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RISPARMIO ENERGETICO Normativa Europea Normativa Italiana DECRETO 192 + 311 + Allegati Decreti Attuativi 192 Decreto Legislativo 115/2008 Regione Veneto Pubblica Amministrazione Energy Manager PRESTAZIONE Energetica (ex Certificazione) Tabelle e Utilità Strumenti Operativi Involucro Edilizio Detrazioni Fiscali Finanziamenti Fondo Rotativo Incentivi 2010 (chiuso) Conto Termico 2013 Controllo Impianti Termici Newsletter Manutentori FAQ Proprietario FAQ Manutentore FAQ Provincia FAQ Progettista Normativa Impianti Composizione Impianto Manutenzione Impianti Tabella Rendimenti Qualità dell'aria Energy-check Abilitazione Conduzione Legislazione Documenti da scaricare |
TEMPERATURA MASSIMA Durante la stagione di riscaldamento, la temperatura media degli ambienti delle abitazioni non deve superare i 20°C (con una tolleranza di 2°C).
PERIODO E NUMERO DI ORE Il periodo dell’anno nel quale è consentito tenere in funzione gli impianti di riscaldamento e il numero massimo giornaliero di ore di accensione dipendono dal clima della località dov’è ubicato l’edificio. L’Italia è stata suddivisa in 5 zone climatiche dalla A, la più calda, alla F, la più fredda in funzione del numero dei “Gradi Giorno”: quanto più alto è il valore dei Gradi Giorno (GG) tanto più il clima è rigido. Ad esclusione dei Comuni di Lentiai, Limana, Trichiana, Vas tutti gli altri Comuni della provincia di Belluno su trovano in zona climatica F, quindi senza limitazioni orarie.
RESPONSABILITÀ In passato, la gestione degli impianti di riscaldamento centralizzati era affidata all’Amministratore del condominio che, a sua volta, incaricava un tecnico o una ditta di fiducia. Per gli impianti individuali era il proprietario stesso, o l’affittuario, a spegnere e accendere, a regolare temperature ed orari, a decidere se e come fare la manutenzione. Dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 412 del 1993 la normativa è diventata molto più precisa attribuendo la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto ad un unico soggetto. Per gli impianti condominiali la responsabilità è dell’Amministratore; nel caso di impianti individuali, è di chi occupa l’alloggio a qualsiasi titolo, quindi non solo del proprietario ma, a seconda dei casi, dell’inquilino, dell’usufruttuario ecc. Il responsabile deve conoscere quali sono gli adempimenti di carattere amministrativo e tecnico che regolano gli aspetti della sicurezza e del risparmio di energia e deve disporre affinché questi vengano rispettati. GLI ADEMPIMENTI Cosa deve fare, in concreto, il responsabile di un impianto di riscaldamento? Sicurezza • Deve accertare che sia stata rilasciata la “dichiarazione di conformità” dell’impianto che ne attesti la rispondenza alle norme di sicurezza. Per gli impianti costruiti dopo il 13.3.90, questa dichiarazione deve essere stata rilasciata al proprietario dall’installatore. Per gli impianti più vecchi è necessario controllare che essi siano in regola avvalendosi, se necessario, dell’aiuto di un professionista. Questi, o lo stesso proprietario, compilerà una dichiarazione sostitutiva di conformità. Tutti gli impianti avrebbero dovuto essere adeguati entro il 31 dicembre 1998. L’accertamento della rispondenza alle norme di sicurezza deve, tra l’altro, riguardare l’integrità ed il corretto posizionamento dei tubi di adduzione del combustibile (metano, gasolio ecc...) e degli eventuali serbatoi, l’esistenza di un’adeguata apertura per l’ingresso dell’aria, che il camino non sia ostruito, ecc... Efficienza • Deve mantenere la caldaia in buona efficienza per non sprecare energia e inquinare quanto meno possibile. A tale proposito deve fare in modo che sia effettuato la manutenzione ordinaria e , la verifica strumentale delle prestazioni della caldaia (analisi dei fumi) con cadenze diverse in relazione alla potenza. Libretto di centrale o di impianto • Deve compilare e conservare il libretto di centrale (per gli impianti di potenza superiore ai 35 kW), o il libretto di impianto (per quelli di potenza inferiore), una vera e propria carta di identità dell’impianto che contiene, oltre ai dati del proprietario, dell’installatore e del responsabile della manutenzione, la descrizione dei principali componenti dell’impianto, delle operazioni di manutenzione, delle verifiche strumentali e dei controlli effettuati da parte degli Enti Locali.
