodotto dei due coefficienti
precedentemente calcolati:
CC glob. = CC trasm. x CC imp.
Attraverso il prodotto del coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC
glob.) per l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
(EPlim), precedentemente determinato, si individua l’indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all’edificio per la
sua certificazione energetica (EPi c):
EPi c = CC glob x EPi lim
Per l’applicazione della presente procedura si applicano le norme Uni
vigenti. Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e
delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati
nelle Raccomandazione CTI-R 03/3 “Prestazioni energetiche degli edifici”
Certificazione Energetica - Esecuzione della certificazione energetica – Dati
relativi all’edificio – Appendice “A”.
vedi
DM 11.03.2008
ALLEGATO
C
Tabella
1.1 ed 2.1 di cui all’Allegato C, n.
1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311
Edifici
residenziali della classe E1(classificazione art. 3, DPR 412/93),
esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme
Tabella
1.1 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale, espresso in kWh/m2 anno
Rapporto
di forma
dell’edificio
S/V
|
Zona
climatica
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
fino
a 600
GG
|
a
601
GG
|
a
900
GG
|
a
901
GG
|
a
1400
GG
|
a
1401
GG
|
a
2100
GG
|
a
2101
GG
|
a
3000
GG
|
oltre
3000
GG
|
<0,2
|
10
|
10
|
15
|
15
|
25
|
25
|
40
|
40
|
55
|
55
|
>0,9
|
45
|
45
|
60
|
60
|
85
|
85
|
110
|
110
|
145
|
145
|
Tutti
gli altri edifici
Tabella
2.1 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale espresso in kWh/m3 anno
Rapporto
di forma
dell’edificio
S/V
|
Zona
climatica
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
fino
a 600
GG
|
a
601
GG
|
a
900
GG
|
a
901
GG
|
a
1400
GG
|
a
1401
GG
|
a
2100
GG
|
a
2101
GG
|
a
3000
GG
|
oltre
3000
GG
|
<0,2
|
2,5
|
2,5
|
4,5
|
4,5
|
7,5
|
7,5
|
12
|
12
|
16
|
16
|
>0,9
|
11
|
11
|
17
|
17
|
23
|
23
|
30
|
30
|
41
|
41
|
I valori
limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica,
così come individuata all’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:
a)
S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno
(ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento),
il volume riscaldato V;
b)
V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio
riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
Per
valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi
giorno (GG) intermedi ai limiti
delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione
lineare.
Per
località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori
limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori
fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della
località in esame.
Tabella
dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti
l’involucro edilizio espressa in (W/m2K)
Zona
climatica
|
strutture
opache verticali
U
(W/m2K)
|
finestre
comprensive di infissi
U
(W/m2K)
|
|
|
A
|
0,72
|
5,0
|
|
B
|
0,54
|
3,6
|
|
C
|
0.46
|
3,0
|
|
D
|
0,40
|
2,8
|
|
E
|
0,37
|
2,5
|
|
F
|
0,35
|
2,2
|
|
Scheda
informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344,345, 346 e 347
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
1.
Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese :
Se
persona fisica indicare : Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di
nascita, sesso;
Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale
Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare:
il codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la scheda
informativa è l'amministratore o
un condomino.
2.
Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento:
Indicare l’ubicazione
(denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP o dati
catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);
3.
Identificazione della tipologia di intervento eseguito:
Comma
344
345
346
347
Pareti
verticali
-
Superficie m2.
-
Trasmittanza precedente - attuale W/m2K
-
verso esterno o parti non riscaldate Si
No
Pareti
orizzontali o inclinate
-
Tipo (Pavimenti, solai, falde tetto)
-
Superficie
m2.
-
Trasmittanza precedente - attuale W/m2K
-
verso esterno o parti non riscaldate Si
No
Infissi
-
Tipologia esistente (Legno, alluminio, acciaio, materiali plastici,
misto; tipo di vetro singolo, doppio, a bassa emissione …..)
-
Sostituzione infisso Si
No
se “si” indicare la nuova tipologia del telaio e del vetro
-
Sostituzione vetro Si
No
se “si” indicare la nuova tipologia del vetro
-
Superficie mq. totale
vetro e telaio
-
Trasmittanza attuale W/m2K
Solare
Termico
-
Superficie netta m2.
