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ACUSTICA:
Sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge Comunitaria 2009
In maggio la Corte Costituzionale, con la sentenza 103/2013, ha dichiarato
incostituzionale l’Art. 15, c. 1°, lett. c), della legge 04/06/2010,
n. 96, (sostitutivo dell'art. 11, c. 5°, della legge 07/07/2009,
n. 88).
L’incostituzionalità riguarda sostanzialmente la retroattività introdotta dalla
Legge Comunitaria 2009 per cui dovrebbe tornare in vigore la formulazione della
legge 07/07/2009,
n. 88 (Legge comunitaria 2008) secondo la quale «[…] la disciplina relativa ai
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti […] non trova
applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra
costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge»
Scarica la sentenza
Scarica la Sintesi ANIT
(Documento riservato Soci ANIT)
Data
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Argomento |
Link |
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novembre 2009 |
All'art. 11, comma 5, della legge Comunitaria
2008, si dispone la temporanea sospensione
della disciplina relativa ai
requisiti acustici passivi degli edifici |
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febbraio 2010 |
L'UNI definisce la prima classificazione
acustica degli edifici |
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marzo
2010 |
Approvato il DDL Comunitaria 2009 (C. 2449-B) |
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maggio
2011 |
D.L. 13 maggio 2011 , n.
70 "Prime disposizioni urgenti per
l'economia".
All’art. 5 “Costruzioni private” si legge
che:
Per semplificare il
procedimento per il rilascio del permesso di
costruire relativamente agli edifici adibiti
a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre
1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma
3, e' aggiunto il seguente:
“3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al
coordinamento degli strumenti urbanistici di
cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo
6, per gli edifici adibiti a civile
abitazione, ai fini dell'esercizio
dell'attività edilizia ovvero del rilascio
del permesso di costruire, la relazione
acustica e' sostituita da una
autocertificazione del tecnico abilitato che
attesti il rispetto dei requisiti di
protezione acustica in relazione alla
zonizzazione acustica di riferimento”. |
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luglio
2011 |
La Legge 12 luglio 2011 n° 106
pubblicata sulla G.U. n° 160 del 12 luglio 2011, ha convertito in legge
il D.L. 13 maggio 2011 n° 70.
Sono state confermate le prescrizioni del Decreto Legge. Per quanto
riguarda l’acustica edilizia in sostanza è indicato che:
Nei comuni che hanno proceduto alla classificazione acustica del
territorio comunale, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai
fini del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e'
sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti
il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla
zonizzazione acustica di riferimeno. |
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settembre
2011 |
Acustica in edilizia, il punto della
situazione
A più di un anno dalla pubblicazione della norma UNI 11367, non è stato
ancora emanato un Decreto che imponga per legge la classificazione
acustica delle unità immobiliari. Ad oggi quindi la classificazione
acustica è volontaria. Non obbligatoria. Sono ancora in vigore i limiti
imposti dal DPCM 5-12-1997.
Il Ministero dell’Ambiente e le Associazioni legate al mondo delle
costruzioni stanno lavorando per proporre, nei prossimi mesi, la bozza
per un nuovo Decreto. È questo quindi il momento per iniziare a imparare
a costruire rispettando le classi definite nella norma tecnica.
La classificazione acustica infatti può essere considerata una nuova
opportunità. Sia per i committenti, che desiderano far realizzare o
acquistare immobili con determinate prestazioni acustiche, sia per i
costruttori che per primi proporranno sul mercato edifici in classi
elevate. |
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febbraio
2012 |
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI
IMPATTO ACUSTICO Il DPR 19 ottobre 2011, n. 277, in vigore
dal 18/02/2012 regola la semplificazione degli adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese. L’articolo
4 del decreto esclude le attività a bassa rumorosità, elencate
nell’allegato B, dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto
acustico, a meno che non utilizzino impianti di diffusione sonora. La
documentazione di impatto acustico potrà essere resa mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'articolo
8, comma 5, della L. 447/1995 nel caso in cui le emissioni di rumore non
siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del
territorio comunale e dal DPCM 14 novembre 97. Nei casi in cui i limiti
di cui sopra siano superati resta l’obbligo di presentare la
documentazione di impatto acustico predisposta da un tecnico competente
in acustica ambientale.
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