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domanda
DOMANDE E RISPOSTE
Un estratto delle risposte fornite dai tecnici competenti in
acustica Franco Pacini dal
sito inquinamentoacustico.it e da Aldo Rebeschini
dal sito
assoacustici.it
Buongiorno, una domanda da
tecnico comunale. Da poco ho scoperto che il DPR 142/04 fissa fasce di
pertinenza acustica diverse a seconda dell'infrastruttura stradale. Il Piano
Acustico nel mio comune è stato approvato nel 2003 e non riporta tale
fascia in cartografia. Il Comune è attraversato da una SS inquadrabile in
base alla tabella 2 (strade esistenti) del DPR 142/04 come tipo C b. E'
stato richiesto il rilascio del permesso per costruire un condominio a circa
50 mt dalla SS. Secondo il DPR 142/04 l'edificio ricade quindi in fascia A
di 100 mt con limiti di immissione 70 diurno e 60 notturno, mentre per il
PCCA siamo in classe III i cui limiti sono 60 e 50). Cosa deve produrre il
richiedente per la normativa in materia? Normalmente richiedo: - la
relazione sui requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) - la
valutazione di clima acustico (L. 447/95 art. 8 c.3 lettera e) Se la
relazione di clima acustico che verrà presentata evidenzia dei valori che
superano i limiti della classe III ma sono contenuti entro la fascia A di
pertinenza (Leq diurno <70dB) immagino che sia tutto a posto. Se però la
relazione di clima acustico evidenzia dei valori che superano i limiti della
tabella 2 (Leq diurno >70dB), l'art. 8 del DPR 142/04 precisa che sono a
carico del titolare del pdc gli interventi per il rispetto dei limiti. Vedo
che le opere di mitigazione possono essere effettuate: 1) alla sorgente, 2)
lungo la via di propagazione, 3) direttamente sul ricettore. Il richiedente
il permesso di costruire non ha che la possibilità n 3 e dovrebbe quindi
intervenire sui requisiti passivi del costruendo fabbricato migliorando
l'isolamento di facciata. E' corretta questa interpretazione? Mi chiedo
inoltre se il Comune è tenuto (oltre che opportuno) ad aggiornare il
proprio piano acustico inserendo in cartografia le rispettive fasce di
pertinenza acustica. |
Innanzi
tutto mi complimento per il fatto che lei è uno dei POCHI tecnici
competenti comunali che richiede la relazione previsionale e (spero) in
opera sui requisiti passivi (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) , la valutazione di
clima acustico (L. 447/95 art. 8 c.3 e) anche se dovremmo parlare anche di
IMPATTO ACUSTICO (o clima acustico post-operam). Lei ha posto 2 casi: il
primo con livelli che superano i valori assoluti della classe III e
contenuti entro la fascia A di pertinenza (Leq diurno <70dB) direi che va
bene; il secondo. con livelli che superano i limiti della tabella 2 (Leq
diurno >70dB). In questo caso l'art. 8 del DPR 142/04 precisa che sono a
carico del titolare del pdc gli interventi per il rispetto dei limiti, e la
relazione tecnica effettuata dal TCAA DEVE prevedere opere di mitigazione
che possono essere effettuate: 1) alla sorgente, 2) lungo la via di
propagazione, 3) direttamente sul ricettore. Non si dimentichi però della
valutazione dei livelli differenziali. Il committente potrebbe inoltre
prevedere anche interventi migliorativi sui requisiti passivi del costruendo
fabbricato migliorando l'isolamento di facciata, fermo restando il rispetto
dei limiti indicati, anche se la vedo molto difficile (e nel caso di
verifica dei livelli presso il recettore piu' esposto misurati a finestre
aperte, i livelli sarebbero rispettati?). E' generalmente preferibile
intervenire sulle sorgenti o vicino alle sorgenti. Nel caso in esame gli
interventi si possono ridurre essenzialmente in due tipologie ovvero
riducendo i limiti di velocità ed interponendo delle barriere. Ovviamente
non è uno studio banale ed il TCAA dovrebbe effettuare simulazioni
previsionali basate sul traffico esistente e sui dati di clima acustico
settimanale esistente. E' altrettanto ovvio che il Comune è tenuto ad
aggiornare il proprio piano di zonizzazione acustica inserendo in
cartografia le rispettive fascie di pertinenza acustica. Cordiali Saluti
Franco Pacini
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I valori della classificazione acustica e quelli del 142 sono
distinti: una cosa e la zonizzazione un'altra cosa è il 142 per cui possono
coesistere, comunque il comune potrebbe fare un aggiornamento della
zonizzazione. Per il condominio dovreste richiedere una verifica del
rispetto secondo l'art 8 comma 1 del DPR 142 e le eventuali opere sono a
carico del titolare della concessione edilizia come è scritto nel decreto.
(A. Rebeschini)
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Abito in un condominio che ha la sventura di avere il
giardino che confina con le pareti di un ristorante che tutte le sere ha una
programmazione musicale con musica dal vivo. Dalle 21.30 alle 00.00 non si
riesce a dormire e nemmeno a guardare la televisione perché la musica è
altissima e i bassi fanno vibrare i vetri. Come risolvere questo problema?
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Posso suggerirLe di procedere mediante ricorso inoltrato al
Tribunale ai sensi dell’art. 700 c.p.c. al fine di far accertare la molestia
delle immissione lamentate dal C.T.U., che nominerà il Giudice Delegato. Le
consiglio, però, di far accertare da un tecnico specialista nella materia,
di Sua fiducia, l’entità delle immissioni prima di rivolgersi all’avvocato
per l’inoltro del ricorso, trattandosi di una questione meramente tecnica e
per dare la possibilità all’avvocato di dimostrare la molestia delle
immissioni, qualora, ricevuto il ricorso, la controparte dovesse apportare
modifiche all’impianto o ai luoghi, come spesso avviene nel caso delle
discoteche. Di solito questa procedura è rapida, concludendosi nel giro di
un anno o poco più.
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Ho
denunciato il mio costruttore ai sensi del DPCM 5/12/07. Tra i vari
accertamenti abbiamo fatto anche la prova dello "sciaquone" tra me
il mio vicino. Siccome i bagni (mio e del mio vicino) sono adiacenti è
giusto tirare lo sciaquone nel bagno (del mio vicino) e posizionare il
fonometro nel mio bagno e viceversa? Mi spiego meglio... se tiro lo
sciaquone nel bagno del mio vicino, il mio bagno può essere considerato
"ambiente ricevente" anche se non è un soggiorno o una camera da
letto? Ultima cosa: il collaudo di facciata si fà con scuroni delle
finestre aperti o chiusi? |
L'ambiente
dovrebbe essere un luogo in cui si vive con una certa continuità e dove la
quiete è un bene prioritario. Queste sono le caratteristiche. Personalmente
ritengo che il bagno non lo sia. Per la facciata la normativa non da nessun
chiarimento. Personalmente ritengo lo si debba fare con gli scuri aperti.