-
Tipo installazione (tetto piano, falda….)
-
Inclinazione %
-
Orientamento N
S
E
O
NE
NO
SE
SO
-
Accumulo (litri)
Accumulo sanitario (litri)
-
Integrazione con riscaldamento Si
No
-
Integrazione con produzione di acqua calda sanitaria
Si
No
-
Fluido di scambio (acqua, glicole, altro)
Climatizzazione
invernale
-
Caldaia a condensazione e distribuzione a bassa temperatura/caldaia
tradizionale pompa di
calore/impianto geotermico.
-
Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW potenza
elettrica assorbita/potenza termica nominale.
-
Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito kW
-
Integrazione con accumulo di calore
Si
No
-
Tipo di accumulo calore: Solare termico, cogenerativo,
pompa di calore
-
Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la
contabilizzazione del calore
-
Tipologia di contabilizzazione del calore prevista.
4.
Risparmio annuo di energia in
fonti primarie previsto con l’intervento (kWh)
5.
Costo dell’intervento di qualificazione energetica al netto delle spese
professionali (Euro):
6.
Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro):
7.
Costo delle spese professionali (Euro):
Data e firma del richiedente
Data e firma del tecnico compilatore
Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma
345, limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di
infissi in singole unità immobiliari e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese :
- Se persona fisica indicare :
Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
- Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale
- Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare il codice
fiscale del condominio
2. Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento:
- Indicare l’ubicazione
(denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP; oppure i
dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);
- Anno di costruzione:
- Destinazione d'uso:
- Tipologia edilizia:
- Superficie utile:
3. Dati identificativi dell'impianto termico:
- tipo di generatore di calore
per il riscaldamento degli ambienti:
a) Caldaia ad acqua calda standard
b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
c) Caldaia a gas a condensazione
d) Caldaia a gasolio a condensazione
e) Pompa di calore
f) Generatore aria calda
g) Scambiatore per teleriscaldamento
h) Altro
- combustibile utilizzato:
gas
metano
gasolio
GPL
teleriscaldamento
olio combustibile
energia elettrica
biomassa
altro
4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:
Comma 345 346
Infissi
Tipologia di telaio esistente prima dell’intervento:
legno
PVC
metallo,
taglio termico metallo,
no taglio termico misto
con tipo di vetro:
singolo
doppio
triplo
a
bassa emissione
Superficie complessiva vetro e telaio oggetto dell’intervento:
,
m2
Tipologia di telaio dopo l’intervento:
legno
PVC
metallo,
taglio termico metallo,
no taglio termico misto
con vetro di tipologia:
doppio
triplo
basso
emissivo
Trasmittanza del nuovo infisso:
,
W/m2
°K
Solare Termico
- Superficie netta (o “Area di
apertura”, da certificato allegato al collettore)
,
m2
- Tipo di pannelli: piani
sotto
vuoto
- Tipo installazione (tetto piano, falda....)
- Accumulo (litri)
- Acqua calda dal pannello utilizzata per impianto di riscaldamento Si
No
- Acqua calda dal pannello utilizzata per usi igienico-sanitari
Si
No
- Tipo di impianto integrato o sostituito:
boiler elettrico
scaldacqua
a gas/gasolio
altro
5. Costo dell’intervento di qualificazione energetica (Euro):
6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro):
Data e firma del richiedente
Schema di procedura
semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale dell’edificio
Si determina il valore dei gradi giorno della località: GG.
Per ogni elemento edilizio, facente parte dell’involucro che
racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola
trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna (S).
La sommatoria di tali prodotti fornisce il coefficiente globale di trasmissione
termica dell’edificio HT.
HT = S1 x U1 + S2 x U2 + ……..
Il fabbisogno di energia termica dell’edificio, espresso in
kWh, è ricavato dalla seguente formula:
QH = 0,024 x HT x GG
Per l’impianto di riscaldamento si determina il rendimento
globale medio stagionale η g come
prodotto:
η g =
ηe x
ηrg x
ηd x
ηgn
dove i rendimenti di emissione (η e),
regolazione (ηrg),
distribuzione (ηd)
e generazione (ηgn)
sono ricavati con le modalità e i valori della Nota del presente allegato.
L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale da attribuire all’edificio per la sua certificazione energetica (EPi)
può essere ricavato come:
EPi = (QH / A pav)
/ ηg
dove A pav è
la superficie utile (pavimento) espressa in m2.