Questo libretto deve essere compilato inizialmente dall’installatore nel caso di caldaie nuove, mentre nel caso di impianti già esistenti dovrà essere preparato dal responsabile dell’impianto stesso, per esempio fotocopiando il modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o acquistandolo nelle librerie specializzate. Nel caso di impianti individuali, quando l’occupante lascia l’appartamento, il libretto deve essere riconsegnato al proprietario o a colui che subentra nell’alloggio. Il libretto di impianto e di centrale deve essere conservato presso l’appartamento o l’edificio in cui è installato l’impianto. Tabella • Deve esporre, nel caso di impianto termico centralizzato, una tabella con l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto, dell’orario giornaliero di attivazione prescelto, delle generalità e domicilio del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto. IL TERZO RESPONSABILE La legge prevede la possibilità di delegare la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto ad un altro soggetto, il terzo responsabile, purché questi sia dotato di sufficienti competenze tecniche ed organizzative. Il terzo responsabile deve essere, infatti, una ditta che possieda almeno l’abilitazione, rilasciata dalla Camera di Commercio o dall’Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge n. 46 del 1990. Per gli impianti individuali, l’occupante dell’alloggio rimane responsabile del rispetto delle norme relative alle temperature interne dell’alloggio e ai periodi di accensione dell’impianto, anche se decide di affidare le altre responsabilità ad un terzo responsabile. DELEGA L’Amministratore o l’occupante dell’alloggio può quindi scegliere tra: • delegare una ditta (almeno qualificata ai sensi della legge n. 46 del 1990) nominandola terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto; in questo caso è obbligatorio redarre e sottoscrivere, da parte del terzo responsabile, un atto di assunzione delle responsabilità e consegnarne copia all’amministratore o all’occupante l’alloggio; il terzo responsabile è tenuto a comunicare all’Ente Locale competente la propria nomina e anche le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico • mantenere la responsabilità dell’impianto ed affidare ad una ditta (almeno qualificata ai sensi della legge n. 46 del 1990) il controllo la manutenzione e le verifiche strumentali periodiche. In questo caso l’amministratore o l’occupante dell’alloggio provvederà a riportare sul libretto di centrale (di impianto) i risultati delle verifiche eseguite dalla ditta.
VERIFICA DEL RENDIMENTO
Le verifiche strumentali che la legge impone di fare periodicamente consistono nella misura della temperatura dei fumi che fuoriescono dalla caldaia, del loro contenuto di ossigeno o di anidride carbonica (CO2), di monossido di carbonio (CO), di particelle incombuste. I valori rilevati servono per calcolare il rendimento di combustione della caldaia, cioè il suo grado di efficienza. È evidente che una caldaia poco efficiente spreca energia ed è per questo che sono stati fissati, in base alla potenza della caldaia, dei limiti minimi di rendimento. Se il rendimento della caldaia, misurato con le analisi strumentali, scende al di sotto di tali limiti si deve intervenire con la manutenzione oppure, in ultima analisi, si deve procedere alla sostituzione della caldaia stessa.
A titolo di esempio nella tabella seguente sono riportati, in funzione della potenza della caldaia, i valori minimi del rendimento di combustione:
Le caldaie, che non rispondano ai valori minimi di rendimento neanche in seguito agli interventi di manutenzione, devono essere sostituite entro 300 giorni.