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I nostri vicini lamentano in continuazione il rumore della
macchina da cucire di tipo domestico di mia madre. Il funzionamento della
macchina avviene generalmente per non più di due ore giornaliere, mai in
orari che vanno oltre le 19. Vorrei saper se vi sono degli elementi
normativi che legittimino le continue lamentele, ed eventualmente come è
possibile rilevare l'effettiva rumorosità della stessa. |
L'unico articolo cui fare riferimento è l'844 c.c.: concetto
esprimente una consolidata e cogente norma giuridica, secondo cui, per la
valutazione delle immissioni di rumore, l’indagine va correlata al caso
concreto riferito alla rumorosità di fondo quando la sorgente specifica
giudicata disturbante tace, ed allo stesso tempo fare riferimento alla
tollerabilità di un rumore in rapporto alla tutela della salute così sancito
dall’art. 32 della Carta Costituzionale. Il superamento della normale
tollerabilità è deciso sempre e comunque da un Giudice. Per rilevare
l'effettiva rumorosità riscontrata è sufficiente posizionare un analizzatore
presso il recettore ove si manifesta il disturbo e registrare graficamente
gli eventi sonori che si presentano. Gli eventi sonori massimi rilevati
istantaneamente debbono essere comparati con il rumore di FONDO (LAF95). Se
le differenze riscontrabili sono superiori ai 3 dB oltre il rumore di fondo,
la Normale Tollerabilità è superata. Esempio: rumore di fondo LAF95 = 25
dB(A) --- Rumore Immesso 35 dB(A) ---- Differenza = 10 dB ---->
Tollerabilità superata di 7dB.
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Vorrei sapere quali sono i requisiti e le caratteristiche che
un fonometro deve possedere per poter essere utilizzato per valutazioni
conformi alla Legge n. 447/95? |
Sicuramente il minimo è quanto prescritto dall'art.2 del
Decreto 16 marzo 1995 : "Art. 2 Strumentazione di misura 1. Il sistema di
misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla
classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello
equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro
conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso
di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere
registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve
avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1
della EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del
registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura. 2. I filtri e i
microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente,
alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN
61094-3/ 1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle
norme CEI 29-4.".
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Il soffitto dell'appartamento in cui abito è
controsoffittato con delle lastre di cartongesso che però formano
un'intercapedine vuota di circa 20 cm: per ridurre il rumore da calpestio
proveniente dall'appartamento del piano di sopra otterrei dei
miglioramenti rilevanti se la riempissi con del materiale fonoisolante?
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L'effetto del riempimento dell'intercapedine del
controsoffitto con del materiale fonoassorbente (lana minerale in generale)
è sensibile solo ed esclusivamente sulla propagazione del rumore per via
aerea (televisione, parlato, ecc.). Il problema da lei descritto sembra che
riguardi i rumori di tipo impattivo (il rumore di calpestio appunto) per il
quale è possibile intervenire solo sul solaio dell'inquilino del piano di
sopra, realizzando un pavimento "galleggiante" mediante l'apposizione di uno
specifico materassino anticalpestio (risvoltato sul perimetro dei locali
fino alla quota del pavimento) sopra il massetto alleggerito per
l'alloggiamento degli impianti, la realizzazione di un massetto in cls. di
almeno 5 cm di spessore ed il completamento con la pavimentazione. Questa
sarebbe la soluzione ideale. Si renderà conto della sua difficile
praticabilità dovuta al dover intervenire presso una proprietà non sua e
dell'elevato costo di realizzazione. Esisterebbero altre soluzioni, magari
meno efficaci, ma che comportano comunque sempre l'intervento sul solaio del
suo vicino. Questo perché è proprio la trasmissione laterale attraverso le
pareti delle vibrazioni trasmesse al solaio a dover essere bloccata.
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Sotto il mio appartamento è situato un asilo nido che
esercita attività ininterrottamente dalle 8 del mattino alle 19 di sera. Il
che significa che, durante tutto il giorno, i continui schiamazzi dei
bambini mi impediscono di studiare. Vorrei sapere come posso risolvere il
problema. |
Anche se da una parte mi dispiace dirlo, ovvero che siamo
stati tutti bambini, gli asili sono soggetti alla Legge 447/95 come
qualsiasi altra attività. Vi sono comunque alcuni aspetti, chiamiamoli di
"RESPONSABILITA' OGGETTIVA" del venditore e dell'agenzia sulla base dei
quali se dati in mano ad un buon avvocato possono far sì addirittura di
poter restituire l'appartamento al vecchio proprietario. L'altra
responsabilità è dovuta dal gestore dell'asilo qualunque esso sia, che si
DEVE adoperare per far cessare o quantomeno ridurre le immissioni che lei
subisce (ad esempio con degli interventi di insonorizzazione nell'asilo). I
modi di procedere sono analoghi quindi ad altri casi elencati nella presente
sezione.
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Qual è il valore dell'isolamento acustico di facciata da
considerare? Quello medio ponderale tra l'incidenza della parete e quella
del serramento o solo il serramento? |
Il valore d'isolamento di facciata è sempre quello medio.
Infatti si scelgono appositamente più posizioni di misura (come sorgente e
ricevente) nel rispetto delle norme ISO. Le misurazioni, i collaudi sui
requisiti acustici passivi sono effettuati in accordo al D.P.C.M. 5
dicembre 1997 ed in particolare: gli indici di valutazione sono definiti
dalle norme UNI EN ISO 717/1 e UNI EN ISO 717/2 che hanno sostituito la
UNI 8270-7. L’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di
riverberazione (D2m,nT,w) viene effettuato utilizzando in esterno una
sorgente sonora (metodo dell’altoparlante) ad alta energia ed un
generatore di rumore bianco in banda passante da 40 a 5.000 Hz, misurando
le differenze medie dei livelli tra la sorgente ed il locale ricevente. Il
certificato di collaudo deve essere elaborato utilizzando a riferimento la
norma EN ISO 140-5 del 2000.
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A piano terra c'è una
bottega di un macellaio-alimentari. Nella parte alta del locale su delle
travi in ferro sono poggiati 4 compressori dei banconi per il freddo che
emettendo continue vibrazioni. |
Il problema delle celle frigorifere e dei compressori crea
sicuramente un problema di rumore strutturale, ovvero la trasmissione
attraverso le strutture. E quanto più rigide sono le pareti ed i muri in
rapporto alla massa quanto più elevato sarà il rumore. Il rumore che
sfocia in liti le cui amministrazioni pubbliche in molti casi non sanno e
non possono intervenire, ed è per questa evidente ragione che il "povero"
disturbato si rivolge al Tribunale per cercare di ottenere un po di quiete
ed un po di "giustizia". Comunque se il rumore lo subisce, è giusto che si
faccia "qualcosa" per ridurlo, ma giustamente anche lei ha titubanza nella
oculata scelta nei periti e soprattutto "sul da farsi" perchè come dice
giustamente lei se sbaglia le costerebbe "un sacco di soldi".