Per l’applicazione della presente procedura si applicano le
norme UNI vigenti. Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle
pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i
valori riportati nelle raccomandazioni CTI – R 03/3 e successive modifiche.
NOTA
Determinazione dei rendimenti parziali per il calcolo
rendimento globale medio stagionale
Questo metodo di calcolo è utilizzabile ai soli fini della
procedura semplificata di cui al presente allegato
1. Rendimento di emissione (ηe)
Radiatori |
0,94 |
Ventilconvettori |
0,95 |
Termoconvettori e
bocchette aria calda |
0,92 |
Pannelli a pavimento |
0,96 |
Pannelli a soffitto e
parete |
0,95 |
Altri |
0,92 |
2. Rendimento di regolazione (ηrg)
Regolazione On-Off |
0,94 |
Altre regolazioni |
0,96 |
3. Rendimento di distribuzione (ηd)
Impianti centralizzati
con montanti di distribuzione |
0,92 |
Impianti centralizzati a
distribuzione orizzontale |
0,94 |
Impianti autonomi |
0,96 |
Altre tipologie |
0,92 |
4. Rendimento di generazione (ηgn)
η gn =
Valore di base - F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6
dove i valori di base e i coefficienti riduttivi F sono
ricavati, ove pertinenti, dalle successive tabelle in
funzione
della tipologia del generatore di calore e delle caratteristiche in Legenda
Legenda dei coefficienti riduttivi F
F1 |
Riduzione che tiene conto del rapporto medio fra la
potenza del generatore installato e la potenza di progetto richiesta |
F2 |
Riduzione per
installazione all’esterno |
F3 |
Riduzione per camino di altezza maggiore di 10 m |
F4 |
Riduzione che tiene conto della temperatura media
di caldaia. |
F5 |
Riduzione in presenza
di generatore monostadio |
F6 |
Riduzione
che tiene conto della temperatura di
ritorno in caldaia. |
Generatori di calore atmosferici tipo B classificati **
Valore di
base |
F1 |
F2 |
F4 |
0,90 |
-0,03 |
-0,09 |
-0,02 |
Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti
autonomi classificati ***
Valore di
base |
F1 |
F2 |
F4 |
0,93 |
-0,03 |
-0,04 |
-0,01 |
Generatori di calore a gas o gasolio, bruciatore ad aria
soffiata o premiscelati, modulanti, classificati **
Valore di
base |
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
F5 |
0,90 |
-0,02 |
-0,01 |
-0,02 |
-0,01 |
-0,01 |
Generatori di calore a gas a condensazione classificati ****
Valore di
base |
F2 |
F5 |
F6 |
1,01 |
-0,01 |
-0,03 |
-0,03 |
Generatori di aria calda a gas o gasolio con bruciatore ad aria
soffiata opremiscelato, funzionamento on-off. Generatori di aria calda a gas a
camera stagna con ventilatore nel circuito di combustione di tipo B o C,
funzionamento on-off
Valore di
base |
F2 |
0,90 |
-0,03 |
PRESTAZIONI DELLE POMPE
DI CALORE
1. Valori minimi del
coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche
Tipo
di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente
esterno [ºC] |
Ambiente
interno [ºC] |
COP |
COP |
2008-2009 |
2010 |
aria/aria |
Bulbo
secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6 |
Bulbo
secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entr.: 15 |
3,8 |
3,9 |
aria/acqua |
Bulbo
secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6 |
Temperatura
entrata: 30
Temperatura uscita: 35 |
3,9 |
4,1 |
salamoia/aria |
Temperatura
entrata: 0 |
Bulbo
secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entr.: 15 |
4,0 |
4,3 |
salamoia/
acqua |
Temperatura
entrata: 0 |
Temperatura
entrata: 30
Temperatura uscita: 35 |
4,0 |
4,3 |
acqua/aria |
Temperatura
entrata: 15
Temperatura uscita: 12 |
Bulbo
secco all’entrata: 20
Bulbo umido entrata: 15 |
4,3 |
4,7 |
acqua/acqua |
Temperatura
entrata: 10 |
Temperatura
entrata: 30
Temperatura uscita: 35 |
4,4 |
5,1 |
La
prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI
EN 14511:2004. Al momento della
prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni
indicate nella tabella.
