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Competenze della ProvinciaAlla Provincia spettano funzioni amministrative che riguardino aree intercomunali nei diversi settori fra i quali la disciplina e controllo delle emissioni sonore. La L.R. 10/5/99 n. 21, attuativa della L 447/95 - Legge quadro sull’inquinamento acustico, prescrive che i Comuni inviino alla Provincia i Piani di Classificazione Acustica per la verifica della congruità con quelli dei comuni contermini; La Provincia, provvede qualora siano riscontrate delle incongruenze, d’intesa con i comuni interessati, alle opportune modifiche rilasciando, al termine dell’iter procedurale, il parere di congruità; Normativa di riferimento Legge n. 447 del 26.10.1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico Art. 4 Competenze delle regioni Le regioni definiscono ....... h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142;
Art. 5 Competenze delle province
Art. 14 Controlli
Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 - Norme in materia di inquinamento acustico Art. 3 - Piano di classificazione acustica dei comuni. 7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d’intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione acustica. 8. (omissis) 9. (omissis) 10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione del piano di classificazione acustica entro i limiti temporali fissati rispettivamente dai commi 1 e 3, la provincia territorialmente competente diffida il comune ad adeguarsi entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro 1 mese un commissario ad acta
Art. 5 - Piani comunali di risanamento acustico. 3. Il piano comunale di risanamento acustico, una volta approvato dal comune, deve essere inviato alla provincia per la verifica di congruità con piani comunali di risanamento acustico dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d’intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani medesimi. 5. Nei casi di inerzia del Comune previsti dall’articolo 7, comma 3 della legge n. 447/1995, la provincia territorialmente competente diffida il comune a redigere il piano entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro un mese un commissario ad acta.
Art. 8 - Controllo e sanzioni amministrative. 1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV. 2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all’applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente. 3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000; b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all’articolo 7, comma 7; c) chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all’articolo 2, comma 2(*), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000. (*) Trattasi di un errore, la disposizione da richiamare è l’articolo 3 comma 2. |
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