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ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Se il permesso di costruire  rilascio è conforme alle norme può essere revocato solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, provvedendo all'indennizzo dei soggetti danneggiati.

Il permesso di costruire può essere annullato qualora sussista una delle seguenti condizioni:

  • violazione di legge  (violazione di una qualche disposizione di legge o di piano urbanistico )

  • eccesso di potere o incompetenza (esempio se viene rilasciato dal Sindaco o dall'assessore anziché il dirigente)

Inoltre, deve sussistere un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, salvo che il rilascio del titolo illegittimo sia stato determinato da una falsa rappresentazione dello stato di fatto tale da indurre il Comune in errore.

Orbene, deve evidenziarsi che la giurisprudenza non ha mai avuta alcuna esitazione nel considerare pienamente legittimo e doveroso l’annullamento d’ufficio di autorizzazioni o concessioni rilasciate sulla base di una falsa rappresentazione della realtà fornita dal richiedente: [ In tal caso, l’annullamento d’ufficio della concessione non richiede motivazione in ordine all’interesse pubblico] (C. di S., Sez. V, 21.7.1988, n. 458).

Il provvedimento di annullamento in autotutela richiede una puntuale motivazione circa l’interesse pubblico perseguito in relazione al sacrificio imposto al cittadino; e ciò nell’ottica di un bilanciamento di interessi che, per costante dottrina e giurisprudenza, deve connotare gli atti di ritiro allorché gli stessi intervengano dopo un lungo lasso di tempo ed abbiano suscitato nei privati affidamenti incolpevoli.

Regola, questa, il cui corollario più noto è che il mero ripristino della legalità violata non è mai presupposto sufficiente per giustificare il provvedimento (di natura discrezionale) di annullamento in autotutela, ostandovi, in particolare, il principio della certezza dei rapporti giuridici (di valore primario nell’ordinamento) e la presunzione di legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. (cui non può non riconnettersi anche un minimo di autoresponsabilità per le determinazione adottate e gli affidamenti suscitati).

 


SCHEMA  

COMUNE DI ……………………
Provincia di Belluno

Prot. ………….                                                                                                    Lì,
Pr.  ………….

 

OGGETTO: violazione delle norme urbanistiche per lavori di …… sul fabbricato sito  in via … su area censita catastalmente al fg. ….mapp. …. di cui al permesso di costruire n° …. del …... 

 Ditta:   

  

Il Dirigente o Responsabile, autorità competente ad emanare il provvedimento ai sensi del vigente Statuto Comunale,

      

RICHIAMATO il permesso di costruire  n. …. del ….. rilasciato in data ….. al Signor ..........., residente in .................... per l'esecuzione delle seguenti opere:  ..............................................................................

ACCERTATO successivamente al rilascio che il provvedimento al momento della sua emanazione, era in contrasto con ............ perché ...............................  

SENTITO il titolare come da verbale in data .............a seguito avviso del  ......... di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/1990.

ovvero

DATO ATTO che il titolare, pur invitato a presentare entro la data  del ........ per approfondire le violazioni riscontrate, non ha ottemperato all'invito 

VISTO il parere della Commissione Edilizia in data ...... (oltre eventuali altri pareri)

VISTA la relazione tecnico-giuridica in data ............... del responsabile del procedimento favorevole all'annullamento

VISTE le disposizioni normative ............ con cui il permesso di costruire contrasta per le ragioni suindicate

DATO ATTO che sussistono motivi di pubblico interesse per l'annullamento in quanto ..................(valutare ai sensi della riformata Legge n. 241/1990) 

VISTO il D.P.R. 06.06.01, n.380;

 VISTA  la Legge Regionale 27.06.85, n.61;

 

DISPONE

 

 in virtù del potere di autotutela della pubblica amministrazione e nel pubblico interesse l'annullamento del permesso di costruire n.   ..... del  ........  rilasciato al Signor ........................   per l'esecuzione delle opere in premessa indicate con invito al responsabile del procedimento a provvedere alla notifica all'interessato del presente provvedimento

 

 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 gg. ed entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

Il Responsabile 

  

 


Notificata la presente  in qualità di proprietari e titolari del permesso di costruire ai sigg . ....................nella loro residenza di  in  Via………..n°…… ;

a mani di ..............................................

 

Lì, ...................... 

 

                      IL RICEVENTE                                          IL MESSO NOTIFICATORE

 


 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Legge 7 agosto 1990 n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo

 

CAPO IV-BIS   Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso

Art. 21-bis. Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.

Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 21-ter. Esecutorietà

Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-quater. Efficacia ed esecutività del provvedimento

I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 21-quinquies. Revoca del provvedimento

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-sexies. Recesso dai contratti

Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-septies. Nullità del provvedimento

È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-octies. Annullabilità del provvedimento

È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-nonies. Annullamento d'ufficio

Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole

 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso annullato

1. In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.

Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, va adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (ex Art. 98 L.R 61/85)

Art. 30 - Annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi.

       1.    Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla provincia.

       2.    Il provvedimento di annullamento è assunto dal presidente della provincia entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune con l'invito a presentare controdeduzioni entro sessanta giorni.

       3.    In pendenza delle procedure di annullamento il presidente della provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

       4.    I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

       5.    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

      6.       Quando il comune, con riferimento alla formazione o alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non adotti o non compia, entro i termini previsti dalla legge, atti o adempimenti cui è espressamente obbligato, il presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione dell'organo comunale competente per la deliberazione dell'atto previsto oppure assegnando un termine al comune per il compimento dell'atto o dell'adempimento. Decorso inutilmente il nuovo termine, il presidente della provincia nomina un commissario ad acta. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se, anteriormente alla data dell’insediamento medesimo, l’amministrazione abbia provveduto ancorché in data successiva al termine assegnato.

       7.       Quando la provincia, nella formazione, adozione o variazione degli strumenti territoriali non adotti o non compia, entro i termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui è tenuta, il Presidente della giunta regionale, esercita il potere sostitutivo secondo la disciplina prevista dal comma 6.

       8.    Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di particolare gravità e previa notifica di un nuovo termine al comune e alla provincia, nomina un commissario ad acta per il compimento dell’atto o dell’adempimento previsto a seguito dell’inerzia della provincia nell’esercizio dei propri poteri sostitutivi nei confronti del comune.

 

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