2. Valori minimi dell’indice
di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche
Tipo
di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente
esterno [ºC] |
Ambiente
interno [ºC] |
EER |
EER |
2008-2009 |
2010 |
aria/aria |
Bulbo secco
all’entrata : 35
Bulbo umido all’entrata : 24 |
Bulbo secco
all’entrata: 27
Bulbo umido all’entr.: 19 |
3,3 |
3,4 |
aria/acqua |
Bulbo secco
all’entrata : 35
Bulbo umido all’entrata : 24 |
Temperatura
entrata: 23
Temperatura uscita: 18 |
3,4 |
3,8 |
salamoia/aria |
Temperatura
entrata: 30
Temperatura uscita: 35 |
Bulbo secco
all’entrata: 27
Bulbo umido all’entr.: 19 |
4,2 |
4,4 |
salamoia/
acqua |
Temperatura
entrata: 30
Temperatura uscita: 35 |
Temperatura
entrata: 23
Temperatura uscita: 18 |
4,2 |
4,4 |
acqua/aria |
Temperatura
entrata: 30
Temperatura uscita: 35 |
Bulbo secco
all’entrata: 27
Bulbo umido entrata: 19 |
4,2 |
4,4 |
acqua/acqua |
Temperatura
entrata: 30
Temperatura uscita: 35 |
Temperatura
entrata: 23
Temperatura uscita: 18 |
4,6 |
5,1 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI
EN 14511:2004. Al momento della
prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni
indicate nella tabella.
3. Valori minimi del
coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas COP
Tipo
di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente
esterno [ºC] |
Ambiente
interno [ºC] |
COP |
COP |
2008-2009 |
2010 |
aria/aria |
Bulbo
secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6 |
Bulbo
secco all’entrata: 20 |
1,42 |
1,46 |
aria/acqua |
Bulbo secco
all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6 |
Temperatura
entrata: 30
(*) |
1,34 |
1,38 |
salamoia/aria |
Temperatura
entrata: 0 |
Bulbo secco
all’entrata: 20
|
1,55 |
1,59 |
salamoia/
acqua |
Temperatura
entrata: 0 |
Temperatura
entrata: 30
(*) |
1,44 |
1,47 |
acqua/aria |
Temperatura
entrata: 0 |
Bulbo secco
all’entrata: 20
|
1,57 |
1,60 |
acqua/acqua |
Temperatura
entrata: 10 |
Temperatura
entrata: 30
(*) |
1,52 |
1,56 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme:
EN 12309-2:2000: per
quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul
p.c.i.)
EN 14511: 2004 per
quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico
Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a
pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una
norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di
trasformazione primario - elettrico = 0,4.
(*) Δt : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe
di calore a motore endotermico 30-35°C
4. Valori minimi
dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a
0,6 per
tutte le tipologie
ALLEGATO
I
PRESTAZIONI
DELLE POMPE DI CALORE
...............................
Decreto 7 Aprile 2008 G.U.
24.04.08 n. 97
Visto l’articolo
1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
in forza dei quali spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari
al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente,
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;
Visto l’articolo
1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico sono stabilite modalità di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;
Visto l’articolo
57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di funzioni,
registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all’On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso
il Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante “Disposizioni in materia di
detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;
Visto l’articolo
1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007 n. 244, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza del quale le
disposizioni di cui al citato articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296
del 2006 si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
Visto l'articolo
1, comma 23, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale si dispone la
sostituzione, con efficacia dal 1° gennaio 2007, della “Tabella 3” allegata
alla citata legge n. 296 del 2006 la quale alle colonne delle “strutture
opache orizzontali” riportava un'inversione di valori relativi alle
trasmittanze termiche delle “coperture” e dei “pavimenti”;
Visto l’articolo
1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale sono modificate
talune modalità applicative delle disposizioni di cui al citato articolo 1,
commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006;
Visto il
decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante “Attuazione
dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e
di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 66, del 18 marzo 2008;
Visto l'articolo
1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in base al quale le
disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006,
si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese
relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con pompe di
calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
Vista la
decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007, che stabilisce i
criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità
ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a
gas;
Considerato che
in sede di predisposizione del citato decreto 19 febbraio 2007 si è ritenuto
opportuno rinviare l’individuazione delle modalità di attuazione della
disposizione di cui al citato articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006
per la parte relativa agli interventi sulle strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti) in attesa della correzione dei valori relativi alle
trasmittanze termiche delle “coperture” e dei “pavimenti”;
Ritenuta la
necessità di emanare le disposizioni attuative del citato articolo 1, comma 345
della legge n. 296 del 2006, relativamente agli interventi su strutture opache
orizzontali, al fine di consentire a coloro che si trovano nelle condizioni
richieste dalla legge di usufruire della detrazione di cui al medesimo articolo
1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 nonché di apportare modifiche al