CONTROLLO E MANUTENZIONE
Per sfruttare al meglio l’energia contenuta nel combustibile, per garantire la sicurezza e proteggere l’ambiente, l’impianto di riscaldamento deve essere ben tenuto e correttamente regolato. Proprio per questo la legge impone che su tutti gli impianti, almeno una volta all’anno, venga effettuato un intervento di controllo e manutenzione eseguito secondo quanto richiesto dalle norme UNI e CEI e secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione della caldaia. REQUISITI L’incaricato della manutenzione deve avere i requisiti di legge per poter intervenire sull’impianto e riparare tutti gli eventuali malfunzionamenti. Deve quindi essere una ditta abilitata ai sensi della legge n. 46 del 1990. OPERAZIONI Il manutentore deve eseguire il controllo e la eventuale manutenzione dell’impianto (e non della sola caldaia) conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal costruttore l’impianto, o in mancanza di queste, secondo le istruzioni dei fabbricanti i componenti dell’impianto termico e, se anche queste non disponibili, secondo le prescrizioni delle normative UNI e CEI vigenti. La nuova normativa (D.P.R. 551/99) fornisce un modulo di rapporto di controllo tecnico (allegato H) nel quale sono riportate le principali operazioni che, almeno una volta l’anno, il manutentore deve compiere in mancanza di specifiche indicazioni. Al termine dell’intervento, il manutentore deve compilare e sottoscrivere un rapporto che anche il responsabile dovrà sottoscrivere per ricevuta e conservarne copia insieme alla documentazione di impianto. Nel caso di impianti autonomi questo rapporto di controllo e manutenzione, si identifica con l’allegato H al D.P.R. 551/99. Occhio al contratto di manutenzione Per condurre l’impianto di riscaldamento secondo le norme di legge, è bene assicurarsi che il contratto con l’impresa preveda:
I principali riferimenti normativi sulle operazioni di manutenzione sono i seguenti: • Impianti autonomi: UNI 7129, UNI 7131, UNI 10436 • Impianti centralizzati: UNI 9317, UNI 8364, UNI 10435. CHI VERIFICA? LE PROVINCE I compiti di verifica sull’osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici negli edifici sono stati affidati alle Province dal decreto legislativo “Bassanini” (D. L. 112/98). L’ENEA Le ditte convenzionate con gli Enti locali ed incaricate dei controlli non possono, nel contempo svolgere la funzione di responsabili di impianto e devono essere tecnicamente idonee a svolgere il compito affidato. L’ENEA svolge corsi di formazione per l’aggiornamento professionale di tali tecnici, e, su richiesta degli Enti locali ne accerta l’idoneità tecnica. DICHIARAZIONE L’impegno richiesto agli Enti Locali per questi controlli è sicuramente gravoso. Pertanto la legge consente che, per gli impianti autonomi, sia possibile inviare all’ente locale competente il rapporto di controllo tecnico (allegato F / G) debitamente compilato. In questo caso i controlli saranno effettuati con cadenza biennale solo ad un campione degli impianti corrispondenti ai rapporti di controllo pervenuti. Saranno comunque controllati tutti gli impianti centralizzati e gli impianti autonomi di cui non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico. LE UNITÀ DI MISURA Nel Sistema Internazionale (SI) l’unità di misura dell’energia è il joule (J); parlando di energia elettrica spesso si usa il kilowattora (kWh). II joule è una quantità molto piccola, più o meno l’energia che serve per portare una tazzina di caffè alla bocca. Per questo sono più usati i suoi multipli, il megajoule (MJ) che corrisponde ad un milione di joule, il gigajoule (GJ) che corrisponde ad un miliardo di joule. Trattando di quantità molto grandi di energia come i consumi di una grande industria, di una città, di una nazione, viene spesso usato il tep (tonnellata equivalente di petrolio) cioé la quantità di energia ottenibile bruciando 1.000 kg di petrolio. Ad esempio, in Italia nel 1993 sono stati consumati complessivamente oltre 150 milioni di tep (Mtep), quasi 3 tep per ogni abitante. Ogni tep equivale a 41,8 GJ e a 11,6 MWh. Ogni combustibile è caratterizzato da un “potere calorifico”, cioé dalla quantità di calore che si otterrebbe bruciandone completamente 1 kg oppure 1 m3. Ad esempio da 1 kg di gasolio si ottengono 42,7 MJ; da 1 m3 di metano 34,54 MJ. La potenza si misura in watt (W) e nei suoi multipli: il kilowatt (1 kW = 1000 W) il megawatt (1 MW = 1.000.000 W). Tuttavia molto spesso, parlando di potenza termica di caldaie si utilizzano ancora, impropriamente, le kilocalorie/ora (kcal/h). Per trasformare le kilocalorie/ora in watt, basta moltiplicarle per 1,163. Ad esempio, una caldaia da 25.000 kcal/h è una caldaia da 25.000 x 1,163 = 29.000 W, cioè da 29 kW.
ENERGIA 1 kWh = 3,6 MJ = 860 kcal 1 tep = 41,8 GJ = 10 Mkcal POTENZA 1 kW = 1 kJ/sec = 860 kcal/h 1 kcal/h = 41,8 GJ = 10 Mkcal
Quali sono gli obblighi del responsabile dell’impianto? Quali sono gli obblighi a carico dell’installatore dell’Impianto termico?
estratto ENEA |
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