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La norma di riferimento in materia di limiti di rumorosità per le sorgenti sonore fisse, sia in relazione ai valori limiti assoluti, riferiti all'ambiente esterno, sia a quelli differenziali, riferiti all'ambiente abitativo interno è il DPCM 14 novembre 1997. Limiti assolutiI valori assoluti indicano il valore limite di rumorosità per l'ambiente esterno, in relazione a quanto disposto dalla classificazione acustica del territorio comunale, e sono verificati attraverso la misura del livello continuo equivalente di pressione sonora (LAeq) nel periodo di riferimento (diurno e/o notturno). I limiti assoluti sono distinti in: emissione, immissione, attenzione e qualità. Per la rumorosità prodotta dalle aziende produttive i valori di riferimento sono esclusivamente quelli di emissione e quelli di immissione. I limiti assoluti si applicano alle sorgenti sonore fisse, ossia agli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; alle aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; ai depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; alle aree adibite ad attività sportive e ricreative.
Valore di emissione Il valore di emissione è riferito al livello di rumorosità prodotto dalla specifica sorgente disturbante, ossia dalla sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico. Tale valore è misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. Infatti, la normativa in materia di inquinamento acustico rappresenta una norma di tutela del disturbato e, pertanto, le verifiche circa il rispetto dei valori limite indicati dalla norma sono effettuate nei pressi dei ricettori esposti (abitazioni). In altre parole, le sorgenti sonore devono rispettare i limiti previsti per le zone limitrofe nelle quali l'attività dispiega i propri effetti. Ad esempio, un'attività inserita in zona industriale che confina con alcuni edifici dovrà rispettare i limiti di emissione propri delle aree vicine, ove sono ubicati gli edifici, nonché i limiti differenziali di immissione di seguito descritti.
Valore di immissione Il valore di immissione è riferito al rumore immesso nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti presenti in un determinato luogo. Anche in questo caso il valore deve essere misurato in prossimità dei ricettori. L'insieme delle sorgenti sonore deve rispettare i limiti di immissione previsti dalla classificazione acustica del territorio, per le aree ove sono ubicati i ricettori. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, è bene precisare che queste sorgenti sono soggette al rispetto dei limiti di immissione solo al di fuori delle rispettive fasce di pertinenza, stabilite dai specifici decreti attuativi.
Valore di attenzione Il valore di attenzione segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per l'ambiente. Questi valori limite, quando sono relativi all'intero tempo di riferimento (diurno o notturno), coincidono con quelli di immissione. Diversamente, quando sono riferiti ad un intervallo temporale di un'ora, i valori di attenzione si ottengono sommando ai valori di immissione l0 dB per il periodo diurno e 5 dB per quello notturno. Il superamento di detto valore obbliga l'amministrazione comunale ad adottare i piani di risanamento acustico. Per le aree esclusivamente industriali i piani di risanamento devono essere adottati solo nel caso in cui si incorra nel superamento dei valori di immissione. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.
Valore di qualità Il valore d i qualità rappresenta un obiettivo da conseguire nel breve, nel med io e nel lungo periodo attraverso l'impiego delle nuove tecnologie o delle metodiche di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro.
Limiti differenzialiI valori limiti differenziali di immissione, misurati all'interno degli ambienti abitativi, prevedono che l'incremento al rumore residuo, apportato da una specifica sorgente di rumore, non può superare il limite di 5 dB(A) per i periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22) e di 3 dB(A) per quello notturno. Il valore differenziale è, quindi, ottenuto eseguendo la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello residuo. Il livello di rumore ambientale (LA) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. Il livello di rumore residuo (LR) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte, il microfono deve essere posizionato a 1 metro dalla finestra; in presenza di onde stazionarie, il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggiore livello della pressione acustica. I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, poiché ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
Detti limiti, inoltre, non si applicano all'interno delle aree classificate dalla zonizzazione acustica in aree esclusivamente industriali, nonché per la rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. Il valore limite differenziale presenta, tuttavia, l'inconveniente di riservare una maggiore tutela alle zone più tranquille rispetto a quelle più rumorose, giacché, in queste ultime, il rumore residuo è più elevato, per la presenza di vie di traffico e altre sorgenti sonore tipiche delle zone urbanizzate. È questa una delle ragioni per cui il legislatore ha introdotto l'obbligo di rispettare anche i limiti assoluti.
fonte: inquinamentoacustico.it
LIMITI DI RUMORE NELL'AMBIENTE ESTERNOI valori limite di emissione, i valori limite assoluti di
immissione, i valori di attenzione e di qualità validi per l'ambiente esterno
dipendono dalla classificazione acustica del territorio, che è di competenza
dei comuni e che prevede l'istituzione di 6 zone, da quelle particolarmente
protette (parchi, scuole, aree di interesse urbanistico) fino a quelle
esclusivamente industriali, con livelli di rumore ammessi via via crescenti.
Per i comuni che non hanno ancora provveduto alla zonizzazione acustica, si applicano i limiti provvisori di cui all'art. 6, comma 1 del DPCM 1/3/91
LIMITI DI RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVIAll'interno degli ambienti abitativi, il rilevamento deve
essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la
situazione più gravosa.
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