predetto decreto 19 febbraio 2007 a seguito della proroga disposta dall’articolo
1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
DECRETA
Art. 1
1. Nell’articolo 1 del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante “Disposizioni in materia di
detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296”, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47, del 26 febbraio 2007, (di
seguito denominato: decreto), sono apportate le seguenti modificazioni:
......... (vedi correzioni in rosso)
Decreto 6 Agosto 2009 G.U. n. 224 del
26-9-2009
Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, in forza dei quali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota
pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del
contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi
previsti;
Visto l'art. 1, comma 349,
della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico sono stabilite modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 344, 345, 346 e 347;
Visto il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per
le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai
sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;
Visto l'art. 1, comma 20,
della legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza del quale le disposizioni
di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si
applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese
sostenute entro il 31 dicembre 2010;
Visto l'art. 1, comma 24,
della citata legge n. 244 del 2007, con il quale sono modificate talune
modalita' applicative delle disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a
347, della legge n. 296 del 2006;
Visto il decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante «Attuazione dell'art. 1, comma
24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei
valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica
ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66, del 18 marzo
2008;
Visto l'art. 1, comma 286,
della citata legge n. 244 del 2007, in base al quale le disposizioni di cui al
citato art. 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006, si applicano, nella misura
e alle condizioni ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta efficienza e
con impianti geotermici a bassa entalpia;
Visto il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, del 7 aprile 2008 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per
le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai
sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto l'art. 29, comma 6,
della legge 28 gennaio 2009, n. 2, inerente la conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, che prevede
l'emanazione di un provvedimento modificativo del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico del 19 febbraio finalizzato a semplificare le procedure e a ridurre
gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti;
Decreta:
Art. 1.
Semplificazione e chiarimento delle procedure e riduzione degli adempimenti
amministrativi
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in
materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre
2006, n. 296», pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, (di
seguito denominato: decreto), come modificato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, del 7 aprile 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7,
8 e 9. Tale asseverazione può essere:
- sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto
delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici,
che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le
amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia,
insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli
articoli 25 e 26 della stessa legge.»;
b) all'art. 5, comma 3: dopo le parole «di cui all'art. 1,» aggiungere le
parole «fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,» e dopo le
parole «e successive modifiche e integrazioni.» aggiungere le parole
«Successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle
disposizioni dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del
predetto decreto legislativo.»;
c) all'art. 7, comma 2, eliminare le parole da «, corredata dalle
certificazioni» a «conformità del prodotto»;
d) all'art. 8, comma 2, sostituire le parole da «può essere prodotta» a «da
un laboratorio certificato, e» con le parole «può essere prodotto»;
e) all'art. 9:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole «generatori di calore a
condensazione» aggiungere «, ad aria o ad acqua,» e alla lettera b), dopo le
parole «sono installate» aggiungere «, ove tecnicamente compatibile,»;
2) al comma 2-bis: dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) Per i
lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009,
sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP)
e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva,
un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori
minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2009» e alla lettera b)
eliminare le parole da «, oltre al rispetto» a «dell'8 novembre
2007,» e sostituire le parole «allegato H» con le parole «allegato I»;
3) al comma 2-ter, dopo le parole «allegato H» aggiungere le parole «e
allegato I»;
4) al comma 4, eliminare le parole da «, corredata dalle certificazioni» a
«conformità del prodotto»;
f) all'art. 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis.
Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati
dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6,
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente
decreto non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad
uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19
febbraio 2007 recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in
attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e
successive modifiche e integrazioni»;
g) dopo l'allegato H del decreto, e' aggiunto l'allegato I riportato in calce al
presente provvedimento.
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