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Suono in un gruppo in un garage sotto un condominio per due
o tre giorni alla settimana massimo dalle 5 alle 8. Nessuno dei condomini
si lamenta, tranne un anziano signore. La legge dalla parte di chi è?
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Il quesito posto è uno di quelli che meriterebbe una
trattazione approfondita. Non essendo possibile vediamo di affrontare i
punti salienti. In primo luogo la norma in campo amministrativo fa un
distinguo fra attività professionale e non. Nel primo caso è previsto l'assoggettabilità
a controllo da parte dell'organo di controllo (di norma l'ARPA). Mentre,
nel secondo caso, è soggetta a eventuale regolamentazione locale
(ordinanze o regolamenti comunali), le quali definiscono le fasce orarie
all'interno delle quali poter svolgere siffatte attività. La
rivendicazione del disagio patito può essere assunta, tuttavia, anche in
sede penale, ai sensi dell'art. 659 C.P. (disturbo della quiete pubblica)
o civile, ai sensi dell'art. 844 (immissioni). L'azione penale avviene per
mezzo di esposto-querela alle forze di polizia o all'Autorità giudiziaria.
In questo caso, non è necessario alcuna misurazione per attestare la
sussistenza del reato, è sufficiente una pluralità di soggetti esposti o,
potenzialmente esposti. Infine, il procedimento civile, avviato presso il
Giudice di Pace o Ordinario. Questa soluzione è la meno adottata, causa
tempi lunghi e costi onerosi. Pare quindi chiaro che non è facile a priori
stabilire da che parte stia la ragione. Per questo, Vi invito a concordare
con il vicino una soluzione pacifica. In caso contrario, sarà necessario
chiedere al comune una specifica autorizzazione in deroga ai limiti per le
giornate e gli orari ritenuti necessari. Non fornisce assoluta garanzia ma
è, di certo, meglio di niente.
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La centrale elettrica giorno e notte, 365 giorni all'anno,
provoca un rumore sibillante, tipo quello dei condizionatori. |
Il rumore che prodotto nella centrale elettrica ha
probabili caratteristiche TONALI (probabilmente a 100Hz) dovute in buona
sostanza ai pacchi lamierini dei trasformatori, anche se in primo luogo
bisognerebbe conoscere a fondo l'impianto. Il rumore tonale ha
caratteristiche disturbanti che ovviamente sono enfatizzate nel periodo
notturno quando il rumore di fondo ed il rumore residuo sono molto bassi.
In particolare se la frequenza tonale cui avviene il disturbo fosse
proprio 100Hz, proprio perché viene considerata una BASSA frequenza
penetra attraverso i muri ed e' difficilmente eliminabile. L'unica cosa
che può fare l'ENEL e' verificare il serraggio dei pacchi lamierini. Altro
problema delle centrali ENEL per l'alta tensione e' il ronzio prodotto
dall'effetto corona. Quindi come vede bisogna prima analizzarne l'effetto
per conoscere la possibile causa. Le strade da percorrere per ridurre il
suo problema sono differenti ed in buona sostanza simili a quelle di altri
problemi esposti sul forum: -contattare un valido consulente che le faccia
una diagnostica preliminare del suo problema, con analisi in frequenza e
registrazione della time history (registrazioni grafiche); -contattare
l'ENEL sulla base dei risultati ottenuti ed esporre il suo problema ad un
funzionario che sia effettivamente responsabile; -contattare il comune o
le ARPA o l'ASL per un eventuale esposto affinché si possa giungere ad una
riduzione del rumore lamentato; -agire per vie legali.
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Dovendo effettuare misure di inquinamento acustico secondo
la tecniche del decreto 16/03/98 non ho ben chiaro il discorso dei tempi
di misura. Fermo restando le definizioni TM (Tempo di Misura), TR (Tempo
di riferimento), TO (Tempo di osservazione) e TL (Tempo a lungo termine),
per il calcolo del Livello differenziale del rumore prodotto di notte da
una macchina funzionante per 24h è corretto effettuare una misura
continuativamente per 1 h? In questo caso TR è 22.00-06.00, TO
coinciderebbe con TM, vero? E' più corretto effettuare piccole misure di
minuti (TO di 1h, TM di 5 minuti per misura,x es.) e fare la media secondo
la formula indicata dal decreto suddetto? |
Nelle misure dei livelli differenziali non si deve
calcolare nulla ma solamente fare una misura di LA, LR e calcolare LD. Per
il calcolo invece di LAeq,TR nel caso di una macchina a funzionamento
continuo il Leq misurato anche per 1h può essere assunto come riferito
all'intero periodo a cui lei si riferisce. Il To è il tempo da quando lei
inizia a quando finisce il sopralluogo entro il quale ci sara' o ci
saranno più TM. Per quanto concerne il numero di misure esse dipendono
dalla tipologia di rumore (continuo, variabile ecc. ecc.) e nel caso
appunto di un rumore continuo perché fare più misure quando ne basta 1?
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Posso fare riferimento all'articolo 844 c.c. per dimostrare
la non tollerabilità di un rumore immesso in un appartamento? Inoltre,
sempre in riferimento all'articolo 844, gradirei sapere se occorre fare
riferimento ai Livelli equivalenti in dB(A) oppure no ed eventualmente se
vi sono condizioni standard di misura. |
Sicuramente si. La norma tecnica di riferimento per la
valutazione delle Normale Tollerabilità è la ISO 1996 del 1971. Si legga o
si studi in proposito alcuni miei articoli e di Mario Novo reperibili sui
siti: www.francopacini.it www.acustica.it La normale tollerabilità si
riferisce ai livelli ISTANTANEI (Fast RMS) ma i livelli equivalenti
possono essere usati nel caso di rumore continuo (vedasi definizioni UNI)
o nel caso di rumore estremamente variabile, ma le ricordo che il livello
DEVE essere associato all'immissione specifica. Al Giudice di merito poi
utilizzando le stesse misure e quindi le stesse Histories deve essere
esposta la valutazione seguendo il Criterio Ambientale e quello
Comparativo della NT.
