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ORDINANZA DEMOLIZIONE

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 
ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO
per interventi realizzati in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali al permesso di costruire o alla DIA prevista dal comma 3 dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001

Nel caso l'intervento abusivo ricada nei casi sopraindicati va  ingiunto al proprietario e al responsabile dell’abuso, a seconda del caso, la demolizione o la rimessa in pristino, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto. 
Anche  il direttore dei lavori, l’impresa costruttrice, gli installatori,  possono essere destinatari del provvedimento, ma tale prescrizione non è da ritenersi imperativa in quanto gli stessi non hanno diretta facoltà di adempiere all’ordinanza.

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo costituisce la sanzione primaria.
Quando non sia applicabile, va scelta, motivandola, la sanzione pecuniaria.
E' buona regola che l'ordine di demolizione sia sorretto da adeguata motivazione tecnica che valuti sin da subito la mancanza di pregiudizio per le parti conformi onde evitare l'inutile emanazione di un atto di impossibile esecuzione.

Il previo parere del Commissione Edilizia è ora necessario solo per gli interventi in ambito vincolato.
L'ordine di demolizione deve contenere un termine congruo, di norma non oltre 120 giorni, prorogabile per sopravvenute cause di forza maggiore.
Il provvedimento dovrà identificare con precisione le opere abusivamente eseguite.

Nel caso esista agli atti  una domanda di sanatoria va istruita e data risposta prima di emettere l'ordinanza.  Se la risposta è un diniego va tenuto presente quanto previsto dall'art 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, la comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. 

Se è trascorso molto tempo dall'abuso, va considerata la situazione che si è consolidata a favore del privato,  precisando nel provvedimento le ragioni che lo giustificano.  


SCHEMA 

 

 COMUNE DI ……………………

Provincia di Belluno

Prot.  ……………..                                                                      data, ………………………..
Ord. n. …………….

 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

VISTA la segnalazione in data .........  di .......;

VISTO il rapporto del Servizio Edilizia in data ...........,  da cui  risulta che la Ditta: .responsabile dell'abuso.., ha eseguito in assenza/difformità essenziale del prescritto permesso di costruire come previsto dall’art. 20 comma del D.P.R. 380/01, in località ....................., su area censita catastalmente col mapp. ....... del  fg, ............ la realizzazione di opere edilizie, in assenza di permesso di costruire, consistenti in:  descrizione dettagliata

VISTA  la lettera d’inizio procedimento in data ........

VISTA l'ordinanza di sospensione lavori n. .. prot. … del …., notificata il …..;

VISTO l'art. 31 del D.P.R. 06.06.01, n. 380;

 VISTO l'art. 92 della Legge Regionale 27.06.85, n. 61;

PRESO atto che l’intervento in questione ha comportato la realizzazione di un organismo edilizio con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile, e che lo stesso è in contrasto con la normativa urbanistica vigente ed adottata per e pertanto non può essere suscettibile di sanatoria;

RILEVATO che le opere abusive possono essere rimosse senza il pregiudizio della parte conforme; 

VISTA la relazione/perizia tecnica predisposta, con la quale vengono individuati, come da planimetria allegata al presente atto (di cui costituisce parte integrante), il bene e l’area che verranno gratuitamente acquisiti al patrimonio comunale in caso di inottemperanza alla presente;

AQUISITO il parere della Commissione Edilizia Comunale, espressasi in data .........favorevole alla demolizione/contraria all’intervento in quanto  ...........................   (facoltativo)

O R D I N A 

al sig. (proprietario e responsabile dell'abuso) , di provvedere a Sua cura e spese alla demolizione delle opere sopra indicate ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente, avvertendo che in caso di inadempienza, si provvederà ai sensi dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 e dell’art.92 della Legge Regionale n. 61/85, ad acquisire il sedime dei manufatti e loro pertinenze secondo quanto evidenziato nell’allegato schema planimetrico (all.1), precisando che l’accesso, dalla via pubblica a detta area, dovrà essere garantito a mezzo di servitù da definirsi nei modi e termini di legge.

