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ORDINANZA SANZIONE PECUNIARIA Nel caso l'intervento abusivo venga qualificato come
eseguito in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
va applicata esclusivamente una sanzione pecuniaria. Il titolare, il committente, il costruttore il direttore dei lavori sono espressamente indicati dall’art. 29 del DPR 380/01 come “tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie”. Invero, nei casi di vecchi abusi, non sono figure facilmente individuabili e pertanto, secondo giurisprudenza prevalente, risponde l’attuale proprietario dell’immobile
SCHEMA
COMUNE DI …………………… Provincia di Belluno Prot.
……………..
data, ………………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il verbale di accertamento in data ........... dell’ufficio tecnico comunale e/o dell’ufficio vigili urbani dai quali risulta che la Ditta: ..............., ha eseguito in assenza/difformità della prescritta denuncia inizio attività come previsto dall’art. 22 comma 1 del D.P.R. 380/01, le opere di ......... in località ..............., su terreno catastalmente individuato al ............; VISTO l’art. 37, comma 1 del D.P.R. 380/01 che prevede per gli interventi eseguiti assenza/difformità della Denuncia Inizio Attività una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro;
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, art.37 TUTTO ciò premesso, O R D I N A alle
condizioni di cui in premessa, alla Ditta ...................,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 1 del D.P.R. 380/01, il
pagamento di 516 euro
a titolo di sanzione amministrativa per l’esecuzione dei lavori di
.................. in
località ...................................,
su terreno catastalmente individuato al ................
in assenza/difformità della denuncia inizio attività così come
prescritto 22 comma 1 del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
Il Dirigente/Responsabile dell’Ufficio
RIFERIMENTI NORMATIVI L.R. 61/85 - Art. 94 - Sanzioni amministrative per interventi in assenza o in difformità dall’autorizzazione o in assenza della relazione. Le opere conseguenti
a interventi eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione
edilizia, anche tacitamente assentita, comportano la sanzione pecuniaria pari al
doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla
realizzazione delle opere stesse come valutato dall’Ufficio Tecnico Comunale,
e comunque in misura non inferiore a L. 500.000. In caso di richiesta dell’autorizzazione
in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella
misura minima.
D.P.R. 308/01 - Art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. 2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro. 3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2. 4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio. 5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. 6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.
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