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Nella valutazione dell'inquinamento acustico causato dal
sistema di raffreddamento di un sistema di telecomunicazioni, dovrei
misurare i valori di immissione nell'abitazione anche escludendo la
specifica sorgente disturbante (Livello di rumore residuo). Nel caso in
cui non ci fosse la possibilità di escludere il contributo della sorgente
(funzionamento continuo 24h), come ci si comporta? |
Valgono in ogni caso i limiti assoluti e differenziali,
indicati nei decreti, ma per quanto concerne la tipologia di sorgente e
per la determinazione dei livelli differenziali (rumore residuo e di
fondo) e' necessario far interrompere la sorgente, anche se trattasi di
sorgente a funzionamento continuo nel qual caso vale in particolare il
Decreto 11 dicembre 1996. Nel caso SPECIFICO poi che non fosse possibile
interrompere la sorgente si può effettuare in via cautelativa ed
indicativa il rumore d'area equivalente, ovvero si effettua una misura di
rumore residuo in una zona simile per tipologia zona, densità traffico
ecc. a quella in esame e si effettua il calcolo del livello differenziale
con il rumore di facciata. E' ovvio che è necessario effettuare una
valutazione previsionale dei livelli immessi nell'appartamento, in
funzione del differenziale ricavato e dei dati rilevati sia
nell'appartamento a finestre aperte, e a finestre chiuse (comprese tutte
le variabili d'ambiente ...ovviamente...). . Buoni Calcoli.
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Vorrei avere un parere su come mettere in moto una sorta di
richiesta, da parte degli abitanti, di protezioni sonore per un lungo
tratto di strada a forte inquinamento acustico, per le abitazioni
adiacenti. Come devo procedere? A chi devo rivolgermi? Quale regolamento
devo seguire? |
Il problema delle barriere è un problema molto complesso e
delicato, e mi risulta persino difficile se non impossibile spiegare in
quattro parole come andrebbe affrontato. Comunque, va coinvolto il comune,
attraverso una petizione popolare o i consigli di quartiere che operano le
giuste pressioni al consiglio comunale. Il problema va affrontato dapprima
attraverso uno studio sulla viabilità ed una proiezione previsionale negli
anni futuri sia per il traffico leggero che pesante, individuando
soprattutto chi è il gestore della strada (ANAS, AUTOSTRADE, provincia ecc
ecc). Successivamente attraverso software e studi previsionali di impatto
acustico e studi sull'abbattimento del rumore attraverso l'utilizzo di
barriere che possono essere effettuati dall'ente gestore o dal comune o ,
ancora, da studi professionali. La legge vigente è sempre la stessa
compreso i decreti attuativi, ma le leggi a volte non bastano ed occorre
talvolta molto buon senso e nel caso di barriere anche molti investimenti.
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(1) Lo stabile in cui abito è posto di fronte a 2 edifici
uno per l'esposizione e la vendita di mobili aperto 7 giorni su 7 dalle
ore 10:00 alle ore 20:30 ed un'altro che ad eccezione del terzo piano e
dell'attico è adibito ad ufficio. Dai 2 edifici proviene un continuo
disturbo a causa dei rumori prodotti dal funzionamento degli impianti di
condizionamento dell'aria collocati sulla facciata di fronte al mio
balcone. Vorrei chiedere cosa posso fare, in particolare per il problema
della notte.
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Innanzi tutto è bene conoscere il livello sonoro prodotto
ed immesso nel suo appartamento dalle sorgenti (caratterizzazione grafica
degli eventi. Poiché il rumore è prodotto da impianti di esercizi
commerciali o uffici (attività), gli esposti possono essere fatti in
comune, alle ARPA, o in procura, i quali provvederanno d'ufficio a
effettuare le misure fonometriche o comunque ad emettere almeno
un'ordinanza limitativa all'orario di funzionamento dei condizionatori
(dipende anche molto dal Comune dove lei risiede e se c'è
sensibilizzazione ai problemi di rumore). In questo caso forse basterebbe
un po di buon senso ed attraverso un temporizzatore da pochi euro limitare
il funzionamento dei condizionatori al periodo diurno o entro il quale gli
uffici o gli esercizi commerciali sono aperti. In funzione dei rilievi
fonometrici (ma in questo caso la strada potrebbe essere senz'altro più
lunga), attraverso una lettera (si inizia cosi...) di un buon avvocato
civilista, può essere richiesta la sostituzione dei condizionatori con
macchine a basso rumore, sino ad intentare una causa vera e propria ai
sensi dell'art. 844 c.c..
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(2) Lo stabile in cui abito è confinante con un altro
adibito ad uffici, dal quale proviene un continuo disturbo della quiete
pubblica a causa di rumori prodotti dal funzionamento ininterrotto degli
impianti di riscaldamento e/o condizionamento dell'aria collocati sulla
terrazzo. |
Il disturbo prodotto da impianti tecnici degli stabili è
disciplinato dalla normativa amministrativa attraverso più riferimenti
normativi, asseconda della natura e del soggetto cui gli stessi fanno
capo. In particolare, qualora tali impianti facciano parte di un’attività
produttiva, professionale o commerciale, gli stessi sono soggetti ai
valori limite differenziali di immissione di cui all’art. 4 del d.p.c.m.
14 novembre 1997 (il testo è consultabile nella sezione “normativa” di
Inquinamentoacustico.it), ossia ai 5 dB(A) durante il periodo diurno
(06-22) e ai 3 dB(A) durante quello notturno (22-06). Nel caso invece,
tali impianti facciano capo ad un soggetto privato, ad es. di una civile
abitazione, possono ricadere nei limiti indicati per gli impianti
tecnologici a funzionamento continuo di cui all’allegato A del d.p.c.m. 5
dicembre 1997, sempre che l’edificio sia stato costruito dopo l’entrata in
vigore di tale decreto. Nel casi più tradizionali, la rivendicazione può
essere assunta anche in sede civile (con istanza al Giudice di Pace o
Giudice ordinario) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 844 c.c.
(immissioni). In questo caso, è utile considerare che l’attivazione di
quest’ultima procedura può essere efficace solo nel caso in cui si intenda
rivendicare il risarcimento del danno patito (patrimoniale o biologico).
In ogni caso, l’azione da Lei intrapresa presso gli organi di vigilanza e
controllo (ARPA e comune) può costituire la via più economica e, tutto
sommato, quella più vantaggiosa, sempre che l’intervento sia rapido ed
efficace.