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare la presente ingiunzione.

Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

 

si dispone che il presente atto venga notificato a:

titolare, proprietario, committente               nome indirizzo

ed inviata copia:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

- al Presidente della Provincia di  

- al Comando di Polizia Municipale - SEDE ­

- all Albo Comunale- SEDE­

                                            II Dirigente/Responsabile del Servizio

 


RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 27.6.1985, n. 61

 Art. 92 - Sanzioni amministrative per interventi in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza.

Fermi i casi di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 91, gli interventi eseguiti in assenza di concessione anche tacitamente assentita ovvero in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, sono soggetti allo stesso regime sanzionatorio amministrativo. 
Si considerano in totale difformità dalla concessione edilizia o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, le opere che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di destinazione d'uso da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile.
Si considerano variazioni essenziali dalla concessione edilizia o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, gli interventi:

a) che comportino, con o senza opere a ciò preordinate e in contrasto con le destinazioni d'uso espressamente stabilite per singoli edifici o per le diverse zone territoriali omogenee, un mutamento sostanziale tra destinazioni residenziale, commerciale-direzionale, produttiva o agricola; si ha mutamento sostanziale quando esso riguarda almeno il 50% della superficie utile di calpestio della singola unità immobiliare e non comporta l’esercizio di attività alberghiera o comunque di attività radicalmente incompatibili con le caratteristiche della zona a causa della loro nocività o rumorosità;

b) che comportino un aumento della cubatura superiore a 1/5 del volume utile dell’edificio o un aumento dell’altezza superiore a 1/3, con esclusione delle variazioni che incidono solo sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative;

c) che comportino l’alterazione della sagoma della costruzione o la sua localizzazione nell’area di pertinenza, in modo da violare i limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza, recando sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo igienico-sanitario, degli allineamenti previsti e dell’ordinata distribuzione dei volumi;

d) che comportino una ristrutturazione urbanistica ai sensi della lettera e) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in luogo della ristrutturazione edilizia assentita ai sensi della lettera d) dell’articolo 31 della legge stessa;

e) che comportino violazione delle norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche. 
Le opere conseguenti agli interventi, di cui al primo comma e in contrasto con la disciplina urbanistica, sono demolite ed è comunque ripristinato lo stato dei luoghi o delle costruzioni a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro un termine non superiore a 90 giorni, ingiunto dal Sindaco con ordinanza, previo parere della Commissione Edilizia Comunale.
Con le stesse modalità il termine può essere prorogato per cause sopravvenute o di forza maggiore.
L’ordinanza è notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 91.
Decorso inutilmente tale termine, i beni sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e l’accertamento dell’inottemperanza previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel loro possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; quindi, il Consiglio Comunale decide se le opere abusive non contrastino con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali e se comunque possano essere utilizzate per fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.
Quando il Consiglio Comunale decide negativamente il Sindaco provvede alla demolizione o al ripristino, avvalendosi degli uffici comunali o di imprese private o pubbliche, ponendo in ogni caso le spese sostenute a carico dei soggetti responsabili. 
Per area su cui insiste l’opera abusiva, si intende quella occupata dall’opera stessa con le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell’accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal Piano Regolatore Generale, in modo comunque da non essere mai superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
In parziale deroga al settimo comma, quando si tratti di opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso di vincoli, la acquisizione si verifica a favore del Comune.
In deroga al presente articolo, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti in assenza di concessione o della relativa istanza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla stessa, sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 93 per le opere in parziale difformità.


D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. (per la repressione nelle zone protette si veda l'art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 426)

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

 

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

.................

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.


Legge 7 agosto 1990, n. 241 
aggiornata alla Legge n. 15 del 2005 e legge n. 80 del 2005

Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

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