ACUSTICA AMBIENTALE
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IL TECNICO ACUSTICO

Il Tecnico Competente 

La Legge quadro n. 447 del 1995 ha introdotto la figura del "tecnico acustico", cercando di mettere ordine in un settore non normato.

 

 Il tecnico competente secondo la Legge quadro n. 447/95

Nell’art. 6, la Legge Quadro definisce il tecnico competente come la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle norme vigenti, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

L'art. 2 comma 9 stabilisce che i soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo stesso.

Criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica secondo il DPCM 31/03/98

Questo decreto è un atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, quindi stabilisce le caratteristiche che deve avere un tecnico competente in attuazione all'art. 6 della Legge 447/95.

La procedura di presentazione e valutazione della domanda di un candidato è invece stabilita dalle normative regionali. Riportiamo alcuni articoli del decreto, per chiarire quanto stabilisce la normativa in merito.

Art. 1. Presentazione delle domande.

  1. I soggetti in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere l'attività di tecnico competente in acustica, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, devono presentare la domanda all'assessorato preposto all'ambiente della regione di residenza che rilascia il relativo attestato di riconoscimento.
  2. La domanda è redatta secondo le modalità indicate dalla regione.

Art. 2. Esame delle domande.

  1. L'esame delle domande consiste:
    a) nella verifica del titolo di studio posseduto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
    b) nell'accertamento che l'attività professionale in materia di acustica ambientale è stata svolta in maniera non occasionale, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  2. Tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico è compreso quello di maturità scientifica e tra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, quelli in ingegneria ed architettura.
  3. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno.
  4. Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni relative ad almeno una delle seguenti attività:
    a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
    b) proposte di zonizzazione acustica;
    c) redazione di piani di risanamento.
  5. Le altre attività in campo acustico che non rientrano in quelle dell'acustica ambientale, quali, ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza integrativa.
  6. La regione equipara, per gli effetti di cui al presente atto, il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l'esercizio dell'attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati.

 

Art. 3. Operatori presso strutture pubbliche.

  1. I tecnici indicati dall'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono operare esclusivamente nell'ambito della propria struttura territoriale di appartenenza.
  2. Qualora i tecnici di cui al comma 1 intendano esercitare la propria attività in forma professionale al di fuori dello svolgimento dei compiti d'istituto, devono rispettare gli obblighi previsti dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

 

Art. 4. Formazione.

  1. Per consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività svolta nel campo dell'acustica ambientale, previsti dalla legge per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all'attività utile nel settore è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con chi è già riconosciuto tecnico competente oppure alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'art. 3, comma 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  2. La documentazione prodotta ai fini di quanto previsto dal comma 1 deve evidenziare, attraverso la presentazione di atti formali, il lavoro effettivamente svolto dall'aspirante tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale.

 

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