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Nell'esaminare il D.Lgs. n. 195/06, appare poco chiaro
quali debbano essere i requisiti della strumentazione che si dovrà
utilizzare per le indagini fonometriche. |
Quello che dice è vero. Ed anche io sono perplesso, non
solo per il Dlgs 195/06 ma anche per altri decreti. In generale le ricordo
che: esistono obblighi di legge solamente per alcune tipologie di
strumenti (ad es. i fonometri.... Leggi ambientali ). Nel caso in cui
l'azienda sia certificata o voglia certificarsi ISO 9001, in base a quanto
riportato nel paragrafo 7.6 della norma, occorre tarare gli strumenti. Non
è riportato se è necessario far riferimento ad un centro accreditato dal
sistema nazionale di taratura o meno; in ogni caso deve essere garantita
la riferibilità metrologica. La periodicità della taratura fa riferimento
alla norma per la strumentazione di misura ovvero la ISO 10012-1 del 2003
(Requirements for measurement processes and measuring) che stabilisce i
criteri per la definizione dell'intervallo di conferma metrologica, che
per semplicità possiamo in questo contesto identificare con l'intervallo
di taratura. La strumentazione di misura deve essere confermata
metrologicamente ad intervalli appropriati stabiliti sulla base della
stabilità dello strumento, dello scopo della misurazione e delle modalità
di utilizzo dello strumento. In funzione dei risultati delle precedenti
tarature può essere necessario ridurre l'intervallo di conferma, oppure
considerare la possibilità di aumentare l'intervallo di taratura, se ciò
non influenza in maniera negativa l'accuratezza delle misurazioni. In
genere la strumentazione di misura viene tarata annualmente.Il Certificato
SIT, è un Certificato di Taratura emesso da un Centro facente parte del
Sistema Nazionale di Taratura (istituito con la Legge n. 273, 11/08/1991).
Il Certificato ha validità ufficiale (per legge) in Italia e, grazie agli
accordi di mutuo riconoscimento, nei paesi europei aderenti all'EA (European
co-operation for Accreditation). Il Certificato SIT può risultare
indispensabile per i CAMPIONI DI RIFERIMENTO cioè per quei campioni che
sono utilizzati per la taratura di altri strumenti in quanto consente di
avere un campione con una bassa incertezza. Premesso tutto questo, mi
auguro che in futuro si possa chiarire non solo l'aspetto del Dlgs195/06
ma anche la questione delle incertezze di misura (relative alle misure),
l'uso di strumentazione in classe 1 , e la frequenza di taratura della
strumentazione qualunque essa sia. Vede, all'estero i "concorrenti" danno
per scontato che si debba utilizzare strumentazione in classe 1
opportunamente tarata annualmente. In Italia ora invece è esattamente
l'opposto: troviamo consulenti improvvisati con fonometri in classe 3 (che
possono costare anche 50 euro, contro i 5000 di un fonometro in classe 1)
che sfruttando questo "bug" redigono relazioni a basso costo ma
qualitativamente basse. Il mio consiglio è di puntare sulla QUALITA'.
L'attesa paga.
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Abito nelle immediate vicinanze di un distributore di
carburanti con orario continuato 24 ore e autolavaggio ed aspirazione
self-service. Oltre a questi impianti il gestore ha collocato dei
distributori automatici di gelati/merendine e vhs/dvd. essendo tale
attività ubicata nel centro urbano e classificata come zona III mi chiedo
se non posso in qualche modo, far limitare tale attività, in quanto spesso
la notte del sabato c'è sempre qualche compagnia di ragazzi con il
motorino che si ferma a far rifornimento e a chiacchierare fino alle 2 o 3
ed alla mattina della domenica c'è sempre qualcuno che alle 7,30 si lava
la macchina. |
A parte i fenomeni delle 2 o 3 di notte tutto il resto
avviene durante il periodo diurno (domenica compresa). Il limite
d'immissione assoluto della zona III è 60dBA diurni e 50dBA notturni altre
al CRITERIO DIFFERENZIALE. Il rumore antropico anche se ne è responsabile
civilmente il Gestore dell'impianto è difficilmente dimostrabile. L'unica
cosa da fare è un esposto dettagliato all'Amministrazione Comunale che
effettui dei controlli in modo da verificare o meno il supero dei limiti.
Nel caso venga superato il criterio ambientale imponga attraverso
un'ordinanza insindacabile, al gestore, una limitazione d'orario garantita
(es.recinzione, timer sulla distribuzione ecc.). Forse questa è l'unica
cosa da fare.
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Il mio appartamento affaccia sulla piazzetta del paese che
ospita, oltre a negozi, tre bar. Tutte e tre i bar intrattengono i loro
clienti con musica prodotta da impianti le cui casse sono appese ai
tronchi di alcuni alberi o alla facciata dell'edificio. Per tutto il
giorno e gran parte della notte, dal mese di aprile, devo subire l'ascolto
di musica. I proprietari sostengono che il limite diurno è di 85 db sino
alle 24.30, 75 dB sino alle 2.00 e 60dB sino alle 4.00. E' possibile ? A
chi devo rivolgermi? Come devo procedere?
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Non mi risulta che il limite diurno assoluto di rumore
negli ambienti esterni sia 85dBA, e credo non risulti nemmeno nella Legge
447/95 e ne tanto meno nei decreti attuativi. Il primo responsabile di
tale abuso è il titolare dell'esercizio commerciale ed anche
l'amministrazione comunale che ne ha rilasciato l'autorizzazione
amministrativa. Dal punto di vista amministrativo e legislativo vige la
Legge 447/95 per i comuni dove è stata effettuata la zonizzazione acustica
ovvero la suddivisione del territorio in classi acustiche; nei comuni dove
non è stata effettuata la zonizzazione vale ancora il DPCM 1°Marzo 1991.
Ad esempio per una classe IV il limite diurno assoluto (da non superare) è
65dBA. In entrambe le leggi citate vi è inoltre un criterio chiamato
DIFFERENZIALE. Questo criterio definisce che la differenza di rumore come
livelli equivalenti tra il rumore ambiente (quello con la musica ad
esempio) ed il rumore residuo (quello senza la sorgente) non debba essere
superiore a 3dB di notte e 5dB di giorno. Generalmente il disturbato si
rivolge al Comune con un esposto. Il Comune quindi incarica un tecnico
competente in acustica ambientale (es.ARPA, Vigili Urbani o Professionista
esterno riconosciuto)che effettua le verifiche del caso, e nel caso
accerti il supero dei Criteri sopradetti (assoluto o differenziale), il
Sindaco può procedere nell'emissione di un'ordinanza che finalizzi la
cessazione del disturbo. Esiste comunque, anche il Criterio sulla Normale
Tollerabilità delle immissioni di rumore ai sensi dell'art.844C.C. e art.32
della Costituzione, ma in questo caso è necessario rivolgersi ad un buon
avvocato e ad un buon tecnico. Questo criterio adottato dalla
giurisprudenza è molto più restrittivo dei decreti ambientali e tutela la
salute dei cittadini disturbati.
