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bozza ..
introduzione ......
Come è noto, l’esposizione prolungata a rumore di elevata intensità può
produrre una diminuzione delle capacità uditive a causa delle lesioni
distruttive subite dalle cellule ciliate dell’organo del Corti. .............
circolare
LA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RUMORE ALLA LUCE DEL NUOVO D.LGS. 81/08
Il nuovo D.Lgs. 81/2008 ha riordinato la valutazione dei rischi da esposizione
ad agenti fisici all’interno del Titolo VIII. Il legislatore vi inserisce, oltre
alla tutela dall’esposizione a rumore (aggiornando le disposizioni già presenti
nel D.Lgs. 195/2006) anche quella dall’esposizione a vibrazioni meccaniche, a
campi elettromagnetici, a radiazioni ottiche di origine artificiale ed a
microclima ed atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute
e sicurezza dei
lavoratori.
Quindi la gestione dei rischi fisici risulta composta da una prima parte di
carattere generale (Capo I) e da ulteriori sezioni per ogni rischio specifico
(Capo II, III, IV, V).
Ma cosa cambia realmente nella protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione a rumore durante il lavoro?
Nell’art. 181 – valutazione dei rischi, si conferma la necessità di riportare
‘i dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di
esposizione’ direttamente nel Documento di Valutazione dei Rischi (da redigere
da parte del Datore di Lavoro ai fini dell’Art. 28 del D.Lgs. 81/08),
sottolineando che ‘essa può includere una giustificazione del datore di lavoro
secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una
valutazione dei rischi più dettagliata’.
Rimane invariata la richiesta di ripetere con periodicità almeno quadriennale le
valutazioni strumentali, a meno di precedenti modifiche ‘che potrebbero
renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria
rendano necessaria la sua revisione’.
Altra novità è all’Art 183 - Lavoratori particolarmente sensibili: ‘il datore di
lavoro adatta le misure per ridurre o eliminare i rischi alle esigenze dei
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse
le donne in stato di gravidanza ed i minori’.
Non si denotano invece particolari modifiche per quanto concerne la definizione
dei valori limite di esposizione e valori di azione. Rimane valido quanto
già descritto nel D.Lgs. 195/2006:
- pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica
istantanea ponderata in frequenza “C”;
- livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20
μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione
al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul
lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato
in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una
settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla
norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di
esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono
fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa
(140 dB(C) riferito a 20 μPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa
(137 dB(C) riferito a 20 μPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa
(135 dB(C) riferito a 20 μPa).
Altra novità è invece introdotta dal comma 3 dell’Art. 189, che oltre a ribadire
la facoltà, ‘laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività
lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia sensibilmente’, di
sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di
esposizione settimanale introduce il comma 3: ‘Nel caso di variabilità del
livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo
ricorrente’.
Inoltre è del tutto nuovo l’Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di
esposizione molto variabile
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per
attività che comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione
personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori
un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo
loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) l’informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla
valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle
attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di
prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e
organizzative di cui all’articolo 192, comma 2.
E’ importante anche il comma 2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo
28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato
il riferimento al presente articolo.
Infine per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di protezione individuali
l’Art. 193 riporta ‘…1 b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al
di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i
dispositivi di protezione individuale dell’udito’.
Il termine “esige” sostituisce l’ambiguo “fa tutto il possibile” dell’art.
49-septies del D.Lgs 626/94 e s.m.i.
Come ultimo chiarimento l’Art. 198 rimanda a specifiche Linee Guida per
l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività
ricreative e dei call center.
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