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La documentazione di impatto acustico
Competenze dei Comuni
Ai Comuni spettano molte ed importanti funzioni amministrative,
individuate dall'art. 6 della Legge 447/95:
- Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i
rispettivi statuti:
- la classificazione del territorio comunale secondo i criteri
previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a);
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le
determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- l’adozione dei piani di risanamento di cui all’articolo 7;
- il controllo, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma
1, lettera d) , del rispetto della normativa per la tutela
dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei
provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività
produttive;
- l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina
statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai
veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
- i controlli di cui all’articolo 14, comma 2;
- l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui
all’articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e
di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per
spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle
prescrizioni indicate dal comune stesso.
- Al fine di cui al comma 1, lettera e) , i comuni, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti
locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite
norme contro l’inquinamento acustico, con particolare riferimento al
controllo, al contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore
derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio di attività
che impiegano sorgenti sonore.
- I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare
limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati
dalla regione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera
f) . Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui
all’articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146.
- Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991, prima della data di entrata in
vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di
risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell’articolo
3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti
previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo
adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello
necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di
bonifica in atto, qualora risultino conformi ai princìpi di cui alla
presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell’articolo
4, comma 1, lettera a) .
Documentazione in materia di acustica ambientale
La
documentazione in materia di acustica ambientale,
finalizzata alla tutela
dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate è necessaria per
diverse opere, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995,
n. 447.
In
fase di progettazione eventuali interventi di mitigazione o riduzione del rumore
sono di assai più facile realizzazione.
Molto
spesso un attento esame preventivo dell'opera può evitare il diffondersi di
lamentele e contenziosi.
La
documentazione depositata deve essere di immediata e facile
comprensione, tecnicamente inattaccabile, esauriente in relazione alle richieste
dell'organo addetto al controllo.
La documentazione in materia di acustica
ambientale può essere suddivisa in:
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