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Abito vicino a ditta artigianale che fa uso per la
lavorazione di presse alimentate ad aria compressa. Inizio attività dalle
6:00 alle 22:00. Saltuariamente lavora anche la domenica Siamo in zona
classificata, nella zonizzazione acustica del comune, mista. Il rumore
viene generato dai compressori in modo continuo e dalle presse in modalità
intermittente. Ho segnalato il problema al comune con esposto, e altri
vicini chiamando i vigili urbani, ma senza risultati. Devo per forza
rivolgermi ad un legale? |
La situazione denunciata mi pare piuttosto seria, sia per
il fatto concreto legato al disturbo lamentato, sia per la tardiva
risposta dell'Autorità preposta al controllo. Tipicamente, tali disagi
sono rivendicati presso le Agenzie Regionali per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, le quali si attivano con
un apposito controllo fonometrico in relazione al quale viene attivato o
meno un procedimento amministrativo (sanzione + diffida) al fine di
imporre l'adeguamento della situazione illecita al rispetto della
normativa. I valori limite di rumorosità che il legislatore ha previsto
sono quelle definiti dalla classificazione acustica del territorio, nel
Suo caso fissati in 55 dB(A) diurni (valori limite di emissione) in quanto
l'attività è svolta esclusivamente nel periodo diurno (06-22). Tale limite
è misurato in facciata all'abitazione o in prossimità di spazi utilizzati
da persone e comunità ed è riferito all'intero periodo, corrispondente
alle 16 ore. Inoltre, è prevista il rispetto del "valore limite
differenziale di immissione", dato dalla differenza tra il livello di
rumore con l'attività e quello senza. Tale differenza non può essere
superiore, nel periodo diurno, a 5 dB(A). Qualora le verifiche richieste
non venissero espletate, può far eseguire le misurazioni da un "tecnico
competente" in acustica da Lei incaricato e inviare le risultanze alla
Procura della repubblica attraverso un esposto-querela, sottofirmato da
tutti i censiti che lamentano il disturbo.
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Hanno costruito un ristorante di fianco a casa mia, dista
10mt dalla mia abitazione. Il problema è che 3 volte alla settimana
dispongono la pattumiera fuori dal ristorante con i vari carrelli, questi
vengono portati dalla cantina all'esterno attraverso lo scivolo con
ripetuti schiamazzi di incitamento a spingere i carrelli. Tutto questo
avviene alla 1:00 di notte, ed io ho le finestre delle camere davanti a
questo scivolo! Oltre a questo, o visto che hanno sistemato i tavoli
all'aperto, e anche questo dal lato dove ho le camere. Vorrei sapere quali
azioni si possono intraprendere.
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Il disagio lamentato interessa un’attività, nello specifico
quella legata alla gestione di un esercizio pubblico dedicato alla
ristorazione, che è soggetta ai limiti di rumorosità stabiliti dal
d.p.c.m. 14 novembre 1997 (testo normativo presente nella sezione
“normativa” di Inquinamentoacustico.it). In particolare, ai limiti
assoluti, di emissione e immissione, individuati dalla classificazione
acustica del comune territorialmente competente, o in alternativa ai
limiti di accettabilità riportati nella tabella dell’art. 6 del d.p.c.m.
1° marzo 1991, oltreché del valore limite differenziale di immissione di
cui all’art. 4 del menzionato d.p.c.m. del 1997. A tal fine, è necessario
richiedere all’ARPA territorialmente competente l’espletamento delle
necessarie verifiche fonometriche, le quali saranno eseguite nei pressi
dell’abitazione disturbata e, per quanto attiene alla verifica del c.d.
limite differenziale, all’interno dell’abitazione, nel locale maggiormente
disturbato (presumo la stanza da letto) a finestre aperte. Quanto indicato
rappresenta il normale iter procedurale in ambito amministrativo; sono
fatte salve eventuali rivendicazioni in ambito civile, in relazione a
quanto stabilito dall’art. 844 c.c., o penale, in relazione all’art. 659
c.p.. L’adozione di tali opzioni potrà essere assunta nel caso in cui
l’azione amministrativa non consegui il beneficio sperato. Tuttavia,
ritengo utile precisare che, nel primo caso (quello civile), l’attivazione
è finalizzata all’ottenimento del risarcimento per il danno subito, mentre
l’azione penale è condizionata al fatto che il disturbo lamentato
dispieghi i suoi effetti nei confronti di più soggetti (più condomini o
più abitazioni) e che in concreto induca il disturbo della quiete pubblica
o il riposo delle persone.
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Il parco giochi in questione è compreso in uno spazio tra
alcune case e condomini. Al suo interno è stata installata, da alcuni
anni, una pista dal roller in metallo e legno. Il rumore proveniente da
tale struttura è molto forte e continuo, dovuto principalmente ai tonfi
metallici dei roller, e si propaga alle abitazioni adiacenti. Inoltre, la
mancanza di orari di fruizione del parco (aperto giorno e notte) comporta
la presenza di persone che disturbano la quiete pubblica con urla e
schiamazzi, oltre che utilizzare la pista da roller in orari notturni. |
La vigente normativa in materia di inquinamento acustico
assoggetta le aree sportive-ricreative a “sorgenti sonore fisse” e,
conseguentemente, al rispetto dei valori limite assoluti (emissione e
immissione) definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore”. Tuttavia, tali limiti sono
applicabili solamente nei comuni in cui è stata adottata la
classificazione acustica del territorio, mentre in assenza di tale
strumento è necessario fare riferimento ai limiti di accettabilità
stabiliti dall’art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 (entrambi i riferimenti
normativi sono consultabili all’interno della sezione “Normativa- Statale”
di Inquinamentoacustico.it). A tal fine, può essere attivata l’ARPA
competente per le necessarie verifiche fonometriche, a seguito delle quale
verrà o meno avviato un procedimento amministrativo volto a far rientrare
i livelli di rumorosità entro le soglie consentite. Inoltre, giacché la
causa del disagio lamentato è originata dalle urla e schiamazzi dei
fruitori di tale struttura, la fattispecie può anche ricadere all’interno
della sfera dell’ordine pubblico e del disturbo della quiete pubblica, di
cui all’art. 659 codice penale. La competenza, in tal caso, è in capo alle
forze dell’ordine (vigili urbani o carabinieri), ai quali spetta il
compito di accertare l’eventuale disturbo lamentato e, qualora ne
sussistano gli estremi, inoltrare apposita segnalazione all’Autorità
giudiziaria. Infine, nel caso segnalato è utile ricordare che il Comune
può adoperarsi, fin da subito, per limitare il disagio lamentato,
attraverso l’individuazione di adeguate fasce orarie all’interno delle
quali dare accesso a dette strutture o realizzando specifici interventi di
mitigazione (schermi protettivi o quant’altro ritenuto utile).
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Ho un appartamento al primo piano in edificio di civile
abitazione sovrastante un supermercato che ha posizionato il reparto
"prodotti freschi" ed una cella frigorifera proprio sotto l'appartamento
che subisce la rumorosità dei motori/condensatori dei frigoriferi proprio
sotto al mio letto matrimoniale! Qual è il limite consentito in questo
caso? |
La rumorosità trasmessa all'interno dello stesso edificio è
soggetta ai valori limite differenziali di immissione di cui all'art. 4
del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (norma disponibile all'interno del sito
nella sezione "Normativa-Statale"), fissati in 5 dB(A) diurni (dalle ore 6
alle ore 22) e 3 dB(A) notturni (nel restante periodo). Tale valore è
determinato attraverso la differenza fra il livello del rumore AMBIENTALE
(rumore con sorgente attiva) e il livello del rumore RESIDUO (rumore con
sorgente spenta). Pare evidente che, qualora l'impianto funzioni
ininterrottamente, il periodo maggiormente disturbante e quello cui
corrispondono i valori limite più restrittivi, ossia quello notturno. A
tal fine, le eventuali verifiche fonometriche potranno essere richieste
all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) locale.
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Come viene interpretato, in caso di contenzioso, il fatto
che un comune abbia o meno recepito in ambito di regolamento edilizio, la
legge quadro sull'acustica degli edifici e relativi decreti. Ovvero, la
legge n° 447 del 26 Ottobre 1995 e il D.P.C.M. del 5 Dicembre 1997 sono
applicabili all'edilizia civile indipendentemente dal regolamento edilizio
comunale? |
Qualora il contenzioso sia promosso davanti al Giudice
ordinario, per rivendicare il danno patito (danno patrimoniale o danno
alla persona che lamenta il disagio) la normativa amministrativa
costituisce un riferimento di merito anche se non assoluto, poiché
l'assunzione della decisione del Giudice può avvenire anche attraverso
specifica normativa tecnica (UNI, ISO, ecc.) o in relazione all’esame
clinico dello stato psico-fisico del soggetto che lamenta quella
determinata situazione. Nel caso di specie, la normativa da Lei citata è
assunta, nella maggior parte dei casi, ad esclusivo riferimento, in quanto
norma dello Stato ne conseguono precisi obblighi a carico del soggetto che
interviene in un procedimento con l’Amministrazione, ad esempio
nell'ambito dei requisiti acustici necessari ai fini dell'ottenimento di
apposita autorizzazione all'edificazione. I principi generali desumibili
dalla "legge quadro", costituiscono norme di riferimento per tutte le
regioni tranne per le quelle a statuto speciale e per le province autonome
di Trento e di Bolzano, per le quali sono, tuttavia, da considerare norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Da ciò ne
consegue che, a prescindere dall'avvenuta o meno modifica dei regolamenti
edilizi comunali, il Giudice può vincolare l'esito della propria
valutazione ai requisiti fissati dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997 in merito
alle caratteristiche di fonoisolamento degli edifici.
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Ho da poco affittato un appartamento situato al di sopra di
una palestra. Premetto che l'appartamento è situato in zona produttiva e
che forse i limiti di tolleranza sonora sono più alti rispetto alla zona
residenziale ma è possibile che quando fanno ginnastica aerobica a tempo
di musica mi tremano le teglie del forno e i bicchieri nell'armadio?
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Per quanto attiene la normativa amministrativa in materia
di inquinamento acustico il legislatore ha limitato la tutela del
disturbato nelle aree destinate ad attività produttive, anche perché,
solitamente, precluse agli insediamenti di tipo abitativo, fatta
esclusione per l'abitazione del custode o del proprietario. Infatti,
all'interno di tali aree non è applicabile il c.d. criterio differenziale
(art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997) che, nel caso di specie, rappresenta la
verifica che meglio identifica la rumorosità trasmessa per via
strutturale, all'interno del medesimo stabile. Ciò nonostante, la
rivendicazione del disagio patito può essere assunta in sede civile in
relazione a quanto disposto dall'art. 844 c.c. (immissioni). Nel qual
caso, è necessario accompagnare all'istanza del Giudice di Pace o Giudice
ordinario le rilevazioni di un tecnico competente in acustica da Lei
incaricato, attraverso le quali attestare il superamento della soglia di
"normale tollerabilità" (la differenza fra il livello di rumore della
sorgente disturbante non può superare di 3 dB(A) il livello del rumore di
fondo). Tale iniziativa può essere, tuttavia, preceduta da un tentativo di
conciliazione con la controparte al fine di poter giungere ad una pronta
soluzione della vicenda senza dover sostenere onerosi e, generalmente,
lunghi processi.
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La mia vicina ha 75 anni e non siamo in buoni rapporti
dovuti alla sua cafonaggine. Mi chiedevo se invece di iniziare un
procedimento legale dispendioso, sarebbe soluzione utile applicare dei
pannelli fonoassorbenti alla parete in modo da impiegare diversamente le
risorse economiche destinate a un legale. |
Credo questa una decisione saggia, nonostante debba essere
attentamente valutata al fine di evitare di spendere male il denaro. Un
intervento di insonorizzazione efficacie non è sempre possibile in
strutture edilizie esistenti, magari affette da gravi carenze di
fonoisolamento, tuttavia è necessario precisare che, nel caso da Lei
segnalato, è necessario operare un intervento di "fonoisolamento". Il
grado di isolamento di una partizione è, generalmente, legato al valore
della sua massa e, quindi, più elevata è la massa della partizione
maggiore sarà la sua capacità di abbattere la componente di rumore
trasmessa. Normalmente, in questi casi si rende necessario realizzare una
doppia parete con mattoni forati da 8 cm con intercapedine di 5-10 cm
nella quale inserire del materiale resiliente (della comune lana minerale
o fibra di vetro va benissimo). In alternativa alla parete in mattoni può
essere utilizzata una doppia lastra di cartongesso con almeno 5 cm di lana
minerale. Attenzione però che l'intervento così proposto aumenta il potere
fonoisolante della partizione ma non ha alcuna efficacia sull'abbattimento
della trasmissione laterale del rumore, la quale è assai ostica da ridurre
su un edificio esistente. Ciò nonostante, a seguito degli interventi
indicati è possibile ottenere un miglioramento delle prestazioni acustiche
nell'ordine dei 5-7 dB.
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Sono passati ormai due anni da quando ho traslocato nella
mia nuova abitazione e da quando l' ho fatto il mio vicino mi tormenta con
il suo pianoforte che suona per professione. Il signor x suona al piano
terra dove sostiene di aver fatto l'insonorizzazione a norma di legge ma
il rumore giunge lo stesso. Il vicino suona quasi tutti i giorni
lavorativi dalle ore 9:30 del mattino fino alle 12:30 e dalle 3/4 fino
alle 7:30 e a volte la domenica con l' orario del mattino; non sempre
porta lo strumento a un'intensità rumorosa notevole però mi risulta lo
stesso di fastidio per gli studi. |
La regolamentazione circa l'uso degli strumenti musicali
può trovare riscontro in normative amministrative locali (regolamenti
d'igiene o ordinanze comunali) ma anche in leggi e regolamenti
provinciali. Dal canto suo la legge n. 447/95 prevede che sia in capo al
comune la disciplina delle c.d. attività temporanee, quali quella di
specie, attraverso l'autorizzazione da parte del Comune territorialmente
competente delle fasce orarie entro cui poter esercitare tale attività.
Nel caso che ha segnalato, il disagio lamentato può essere rivendicato
attraverso diverse strade, ossia contestando l'inadeguata insonorizzazione
dei locali, in relazione a quanto disposto dal DPCM 5 dicembre 1997,
qualora l'autorizzazione all'edificazione dell'edificio sia successiva
all'entrata in vigore di tale decreto o attraverso la rivendicazione della
c.d. "normale tollerabilità", ai sensi dell'art. 844 c.c.. In quest'ultimo
caso è necessario produrre istanza al Giudice di Pace o Giudice ordinario
allegando i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite da un
"tecnico competente" in acustica da Lei incaricato. Infine, qualora il
disturbo lamentato interessi una pluralità di soggetti (più condomini)
potrà essere inoltrata apposita segnalazione alla Procura della
Repubblica, in relazione all'art. 659 C.P. (disturbo delle occupazioni e
del riposo delle persone).
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In qualità di malcapitato acquirente di un appartamento di
recente costruzione, sottopongo di grave carenza nell'isolazione acustica
della mia abitazione posta all'ultimo pianto (mansardato) di una palazzina
di tre piani. Soffro di grave disagio acustico dall'appartamento
confinante sullo stesso piano.
La relazione tecnico illustrativa, parte integrante del
contratto di acquisto della casa, non parla di isolazione acustica del
tetto. Il costruttore, con il quale abbiamo scambiato una serie di lettere
tramite avvocato, respinge la contestazione che la quale la costruzione
sia fuori norma, e propone il montaggio di contropareti verticali
aggiuntive sulle divisorie tra le unità, delle spessore di qualche cm, in
via "pro bono pacis" a conclusione del contenzioso.
Noi naturalmente non accettiamo nè la forma ma soprattutto
la sostanza della proposta, e ci stiamo rivolgendo ad alcuni artigiani
esperti in rivestimenti. Tutti gli interpellati affermano che il problema
risiede dal mancato isolamento acustico del tetto e che il problema è
molto diffuso nelle mansarde, e propongono le seguenti alternative come
possibili lavori risolutivi: 1. controsoffitto sull' interno delle unità
con 7-8 cm di materiali fonoassorbenti; oppure: 2. rimozione manto di
copertura costituito dalle tegole e relativa listellatura su due ordini
incrociati, rimozione della guaina e del tavolato superiore, rimozione del
pannello in polistirene da 10 cm; - fornitura e posa in opera di pannello
in fibra di legno densità circa 50 kg/mc avente spessore cm 14 al posto di
quello in polistirene; - ripristino di quanto rimosso.
Sarei grato di un'indicazione di correttezza della nostra
interpretazione al problema e se, in esperienze passate, esiste un reale e
possibile intervento tecnico risolutivo, e quale tra i due sopraccitati, o
altri ancora, sono da ritenere più validi. |
Il problema lamentato, purtroppo, è comune a numerose
persone che appena preso possesso della nuova casa si trovano a dover
affrontare questa delicata quanto “fastidiosa” faccenda. Leggendo il Suo
quesito, mi pare di capire che il disturbo sia tanto evidente che possa
sfociare, addirittura, in una più generica tutela della privacy familiare.
Giustamente, come ha precisato, questo genere di problematiche interessa
principalmente proprio questa tipologia di abitazioni. Le ragioni sono da
ricercare nella modalità di trasmissione del rumore attraverso una
partizione (parete). In particolare, il rumore, oltre ad una trasmissione
diretta attraverso la specifica struttura (nel Suo caso la parete di
separazione fra le due unità abitative), giunge nell’ambiente confinato
attraverso una “via laterale”, ossia pareti laterali, pavimento e
soffitto. Nel caso delle mansarde, il punto di maggiore criticità è
costituito dal tetto o, meglio, dall’accostamento fra parete e tetto. Le
ragioni di siffatto fenomeno sono da imputare al fatto che un elemento
pesante (parete di separazione) è accostato ad uno più leggero (orditura e
rivestimento del tetto). Il rumore, sceglie quindi questa via
privilegiata, poiché non trova sufficiente ostacolo alla sua trasmissione.
In questa considerazione do per assodato che la parete di separazione fra
le due unità abitative sia di sufficiente spessore, anche se, da come ha
esposto la situazione, non escludo possano sussistere carenze di tale
elemento. Avere cognizione di quali sono le cause, non sempre fornisce
risposte utili di come intervenire. Infatti, le opinioni che Lei ha
ricevuto partono tutte dal medesimo presupposto (trasmissione laterale) ma
poi si orientano su soluzioni differenti. La pratica costituisce una
necessaria base di supporto ma bisogna anche fondare le proprie ragioni su
solide fondamenta scientifiche. Nel Suo caso non è possibile definire a
priori la scelta migliore, poiché gli elementi che mi ha fornito non sono
sufficienti, tuttavia mi ha dato utili indicazioni per dire ciò che è
carente. In primo luogo, la relazione tecnica che mi ha trasmesso non è
confacente a quanto richiesto dall’art. 13 del D.P.G.P. 26 novembre 1998,
n. 38-110/Leg. relativo alla progettazione degli edifici, il quale prevede
che “…la relazione acustica … deve attestare l'avvenuta verifica del
potere fonoisolante degli elementi costruttivi”. Nel Suo caso tale
documento non contiene un esame delle partizioni (pareti, solaio,
soffitto, ecc.) ne una specifica delle caratteristiche di fonoisolamento
(valori dell’indice del potere fonoisolante secondo la tabella di cui
all’allegato D del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.). Ciò nonostante,
a parte la sanzione prevista a carico del progettista, non v’è alcun
obbligo di ripristino. Le possibilità che si prospettano pertanto sono
solo due: contestazione in sede civile del manufatto realizzato o
attuazione delle necessarie opere di contenimento della rumorosità. Con
tutta franchezza, qualora ce ne sia disponibilità, sceglierei la seconda
possibilità, sia perché, tutto sommato, più economica sia perché è
possibile giungere ad una soluzione della vicenda in tempi più ristretti.
Nel caso seguisse la mia indicazione, Le consiglio di rivolgersi ad
un’azienda che abbia una comprovata esperienza nel settore e che,
qualsiasi proposta da questa fornita, sia conseguenza di un’attenta
analisi empirica in grado di fornirLe a priori una certa garanzia del
risultato che Lei desidera ottenere. Dal canto mio, nessuna delle due
ipotesi che Le sono state proposte pare soddisfino tale requisito e, per
questo, non ne sottoscrivo nessuna.
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